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Legge

L.R. Lombardia 36/2017

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione

Normativa regionaleL.R. Lombardia 36/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la normativa della Lombardia ai decreti legislativi su conferenza di servizi, SCIA, regimi amministrativi e VIA. Interviene su procedimento amministrativo, attività economiche, attività funebri e valutazione di impatto ambientale, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione; alcune disposizioni e allegati sono però stati in parte dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Adeguamento dell’ordinamento lombardo alla disciplina statale su conferenza di servizi, SCIA e VIA, con misure di semplificazione e razionalizzazione

Adeguamento dell’ordinamento regionale a conferenza di servizi, SCIA e VIA

La legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 aggiorna la disciplina regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017. L’intervento riguarda soprattutto la conferenza di servizi, i regimi amministrativi per le attività economiche e la normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale, introducendo anche misure di razionalizzazione e di coordinamento con il sistema telematico e con il fascicolo informatico d’impresa.

Conferenza di servizi

La legge ribadisce che la conferenza di servizi, nei procedimenti regolati da leggi regionali o di competenza regionale, è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990. La determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento e produce gli effetti previsti dalla legge statale, salvo i casi espressamente richiamati.

Viene regolata l’individuazione del rappresentante unico della Regione:

  • in generale, è scelto tra i dirigenti delle direzioni regionali competenti ed è designato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, secondo criteri fissati dalla Giunta;
  • se la partecipazione regionale comporta un solo atto di assenso, il rappresentante unico coincide con il dirigente regionale competente, senza necessità di designazione preventiva;
  • per i procedimenti VIA di competenza regionale resta ferma la disciplina speciale sull’individuazione del rappresentante unico.

Gli enti del sistema regionale designano i propri rappresentanti unici secondo le rispettive modalità organizzative; quando operano come amministrazioni riconducibili alla Regione si applicano le regole sopra indicate. Il rappresentante unico della Regione propone inoltre l’opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dalla legge n. 241/1990.

Per le conferenze di servizi riguardanti procedimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale valgono i termini e le modalità del d.P.R. n. 59/2013. La Giunta regionale definisce anche le modalità per la gestione telematica delle conferenze.

Sono escluse dall’ambito della disciplina le conferenze istruttorie, non obbligatorie, che si svolgono con procedure semplificate, anche telematiche, stabilite nella prima riunione.

La norma estende poi l’applicazione della disciplina della conferenza di servizi, tra l’altro, agli impianti di distribuzione di carburanti, agli impianti di gestione dei rifiuti e, salve le regole speciali già previste, alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita.

Una parte della modifica originaria del comma 1-quater dell’art. 13 della l.r. n. 1/2012 è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 9/2019 e ordinanza n. 107/2019.

Semplificazione dei procedimenti per attività economiche e SUAP

La legge modifica la disciplina regionale sulle attività economiche, rafforzando il ruolo dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dell’interoperabilità con il fascicolo informatico d’impresa.

Per avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché per installazione, attivazione, esercizio, sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali, si applicano le regole statali su SCIA, SCIA unica e comunicazione, oltre alle disposizioni sul documento amministrativo telematico e ai decreti attuativi della riforma Madia.

L’istanza, la SCIA o la comunicazione:

  • sono generate e trasmesse telematicamente al SUAP dal legale rappresentante o dal titolare;
  • sono poi inoltrate dal SUAP, sempre per via telematica, al fascicolo informatico d’impresa;
  • non devono essere ritrasmesse all’amministrazione se la documentazione è già presente nel fascicolo, né può esserne chiesta l’esibizione.

I controlli sulla SCIA si svolgono anche consultando il fascicolo informatico. Se l’attività è regolarizzabile, l’amministrazione assegna un termine non inferiore a 60 giorni per conformarsi; in caso di mancato adeguamento, emette il provvedimento di inibizione. Le comunicazioni sono controllate nell’ambito della normale vigilanza amministrativa.

Quando occorrono anche adempimenti verso il registro delle imprese, la relativa domanda o denuncia passa al SUAP tramite comunicazione unica. In caso di cessazione, l’impresa presenta la comunicazione al REA della Camera di commercio per l’inserimento nel fascicolo informatico.

La Regione può individuare ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti per le attività economiche private, nel rispetto del d.lgs. n. 222/2016. L’elenco complessivo dei procedimenti e la relativa modulistica sono pubblicati sui portali istituzionali nazionali e regionali.

La comunicazione unica regionale, gli accordi, i verbali dei controlli e i provvedimenti di autorizzazione o inibizione sono trasmessi al registro delle imprese per la conservazione nel fascicolo informatico d’impresa.

Restano ferme le sanzioni previste dall’articolo 19, comma 6, della legge n. 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Attività produttive e procedimenti comunali

Per gli sportelli e i procedimenti comunali della l.r. n. 11/2014, la conferenza di servizi è richiamata solo quando la conclusione del procedimento dipende da più atti di assenso di amministrazioni diverse dal Comune. In tale ipotesi il Comune indice la conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990; se invece ricorre il caso della singola autorizzazione comunale, si segue la procedura semplificata prevista dalla norma regionale.

Attività funebre

La disciplina regionale sull’attività funebre viene semplificata: l’attività è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti regolamentari e previa SCIA al SUAP del Comune dove è ubicata la sede.

Sono adeguate anche le sanzioni:

  • da 3.000 a 9.000 euro per attività svolta senza requisiti o senza SCIA;
  • contestuale divieto di prosecuzione dell’attività.

Le procedure autorizzative già in corso alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la disciplina vigente al momento dell’avvio.

Viabilità di interesse regionale

Per gli interventi infrastrutturali della rete viaria di interesse regionale, la legge introduce una fase preliminare di conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’amministrazione procedente, preso atto dell’esito, indica poi con proprio provvedimento le condizioni per la progettazione definitiva.

La disciplina finale prevede che:

  • la determinazione conclusiva della conferenza che approva il progetto definitivo è sospensivamente condizionata all’efficacia del provvedimento finanziario della Giunta regionale o dell’organo provinciale/metropolitano competente, se necessario;
  • tale provvedimento costituisce variante urbanistica, vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e titolo per realizzazione ed esercizio delle opere previste.

Sono inoltre aggiornati i riferimenti alla conferenza di servizi preliminare e al titolo edilizio.

Valutazione di impatto ambientale: semplificazione procedurale

La parte più ampia della legge riguarda la l.r. n. 5/2010 sulla VIA, riscritta per adeguarla al d.lgs. n. 104/2017 e al nuovo assetto statale.

La domanda di VIA deve essere presentata con l’elenco di tutte le autorizzazioni e dei titoli necessari; l’autorità competente pubblica la documentazione sul proprio sito web e ne dà comunicazione alle amministrazioni e agli enti interessati. Le pubblicazioni devono richiamare esplicitamente i titoli abilitativi necessari.

La conferenza di servizi è indetta per l’esame degli interessi pubblici e privati coinvolti e per l’acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi necessari all’opera. Le riunioni si svolgono secondo il modello dell’articolo 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e l’esito confluisce nel verbale, che consente l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza quale provvedimento autorizzatorio unico.

Sono previste regole speciali per:

  • aree vincolate, con convocazione della Soprintendenza competente o del Segretariato regionale;
  • interventi su siti Natura 2000, con valutazione di incidenza ricompresa nella VIA o nella verifica di assoggettabilità;
  • terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con verifica della sussistenza delle condizioni e modalità di monitoraggio e controllo anche tramite ARPA;
  • motivi ostativi al rilascio dei titoli, che devono essere rilevati prima della conferenza e comunicati al proponente secondo l’articolo 10-bis della legge n. 241/1990;
  • ipotesi in cui emergano in conferenza nuovi motivi ostativi non rilevati prima, per le quali il verbale produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis.

La legge disciplina anche i rapporti con gli organi di indirizzo politico: ove la determinazione finale presupponga un loro provvedimento, trova applicazione la disciplina speciale regionale richiamata.

Procedura di proroga della VIA

Il proponente deve chiedere la proroga dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA almeno 90 giorni prima della scadenza. L’autorità competente decide entro 60 giorni dal deposito e pubblica sul sito regionale l’istanza, la documentazione e la determinazione adottata.

Se sono richiesti chiarimenti o integrazioni, viene assegnato un termine; se il proponente non adempie, l’istanza è archiviata. La disciplina della proroga si applica anche ai provvedimenti VIA rilasciati prima del d.lgs. n. 104/2017.

Verifica di assoggettabilità a VIA e informazione al pubblico

Per la verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente può richiedere, nei limiti del termine procedimentale, pareri o contributi tecnici a enti territoriali, alla commissione tecnica e ad altre strutture regionali o enti del sistema regionale.

L’attività di informazione è centralizzata tramite il sito internet regionale dedicato e tramite il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA), che costituisce lo strumento di supporto alle procedure, alla consultazione, al monitoraggio e ai controlli.

Contenuto del provvedimento e controlli in materia di VIA

Il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA deve contenere gli elementi previsti dalla legge regionale, con rinvio aggiornato alla disciplina statale sul monitoraggio delle condizioni ambientali.

L’autorità competente per la VIA accerta le opere realizzate senza il previo procedimento di verifica o di VIA, oppure in difformità dai relativi provvedimenti. In caso di violazione, applica la disciplina dell’articolo 29 del d.lgs. n. 152/2006 e il trasgressore deve versare un’ulteriore somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell’opera sanzionata.

I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati all’ente di appartenenza dell’autorità competente e impiegati per vigilanza, prevenzione, monitoraggio ambientale e verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali.

La Giunta regionale, sentita ARPA, disciplina le modalità applicative delle sanzioni e delle attività connesse.

Disposizioni su procedimenti pendenti e coordinamento normativo

Per i procedimenti VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA già in corso alla data di entrata in vigore della legge, si applica la nuova disciplina regionale, salvo quanto espressamente previsto dalle norme transitorie e dal d.lgs. n. 104/2017.

Restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate e gli atti adottati sulla loro base; tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi ancora in corso.

La Giunta regionale deve adeguare il regolamento regionale n. 5/2011 entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge.

Disposizioni speciali per le aree EXPO Milano 2015

Per le opere di riassetto o conversione delle aree già destinate a EXPO Milano 2015, se sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale, la decisione finale spetta alla Giunta regionale. Se le opere sono sottoposte a VIA non statale, il relativo provvedimento è assunto con deliberazione della Giunta regionale, con istruttoria tecnica affidata alla commissione competente.

La deliberazione regionale vale anche come espressione del parere ai fini dell’intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera, quando necessaria.

Allegati sulla competenza in materia di VIA

La legge aggiorna in modo esteso gli allegati A, B e C della l.r. n. 5/2010, ridefinendo tipologie progettuali, soglie, competenze regionali e provinciali, nonché l’elenco dei progetti assoggettati a VIA o a verifica di assoggettabilità.

In particolare:

  • vengono rimodulate varie categorie energetiche, estrattive, infrastrutturali e stradali;
  • sono introdotte o precisate competenze per Regione, Province e, per Milano, Città metropolitana;
  • sono soppressi diversi punti e tipologie non più coerenti con il quadro statale;
  • per alcune soglie si applica la riduzione del 50% alle condizioni previste dalla normativa statale.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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