L.R. Basilicata 37/2001
"Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast" (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 37/2001 disciplina l’avvio, i requisiti, i contributi e il regime autorizzatorio dei Bed & Breakfast familiari, con limite di 4 camere e obbligo di apertura almeno 3 mesi l’anno. Prevede contributi in conto capitale fino al 40% e l’iscrizione in un elenco regionale. È però abrogata dal 4 giugno 2008 dalla L.R. n. 8/2008, quindi ha oggi rilevanza solo storica.
Disciplina dei Bed & Breakfast familiari in Basilicata
Disciplina dei Bed & Breakfast familiari in Basilicata
La legge regionale della Basilicata n. 37 del 2001 ha favorito lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast, definendone requisiti, procedura di autorizzazione, contributi e sanzioni. L’atto è però stato abrogato dal 4 giugno 2008 e non ha più applicazione attuale.
Oggetto e ambito della disciplina
La legge riguardava esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e disciplinava gli esercizi di Bed & Breakfast inseriti nell’abitazione dell’operatore, con finalità di promozione della ricettività extralberghiera familiare.
Definizione, requisiti strutturali e modalità di esercizio
Il Bed & Breakfast era definito come struttura ricettiva che utilizza parte dell’abitazione dell’operatore, fino a un massimo di quattro camere, offrendo alloggio e prima colazione. L’attività non costituiva cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
I requisiti principali erano:
- funzionamento per almeno tre mesi all’anno;
- possesso dei requisiti strutturali, igienico-sanitari e urbanistico-edilizi previsti per i locali di civile abitazione dallo strumento urbanistico comunale;
- presenza di un servizio bagno non coincidente con quello dell’abitazione;
- pulizia quotidiana dei locali;
- cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e al cambio dell’ospite;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- somministrazione della prima colazione solo agli alloggiati, con alimenti, bevande e prodotti tipici dell’area non manipolati.
La “Carta della qualità” allegata al testo precisava standard più dettagliati su struttura esterna, arredi, colazione, accoglienza, informazione all’ospite e dotazioni minime delle camere, del bagno e della sala comune.
Contributi per l’avvio e l’adeguamento delle strutture
Per le finalità della legge erano previsti contributi per:
- adattamento;
- ammodernamento;
- ampliamento;
- arredamento dei locali destinati o da destinarsi all’attività;
- spese di adesione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali dell’offerta B&B, entro il limite del 5% dell’importo massimo concedibile.
Il contributo era concesso in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili, con tetto massimo di 30 milioni di lire. Restavano escluse le opere di manutenzione ordinaria.
Programmazione regionale e selezione delle domande
La legge era attuata mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, previo parere della competente Commissione consiliare; il parere si intendeva favorevole se non reso entro 10 giorni. Con il programma erano definite le direttive operative, le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di lavoro e le aree territoriali prioritarie, sentita l’APT.
In prima applicazione, il primo programma doveva essere approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per la valutazione delle proposte era istituito un nucleo di valutazione presso il Dipartimento AA.PP., composto da due rappresentanti della Regione, uno con funzioni di coordinatore, e da un rappresentante dell’APT. Il nucleo valutava i progetti e formulava la graduatoria; la Giunta approvava le graduatorie e individuava le iniziative finanziabili in base alle risorse disponibili. Le domande non finanziate venivano restituite ai titolari, che potevano riproporle nei programmi successivi se coerenti con le priorità.
Procedura di iscrizione e autorizzazione all’esercizio
Presso l’APT era istituito l’elenco regionale degli operatori di B&B. Potevano esercitare l’attività solo i soggetti iscritti in tale elenco.
La domanda di iscrizione doveva essere presentata all’APT con:
- generalità complete del richiedente e denominazione/ubicazione dell’esercizio;
- planimetria dell’immobile con indicazione della destinazione dei locali, firmata da tecnico abilitato;
- dichiarazione del progettista-direttore dei lavori sulla sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dalla carta della qualità;
- certificazione dei requisiti soggettivi del titolare ed eventuali rappresentanti ai sensi degli artt. 11 e 12 del TULPS.
L’APT verificava entro 60 giorni la sussistenza dei requisiti. Se il termine decorreva inutilmente, il richiedente poteva rivolgersi al competente Ufficio del Dipartimento AA.PP. e Politiche dell’Impresa, che doveva provvedere nei 30 giorni successivi.
L’iscrizione nell’elenco era condizione indispensabile per il rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione amministrativa, disciplinata dall’art. 26 del d.lgs. n. 114/1998 e rinnovata di anno in anno alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste.
Obblighi gestionali, comunicazioni e pubblicità dei prezzi
Il titolare doveva:
- comunicare all’APT il rinnovo dell’autorizzazione entro 30 giorni;
- trasmettere mensilmente al Comune e all’APT, su modello ISTAT, il movimento degli ospiti per finalità statistiche;
- comunicare entro il 30 novembre di ogni anno i prezzi minimi e massimi da applicare dal 1° gennaio successivo, nonché i periodi di apertura e chiusura;
- esporre all’interno della struttura la copia della comunicazione dei prezzi e dei periodi di attività.
L’APT, sulla base di tali comunicazioni, redigeva annualmente l’elenco informativo delle attività B&B con prezzi e periodi di attività, dandone notizia alla Regione.
Controlli, revoca, sospensione e cessazione
L’autorizzazione poteva essere revocata dal Comune, anche su segnalazione dell’APT o dell’ASL competente, nei casi di:
- perdita dei requisiti soggettivi di pubblica sicurezza o dei requisiti della carta della qualità;
- attività difforme dagli scopi dell’autorizzazione;
- reiterate segnalazioni degli ospiti per gravi carenze e disservizi.
La sospensione temporanea o la revoca erano comunicate ad APT e Regione per gli adempimenti sull’elenco regionale.
La sospensione temporanea dell’esercizio doveva essere preventivamente comunicata al Comune, all’APT e alla Regione. In linea generale non poteva superare un mese; per forza maggiore poteva arrivare a 6 mesi, prorogabili dal Comune per altri 6 mesi. Decorso tale termine, l’attività si intendeva definitivamente sospesa.
La cessazione dell’attività prima di 10 anni dall’inizio comportava la restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessazione definitiva il titolare doveva comunicarla a Comune, APT e Regione per la cancellazione dall’elenco.
Sanzioni amministrative
Erano previste sanzioni amministrative per:
- apertura abusiva di un esercizio B&B;
- omessa esposizione delle tariffe;
- applicazione di prezzi difformi da quelli esposti;
- superamento della capacità ricettiva.
Gli importi erano indicati in lire con corrispettivi euro di conversione, ma si tratta di una disciplina ormai storica, collegata a un regime superato.
Regime finanziario e transitorio
Per il periodo 2000/2006 la legge prevedeva copertura finanziaria annua pari a 600 milioni di lire, mediante fondi statali, regionali e comunitari destinati a incentivare e adeguare l’offerta turistica ricettiva.
In via transitoria, le istanze presentate ai sensi della precedente L.R. 10 aprile 2000, n. 38 dovevano essere istruite da una apposita Commissione, che formava la graduatoria tenendo conto della qualità progettuale e delle priorità territoriali.
Abrogazione della normativa precedente
La legge abrogava espressamente la L.R. 10 aprile 2000, n. 38, che disciplinava la stessa materia.
Obsolescenza dell’atto
L’atto è oggi da considerarsi obsoleto e non utilizzabile nella prassi, perché espressamente abrogato dalla L.R. 4 giugno 2008, n. 8. Le sue disposizioni hanno quindi solo rilievo storico.
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