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Legge

L.R. Piemonte 32/2001

"Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell' articolo 122, comma 4, della Costituzione ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 32/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nella Regione indicata, la procedura con cui il Consiglio regionale valuta se le opinioni espresse e i voti dati dai consiglieri nell’esercizio delle funzioni siano insindacabili ai sensi dell’art. 122, comma 4, Cost. Prevede comunicazione immediata al Presidente, istruttoria della Giunta per le elezioni e decisione del Consiglio entro 30 giorni, con eventuale trasmissione all’autorità giudiziaria.

Valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali

Valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali

La legge regionale disciplina, per la Regione indicata nel titolo, la procedura interna con cui il Consiglio regionale valuta se la condotta attribuita a un consigliere rientri nella garanzia di insindacabilità prevista dall’art. 122, comma 4, della Costituzione. L’obiettivo è tutelare l’autonomia e l’indipendenza dei componenti dell’assemblea regionale.

Ambito della garanzia e soggetto competente

La disciplina ribadisce che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni. La protezione comprende:

  • le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica;
  • le attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione, dallo Statuto o da altre fonti normative richiamate dalla Costituzione;
  • le attività collegate da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.

La valutazione sulla sussistenza dell’insindacabilità spetta al Consiglio regionale, che è quindi l’organo competente a pronunciarsi sulla condotta contestata al proprio membro.

Procedura di attivazione e decisione

Quando un consigliere è chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per opinioni espresse o voti dati nell’esercizio delle funzioni, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente investe della questione il Consiglio regionale.

Il Consiglio procede alla valutazione e si pronuncia con termine perentorio di 30 giorni. Se il Consiglio delibera, con provvedimento motivato, che la condotta è insindacabile, il Presidente trasmette immediatamente la deliberazione all’autorità giudiziaria titolare del procedimento, per quanto di competenza.

Istruttoria interna

L’istruttoria della valutazione è affidata alla Giunta per le elezioni, organo interno consiliare che esamina la questione e riferisce al Consiglio per la deliberazione finale. La legge non disciplina ulteriori passaggi procedurali nel testo fornito.

Rilievo pratico e attualità

L’atto ha natura procedurale e continua a essere riferito alla gestione delle controversie giudiziarie sui voti e sulle opinioni dei consiglieri regionali. Non contiene però disposizioni finanziarie, sanzionatorie o transitorie, né limiti temporali di applicazione specifici.

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