L.R. Lombardia 35/2017
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Lombardia l’agricoltura sociale e disciplina fattorie sociali, registro, requisiti, rete, misure di sostegno, controlli e sanzioni. Prevede anche interventi pubblici e priorità nell’uso di terreni e servizi. Restano rilevanti soprattutto le norme su accreditamento, registro e sanzioni, in vigore secondo le modifiche successive.
Disposizioni regionali sull’agricoltura sociale e sulle fattorie sociali in Lombardia
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
La legge disciplina la promozione dell’agricoltura sociale in Lombardia, riconoscendola come componente della multifunzionalità agricola e come strumento di inclusione sociale, inserimento lavorativo e offerta di servizi educativi, assistenziali e formativi. Il provvedimento definisce soggetti, attività, requisiti di accreditamento, strumenti di sostegno, controlli e sanzioni.
Finalità e obiettivi
La Regione riconosce e promuove l’agricoltura sociale attraverso la programmazione regionale. Gli obiettivi sono:
- ampliare le opportunità di occupazione e reddito nel settore agricolo;
- integrare l’attività agricola con servizi rivolti a soggetti svantaggiati o a rischio di emarginazione;
- favorire abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità;
- sostenere attività educative, assistenziali e formative a supporto di famiglie e istituzioni.
La Regione cura inoltre la diffusione della conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio e dei servizi offerti, e promuove interventi innovativi per migliorare la qualità dei servizi sociali e favorire le produzioni locali.
Definizioni e soggetti coinvolti
Ai fini della legge, l’“agricoltura sociale” è l’insieme di attività svolte con modalità ecosostenibili e con responsabilità verso comunità e ambiente da imprenditori agricoli, singoli o associati anche con cooperative, imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni, enti di promozione sociale, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati. Tali attività devono integrare in modo sostanziale, continuativo e qualificante l’attività agricola con attività sociali finalizzate a benefici inclusivi, percorsi abilitativi e riabilitativi, inserimento sociale e lavorativo e coesione locale.
Le “fattorie sociali” sono le imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale e sono iscritte nel registro regionale. La disciplina distingue inoltre:
- fattorie sociali inclusive, che svolgono le attività di cui alle lettere a) e d) dell’articolo sulle attività;
- fattorie sociali erogative, che svolgono le attività di cui alle lettere b) e c).
Le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate anche dalle cooperative sociali il cui fatturato agricolo sia prevalente; se il fatturato agricolo supera il 30% di quello complessivo, tali cooperative sono considerate operatori di agricoltura sociale nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e dai decreti ministeriali attuativi.
Ambiti di attività e modalità operative
L’agricoltura sociale si attua nell’ambito della programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale ed è indirizzata a politiche attive per:
- inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, tra cui ex detenuti, detenuti in semi-libertà, persone con dipendenze, malati psichici, persone con disabilità, minori a rischio di devianza e giovani disoccupati di lungo periodo;
- assistenza e riabilitazione di persone con disabilità fisica o psichica mediante attività terapeutiche o di coterapia, come ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia e onoterapia;
- servizi educativi, formativi, sociali, rigenerativi e di accoglienza per persone fragili o con esigenze particolari, tra cui anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà di apprendimento, persone in disagio familiare, disoccupati di lungo corso e nuove povertà; rientrano anche agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia, social housing e cohousing;
- progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti.
Gli interventi devono essere realizzati con il coinvolgimento del terzo settore, in collaborazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, secondo il principio di sussidiarietà, e, previa intesa, con l’autorità giudiziaria. Le attività di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento ed educazione devono essere conformi alla normativa e alla programmazione regionale, nonché ai piani di zona dei servizi sociali e sociosanitari.
Registro, accreditamento e formazione
È istituito il registro delle fattorie sociali, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Nel registro sono iscritte le fattorie sociali operanti in Lombardia debitamente accreditate; l’elenco deve essere costantemente aggiornato e pubblicato sul portale regionale.
Per chiedere l’iscrizione al registro, gli imprenditori agricoli devono frequentare un corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione, al termine del quale è rilasciato un attestato di partecipazione. Per le fattorie sociali erogative sono inoltre richiesti:
- il certificato che comprovi la connessione tra attività agricola e attività sociale;
- la frequenza di un corso per operatori agrituristici.
Per le attività di agri-nidi e agri-asili non è richiesta la frequenza del corso generale, ma si applicano le specifiche normative di settore. Le fattorie sociali devono inoltre dotarsi, a fini promozionali, di un contrassegno identificativo con caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.
La Giunta, sentita la commissione consiliare competente, definisce con regolamento:
- requisiti e procedure di accreditamento;
- modalità di esercizio dell’attività e relativi obblighi;
- tenuta del registro;
- contenuti e modalità dei corsi di formazione;
- modalità di utilizzo del contrassegno.
Nel definire tali regole si deve tener conto dei requisiti minimi e delle modalità stabiliti dalla normativa ministeriale, della varietà delle esperienze lombarde già avviate, della qualità dei servizi, delle competenze professionali e di indici di efficienza ed efficacia.
Rete delle fattorie sociali
La Regione favorisce la costituzione di una rete regionale delle fattorie sociali accreditate e dei loro organismi associativi e di rappresentanza. La rete svolge funzioni di:
- coordinamento;
- assistenza;
- informazione;
- formazione e aggiornamento;
- promozione della conoscenza dei servizi offerti e delle modalità di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli locali.
La rete lombarda opera in sinergia con altre reti regionali per condividere competenze, scambiare esperienze e promuovere sensibilizzazione.
Misure di sostegno
La Regione sostiene l’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione, compreso il PSR e le politiche sociali e sociosanitarie. Le misure previste includono:
- possibilità di favorire, nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti e agenzie regionali e dagli enti locali, l’uso di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale, a parità di qualità;
- riserva di almeno il 5% dei posteggi nei mercati agricoli di vendita diretta agli esercenti che vendono prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale;
- titoli preferenziali, nel rispetto della normativa di riferimento, nell’assegnazione di provvidenze comunitarie, nazionali e regionali;
- percorsi formativi per imprenditori agricoli, coadiuvanti e familiari che intendono avviare una fattoria sociale o approfondire la materia;
- interventi informativi rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, delle ATS e agli altri soggetti operanti nel settore.
Interventi pubblici e assegnazione di beni
I terreni agricoli e forestali degli enti pubblici territoriali, nonché i beni trasferiti al patrimonio dei comuni a seguito di confisca alla mafia, possono essere concessi in uso prioritario alle fattorie sociali.
Nelle gare pubbliche per l’assegnazione dei servizi di ristorazione possono essere previsti criteri di priorità a favore delle aziende che somministrano prodotti agroalimentari delle fattorie sociali.
Controlli e sanzioni
La Regione e, per il territorio di competenza, la Provincia di Sondrio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti per svolgere l’attività di fattoria sociale, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti. L’esito dei controlli è comunicato al comune in cui ha sede la fattoria sociale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
In caso di esercizio dell’attività senza uno o più requisiti previsti dal regolamento attuativo:
- si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro;
- la perdita dei requisiti comporta la cancellazione dal registro.
Per il mancato rispetto degli obblighi fissati dal regolamento si applica la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dai comuni, che incassano i relativi proventi, secondo la disciplina generale sulle sanzioni amministrative e salva ogni eventuale responsabilità penale.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti. La Giunta deve presentare una relazione biennale che documenti, tra l’altro:
- andamento delle iscrizioni al registro e sviluppo della rete;
- applicazione delle misure di sostegno e degli interventi pubblici;
- risultati in termini di inserimenti lavorativi, reinserimenti sociali e assistenza a persone con disabilità o fragili;
- grado di integrazione con i servizi sociosanitari e cooperazione tra attori;
- esiti dei controlli e sanzioni applicate;
- eventuali criticità e punti di forza.
La rete delle fattorie sociali e gli enti territoriali devono fornire dati e informazioni utili. La Giunta rende accessibili i dati raccolti e il Consiglio esamina la relazione e la pubblica con gli eventuali documenti conclusivi.
Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa previgente
Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogato l’articolo 8-bis della l.r. 31/2008 sulla promozione dell’agricoltura sociale, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria.
Sono iscritti di diritto nel nuovo registro le fattorie sociali già presenti nell’elenco previgente. Inoltre, fino all’adozione della deliberazione regionale sul contrassegno identificativo, resta confermato il logo già adottato in base alla normativa precedente.
Invarianza finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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