Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 31/2001

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001

Normativa regionaleL.R. Basilicata 31/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge assesta il bilancio regionale 2001 della Basilicata, aggiornando residui, avanzo di amministrazione e fondo di cassa, e dispone variazioni di entrata e spesa. Interviene inoltre su debiti ex ESAB, indebitamento, contributi a enti regionali, copertura degli oneri ENI e disciplina transitoria del trasporto pubblico locale, con effetti riferiti soprattutto all’esercizio 2001 e, per alcune misure, fino al 31 dicembre 2003.

Assestamento al bilancio di previsione 2001 della Regione Basilicata

Assestamento del bilancio 2001 della Regione Basilicata

Il provvedimento dispone l’assestamento del bilancio di previsione 2001 della Regione Basilicata, aggiornando i principali saldi contabili e introducendo variazioni di entrata e di spesa. Contiene inoltre interventi puntuali su debiti, finanziamenti a enti strumentali, copertura di specifici oneri regionali e una disciplina transitoria per il trasporto pubblico locale.

Aggiornamento dei saldi di bilancio

La legge aggiorna i residui attivi e passivi del bilancio 2001 sulla base del conto consuntivo 2000, rinviando all’allegato 1 per il dettaglio dei capitoli interessati.

L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000 è determinato in lire 722.320.202.499, di cui:

  • lire 680.176.477.852 derivanti da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata;
  • lire 42.143.724.647 di avanzo effettivo di amministrazione.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2000, iscritto nel bilancio di cassa 2001 in lire 14.000.000.000, è rideterminato in lire 19.027.441.590.

Variazioni di entrata e di spesa

Per l’esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa contenute rispettivamente negli allegati 4 e 5.

Situazione debitoria ex ESAB

Per completare gli accordi transattivi con le banche creditrici relativi alle fideiussioni dell’ex ESAB, l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 1 marzo 2001, n. 8, è aumentata da lire 3.213.619.202 a lire 4.513.619.202.

L’ulteriore spesa di lire 1.300.000.000 è imputata al capitolo 5030 del bilancio di spesa 2001.

Ricorso al mercato finanziario e indebitamento

La legge ridetermina, per il solo esercizio finanziario 2001, l’autorizzazione finalizzata al finanziamento della quota regionale del 5% per investimenti sanitari ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988: da lire 1.806.000.000 a lire 660.697.445, pari all’ammontare definitivo dei mutui da contrarre.

Per effetto di tale riduzione, il limite massimo di indebitamento e la contrazione di mutui o altre forme di prestito sono definitivamente autorizzati, per il 2001, fino a lire 131.856.652.036.

Contributi a enti e agenzie regionali

Per l’Ente Basilicata Lavoro il finanziamento 2001 per spese di personale, fitto locali e funzionamento dell’ex Agenzia per l’Impiego è elevato da lire 1.554.574.570 a lire 1.590.711.607. Il contributo regionale complessivo per le spese di funzionamento 2001 è quindi rideterminato in lire 1.740.711.607. L’ente può apportare le necessarie variazioni al proprio bilancio 2001, restando fermo l’obbligo di sottoporle alle approvazioni previste dalla normativa regionale.

Per l’A.R.B.E.A. il finanziamento 2001 per spese di funzionamento è incrementato di lire 200.000.000 rispetto alla previsione di lire 200.000.000, con contributo complessivo rideterminato in lire 400.000.000. Anche in questo caso l’agenzia può adeguare il bilancio di previsione 2001, previa approvazione secondo la normativa regionale.

Per l’A.L.S.I.A. il finanziamento 2001 per spese di gestione è ridotto di lire 2.400.000.000 rispetto all’importo di lire 13.700.000.000; il contributo regionale complessivo è quindi rideterminato in lire 11.300.000.000. L’agenzia è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, sempre con le approvazioni previste dalla normativa regionale.

Copertura degli oneri derivanti dall’accordo ENI-Regione

Gli oneri annuali a carico della Regione Basilicata derivanti dagli accordi con ENI S.p.A. per gli interventi di compensazione connessi allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi in Val d’Agri sono coperti dalle risorse regionali derivanti dalla compartecipazione all’imposta erariale sul prodotto di coltivazione degli idrocarburi.

La disciplina del fondo per lo sviluppo delle attività economiche e l’incremento produttivo e industriale della Val d’Agri è riformulata in modo che esso sia costituito dai trasferimenti statali a titolo di compartecipazione, al netto degli oneri derivanti dagli accordi con ENI.

Per il 2001 l’onere è quantificato in lire 390.000.000, iscritto in apposito capitolo di spesa e coperto sul capitolo 120 dell’entrata.

Trasporto pubblico locale: disciplina transitoria e contributi

Nel periodo transitorio previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997, da concludersi entro il 31 dicembre 2003, la Regione, le Province e i Comuni possono mantenere gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale agli attuali concessionari.

Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 i contributi di esercizio sono ridefiniti con limiti massimi differenziati per servizi provinciali e regionali, e con un contributo chilometrico specifico per alcune percorrenze; per il contributo chilometrico previsto dalla legge regionale 25 gennaio 2001, n. 4, il limite è fissato fino al 31 dicembre 2003.

La norma disciplina anche, nel periodo transitorio e fino alla stipula dei contratti di servizio:

  • il rinnovo delle concessioni per servizi balneari e di gran turismo già assentite e in esercizio al 31 dicembre 1999, senza oneri o contributi a carico delle pubbliche amministrazioni;
  • le modifiche di esercizio di lieve entità, concesse dall’ente concedente entro i limiti chilometrici massimi fissati da precedente deliberazione regionale;
  • la decadenza e la revoca delle concessioni, rinviando alla disciplina regionale abrogata richiamata nel testo;
  • l’obbligo dei concessionari di presentare entro febbraio dell’anno successivo un’autocertificazione sulle percorrenze effettive, ai fini del conguaglio dei contributi, nonché la preventiva autorizzazione per eventuali corse bis;
  • il regime delle violazioni e delle sanzioni, inclusa la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro al personale, che costituisce causa di decadenza;
  • le regole sugli autobus sovvenzionati, coordinate con la normativa regionale richiamata;
  • la riduzione al 75% del contributo in caso di minori percorrenze dovute a forza maggiore, purché adeguatamente attestate o certificate.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con tale disciplina.

Gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico regionale

La Regione promuove la costituzione di una società per azioni finalizzata alla gestione, valorizzazione e dismissione dei beni patrimoniali regionali, compresi quelli provenienti dal disciolto ESAB, nonché dei beni di altri enti pubblici locali, anche di interesse storico-culturale.

La Regione assume una partecipazione maggioritaria, la cui entità è definita sulla base delle valutazioni preliminari; possono partecipare anche gli enti pubblici locali nel cui territorio insistono gli immobili da conferire.

Le attività preparatorie comprendono:

  • la valutazione dei beni da conferire;
  • la quantificazione del capitale sociale e delle risorse necessarie all’avvio;
  • la predisposizione del business plan;
  • il supporto di consulenti o società di consulenza altamente qualificati.

I soci pubblici possono essere individuati mediante atto convenzionale preliminare; i soci privati sono selezionati con procedure concorsuali secondo la normativa vigente. È comunque richiesta la partecipazione di almeno un soggetto, pubblico o privato, operante nella gestione degli immobili pubblici; può essere prevista anche la partecipazione di un soggetto bancario o creditizio.

La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari, in conformità alle deliberazioni del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Le disposizioni hanno quindi efficacia immediata dal 7 settembre 2001, salvo i diversi limiti temporali espressamente previsti per singoli interventi, come il triennio 2001-2003 per il trasporto pubblico locale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.