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Legge

L.R. Piemonte 33/2001

"Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di scì e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina '".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 33/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina le professioni turistiche, l’abilitazione, gli elenchi provinciali, l’aggiornamento e le sanzioni, e modifica le norme su maestro di sci e guida alpina. Prevede una disciplina transitoria per l’iscrizione degli operatori già presenti negli elenchi previgenti e abroga la normativa precedente sulle professioni turistiche e sul direttore d’albergo.

Disciplina delle professioni turistiche in Piemonte e modifiche a maestro di sci e guida alpina

Disciplina delle professioni turistiche in Piemonte

La legge disciplina, nel territorio della Regione Piemonte, le attività professionali di servizio al turista, con finalità di qualificazione dei servizi, tutela dell’utente, valorizzazione delle risorse turistiche e sviluppo dell’economia turistica nel rispetto dell’ambiente. Definisce inoltre alcune professioni turistiche e interviene sugli ordinamenti di maestro di sci e guida alpina.

Definizione delle figure professionali e delle specializzazioni

Le figure professionali turistiche possono articolarsi in specializzazioni o specialità, in base all’evoluzione tecnica e alle esigenze del mercato. La specializzazione consiste nell’arricchimento delle competenze della figura di base con conoscenze aggiuntive; la specialità comporta invece un’articolazione autonoma della figura professionale per attività, tecniche, attrezzature e conoscenze. Le specializzazioni, le specialità e le singole figure professionali sono individuate dalla Giunta regionale, sulla base di un’indagine sulle esigenze di professionalità connesse ai programmi di sviluppo turistico e previo parere della Commissione consiliare competente.

Libera circolazione territoriale delle guide turistiche

L’esercizio delle professioni di guida turistica abilitata non è soggetto a vincoli territoriali, salvo per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati secondo la normativa statale richiamata. La regola amplia quindi l’ambito di esercizio su base regionale, fatta eccezione per i siti soggetti a disciplina speciale.

Abilitazione professionale, corsi e riconoscimento dei titoli

L’abilitazione si consegue frequentando appositi corsi di qualificazione e superando una prova finale di accertamento. I corsi sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale sulla formazione professionale, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle Province.

Per l’ammissione ai corsi e per il rilascio dell’abilitazione i requisiti sono fissati dalla Giunta regionale, nel rispetto di alcuni vincoli generali:

  • è richiesto il diploma di scuola media superiore;
  • per guida turistica e accompagnatore turistico è richiesta anche la conoscenza di una o più lingue straniere;
  • per animatore turistico è richiesto il diploma di scuola media superiore.

L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale. La Giunta regionale stabilisce inoltre i criteri per il riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altre regioni o all’estero, tenendo conto della disciplina europea e statale richiamata.

Sono previste due ipotesi di abilitazione diretta, salvo verifiche specifiche:

  • i laureati in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia, o titolo equipollente, sono abilitati come guide turistiche, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio;
  • i laureati o diplomati universitari in materia turistica, o titoli equipollenti, sono abilitati come accompagnatori turistici, salva la verifica delle conoscenze specifiche se non già acquisite nel corso di studi.

La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di tali verifiche.

Programmi dei corsi, esami e aggiornamento professionale

I programmi dei corsi di qualificazione, le modalità e i criteri degli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni sono approvati dalla Giunta regionale, che disciplina anche le specializzazioni e le specialità. I programmi possono prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

I corsi devono essere organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure della normativa regionale sulla formazione professionale. I corsi di aggiornamento riguardano di norma le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con un attestato di frequenza. I corsi di specializzazione hanno valenza regionale e sono coordinati tra le Province in cui si svolgono.

L’aggiornamento professionale è obbligatorio ogni cinque anni di attività. Il mancato conseguimento dell’attestato di frequenza per oltre tre anni dalla scadenza comporta la cancellazione dagli elenchi professionali. Se il professionista non può frequentare per malattia o forza maggiore, deve frequentare il primo corso utile successivo alla cessazione dell’impedimento.

Commissioni d’esame e compensi

Le commissioni d’esame sono nominate dalla Provincia. La Giunta regionale ne stabilisce la composizione per ciascuna professione, garantendo almeno tre esperti nelle materie d’esame, di cui uno designato dal soggetto organizzatore del corso. Se il programma prevede lingue straniere, le commissioni sono integrate da esperti linguistici. Possono essere nominati membri supplenti.

I compensi ai presidenti e ai componenti seguono la disciplina regionale richiamata. Alcune parti della disciplina sulla composizione sono poi oggetto di delegificazione, con rinvio ad atti amministrativi della Giunta.

Elenchi professionali, tesserino e obblighi di tenuta

Chi consegue l’abilitazione viene iscritto in appositi elenchi su richiesta. La cancellazione può avvenire per perdita dei requisiti, per richiesta dell’interessato o per mancata frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento. L’iscrizione è effettuata in funzione della sede dell’attività professionale.

La Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli abilitati. Negli elenchi sono indicati:

  • la professione;
  • la specializzazione o specialità;
  • le lingue conosciute;
  • la frequenza dei corsi di aggiornamento;
  • l’eventuale effettivo esercizio dell’attività.

La Provincia rilascia un tesserino che attesta iscrizione, abilitazione e specializzazioni o specialità. Gli elenchi aggiornati sono trasmessi periodicamente alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale per finalità informative verso i turisti.

Esercizio delle professioni e assicurazione

L’esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla legge è riservato a chi ha ottenuto l’abilitazione ed è iscritto negli elenchi provinciali. La Giunta regionale individua inoltre le professioni che comportano particolari rischi per gli utenti e ne disciplina la copertura assicurativa di responsabilità civile.

Limiti di applicazione della legge

La disciplina non si applica:

  • ai direttori o dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono accoglienza, assistenza e accompagnamento dei clienti;
  • ai soggetti che svolgono gratuitamente le attività disciplinate a favore di soci o assistiti di enti e organismi senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, oppure su incarico di un ente locale e nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata;
  • alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.

Chi opera in tali ambiti non può però usare i titoli professionali riservati dalla legge alle figure abilitate.

Organismi che prestano servizi turistici

Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla legge, per prestare in forma organizzata e strutturata servizi turistici nel proprio campo di competenza, sono iscritti in elenchi tenuti dalla Provincia. Possono iscriversi gli organismi costituiti in forme previste dal codice civile, con organico, strutture e attrezzature adeguate.

La domanda di iscrizione deve indicare servizi prestati, elenco dei professionisti aderenti, sede, modalità di funzionamento, strutture, attrezzature e territorio di attività. La Provincia rilascia un attestato di iscrizione.

Ingresso gratuito a musei, gallerie e strutture culturali

Le guide turistiche e gli accompagnatori naturalistici, nell’esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente in musei, gallerie, monumenti, parchi e strutture analoghe di proprietà regionale o degli enti locali, purché rientrino negli ambiti di loro competenza professionale.

Sanzioni amministrative e vigilanza

Sono previste sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo e per ulteriori violazioni. In sintesi:

  • esercizio delle professioni senza abilitazione e senza iscrizione negli elenchi: sanzione da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
  • ricorso, da parte degli operatori turistici, a persone prive di abilitazione e iscrizione: sanzione da lire 3.000.000 a lire 10.000.000;
  • uso indebito del titolo di iscrizione negli elenchi degli organismi non iscritti: sanzione da lire 3.000.000 a lire 10.000.000 per ciascun componente;
  • applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate: sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000;
  • ogni altra violazione: sanzione da lire 400.000 a lire 2.500.000.

L’accertamento e l’irrogazione seguono la legge n. 689/1981. La vigilanza e il controllo sono attribuiti al Comune, al quale spettano anche i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza.

Modifiche alla disciplina del maestro di sci

La Regione, per le funzioni indicate dalla normativa regionale sul trasferimento delle funzioni agli enti locali, si avvale del Collegio regionale dei maestri di sci. Vengono inoltre introdotte o modificate regole su tesserino, programmi dei corsi e prove d’esame, commissioni, aggiornamento tecnico-didattico e culturale, sospensione dall’albo in caso di mancata frequenza del corso obbligatorio dopo impedimento, nonché sull’applicazione della disciplina europea per i cittadini dell’Unione europea.

Alcune materie originariamente disciplinate da norme regionali vengono delegificate e affidate a provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, tra cui modalità di iscrizione, procedure di accertamento, composizione e durata delle commissioni e sottocommissioni di esame.

Modifiche alla disciplina della guida alpina

Per le funzioni trasferite dalla normativa regionale sul conferimento di funzioni agli enti locali, le Comunità montane si avvalgono del Collegio regionale delle guide alpine. Viene inoltre integrata la disciplina della commissione d’esame con una regola sulla validità della costituzione della commissione, che richiede la presenza della metà più uno dei componenti.

Anche in questo ambito alcune regole sulla composizione di commissioni e sottocommissioni sono delegificate e rimesse ad atti della Giunta regionale.

Norme transitorie

In prima applicazione, sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali i soggetti già iscritti negli elenchi previgenti delle professioni turistiche, purché confermino la volontà di restare iscritti.

Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge, i corsi di qualificazione e le prove di accertamento restano disciplinati secondo i programmi e le modalità approvati ai sensi della normativa previgente.

Le figure di guida e accompagnatore turistico già previste dalla legge regionale precedente sono ricomprese di diritto nella nuova deliberazione della Giunta regionale adottata per l’individuazione delle figure professionali.

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 sulle professioni turistiche e la legge regionale 29 ottobre 1992, n. 44 sull’ordinamento della professione di direttore d’albergo, come modificata.

Sono inoltre abrogate, a decorrere dall’entrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, alcune disposizioni della legge regionale n. 50/1992 sui maestri di sci e della legge regionale n. 41/1994 sulle guide alpine, limitatamente alle parti espressamente indicate dalla legge.

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