L.R. Lombardia 29/2017
Istituzione del comune di Castelgerundo, mediante la fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2018 il comune di Castelgerundo, nato dalla fusione dei comuni lombardi di Camairago e Cavacurta (provincia di Lodi), definendone territorio, rinviando alla provincia di Lodi la regolazione dei rapporti conseguenti e prevedendo il rimborso delle relative spese. Disciplina anche la copertura finanziaria della consultazione popolare e delle spese di attuazione.
Fusione dei comuni di Camairago e Cavacurta nel nuovo comune di Castelgerundo
Istituzione del comune di Castelgerundo
La legge regionale della Lombardia dispone la fusione dei comuni di Camairago e Cavacurta, entrambi in provincia di Lodi, in un unico nuovo comune denominato Castelgerundo. L’assetto territoriale e amministrativo interessa esclusivamente i territori dei due comuni coinvolti, che vengono unificati a far data dall’entrata in vigore della legge.
Ambito territoriale e denominazione
Il nuovo comune assume la denominazione di Castelgerundo a seguito della consultazione popolare richiamata dallo Statuto d’autonomia della Lombardia. Il territorio comunale è costituito dall’insieme dei territori appartenenti a Camairago e Cavacurta alla data di entrata in vigore della legge.
Rapporti conseguenti alla fusione
I rapporti derivanti dalla fusione dei territori comunali sono regolati dalla provincia di Lodi, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale richiamata in materia di circoscrizioni comunali e provinciali. La legge non dettaglia ulteriormente il contenuto di tali rapporti, rinviando alla normativa di settore.
Rimborso delle spese di attuazione
Le spese sostenute dalla provincia di Lodi per l’esercizio delle funzioni connesse alla fusione e alla relativa gestione sono liquidate e rimborsate con decreto del dirigente competente per materia, secondo le regole richiamate dalla normativa regionale sull’ordinamento locale e sull’organizzazione e personale.
Copertura finanziaria
La legge quantifica e copre gli oneri legati alla consultazione popolare e alle attività conseguenti:
- per la consultazione popolare, euro 2.000,00 nel 2017 e euro 11.000,00 nel 2018;
- per le spese di cui al rimborso alla provincia, euro 1.000,00 nel 2018.
La copertura è assicurata mediante le risorse già stanziate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale 2017-2019, nelle missioni e programmi indicati dalla legge.
Decorrenza
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data producono effetto la fusione e la conseguente istituzione del nuovo comune.
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