L.R. Basilicata 36/2001
'Norme in materia di aiuti supplementari per l'agricoltura, l'agroalimentare e lo sviluppo rurale' (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina aiuti supplementari, nel quadro del POR 2000-2006 e della disciplina UE sugli aiuti di Stato, a favore di imprese agricole, cooperative, enti pubblici e soggetti che operano per lo sviluppo rurale. Prevede criteri di accesso, tipologie di contributo, monitoraggio e controlli. È abrogata dal 5 agosto 2008 e, comunque, riferita a interventi/programmi ormai conclusi.
Aiuti supplementari per agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale
Aiuti supplementari per agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale in Basilicata
La legge regionale disciplina un regime di aiuti supplementari collegato al POR Basilicata 2000-2006, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Il provvedimento è oggi obsoleto, sia perché espressamente abrogato nel 2008, sia perché riferito a un programma e a interventi ormai conclusi.
Finalità e perimetro generale
La Regione sostiene iniziative inserite nelle misure del POR Basilicata 2000-2006 per rafforzare, diversificare e rendere più competitiva la base produttiva agricola regionale, con attenzione all’occupazione, allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione delle produzioni locali e all’innovazione tecnologica e organizzativa. Gli aiuti sono riservati al territorio regionale e operano solo nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.
Durata del regime
Il regime di aiuto ha durata pari a quella del Programma Operativo Regionale approvato il 22 agosto 2000. La Regione deve verificare annualmente i risultati conseguiti e valutare se mantenere tutto o parte del regime di aiuti supplementari.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
Possono accedere agli aiuti:
- le aziende agricole con redditività dimostrabile in base alle prospettive aziendali e con conduttore dotato di adeguate conoscenze e competenze professionali previste dal POR;
- gli enti pubblici e i soggetti privati, singoli o associati, che operano al servizio dello sviluppo agricolo e rurale della Basilicata, nel rispetto dei requisiti del regolamento (CE) n. 1257/99.
Per le aziende agricole sono richiesti anche:
- il rispetto dei requisiti minimi comunitari, nazionali e regionali in materia di ambiente, igiene e benessere animale;
- l’impegno a rispettare, nei casi pertinenti, i requisiti di protezione ambientale del D.M. 15 settembre 2000 e il Codice della Buona Pratica Agricola;
- il divieto di sostegno per investimenti che comportino aumento della produzione di prodotti privi di normali sbocchi di mercato.
Criteri di preferenza
Per gli aiuti destinati alle imprese agricole sono preferiti:
- gli imprenditori agricoli giovani;
- le donne imprenditrici, singole o associate;
- gli imprenditori agricoli associati;
- le cooperative agricole e i loro consorzi;
- le società di persone o di capitali aventi ad oggetto attività relative ai prodotti dell’Allegato 1 del Trattato.
La residenza dell’imprenditore e la sede legale della società non hanno rilievo: è sufficiente che l’attività sia svolta nel territorio regionale.
Tipologie di intervento e limiti economici
La legge prevede un ampio ventaglio di aiuti supplementari, in conto capitale, in conto interessi o in conto canoni, secondo la misura prevista per ciascuna iniziativa. In sintesi, sono finanziabili:
- ricomposizione fondiaria e ampliamento della base aziendale, con contributi fino al 100% dei costi legali e amministrativi;
- acquisto di terreni per ampliamento aziendale o ricomposizione fondiaria, con contributi in conto interessi attualizzati entro i massimali UE;
- interventi per qualità, ricerca di mercato, progettazione, formazione del personale e certificazioni, con contributi fino a 100.000 euro per beneficiario e per triennio;
- acquisto di macchine, attrezzature e software anche tramite leasing, fino al 50% della spesa;
- assistenza tecnica e servizi ausiliari per la gestione aziendale, fino a 100.000 euro per beneficiario e per triennio;
- misure per il miglioramento genetico e sanitario della zootecnia, inclusi libri genealogici, test, tecniche innovative, mantenimento di riproduttori, prevenzione e lotta alle epizoozie, progetti pilota e dimostrativi;
- costituzione di associazioni di produttori, con copertura del 100% delle spese del primo anno e del 20% dei quattro anni successivi;
- polizze assicurative contro perdite produttive, danni ai mezzi di produzione, epizoozie e calamità;
- misure preventive contro epizoozie e fitopatie da parte dei consorzi di difesa;
- tecnologie per il risparmio idrico e la tutela ambientale, con contributi nella misura del 50% per enti pubblici;
- centri per la produzione di materiale seminale e per la raccolta/produzione di embrioni, con contributo al 50%;
- centri di conservazione e valorizzazione di popolazioni autoctone zootecniche e strutture per i parchi stalloni regionali, con contributo al 100%.
Per alcuni interventi la legge fissa anche soglie specifiche, come il limite di 100.000 euro per beneficiario e triennio per le iniziative di qualità e assistenza tecnica.
Regole di attuazione
La Giunta regionale, tramite bandi pubblici o programmi annuali, definisce ulteriormente:
- natura delle iniziative ammissibili;
- criteri e procedure di selezione;
- eventuale territorializzazione degli interventi, che di regola sono estesi a tutto il territorio regionale.
È vietata la concessione di aiuti per lavori già iniziati o attività avviate prima della presentazione della domanda. Per gli investimenti in immobili o mobili, e per i contributi all’avvio di attività specifiche, l’investimento va mantenuto per almeno cinque anni, a pena di restituzione dell’aiuto.
Erogazione e cumulo
Gli aiuti sono concessi come:
- contributi in conto interessi;
- contributi in conto capitale;
- contributi in conto canoni su leasing.
Non è consentito cumulare diverse misure di aiuto previste dalla legge a favore dello stesso beneficiario e per il medesimo periodo.
Monitoraggio e comunicazioni
Gli interventi sono soggetti a monitoraggio procedurale, materiale e finanziario, per verificare l’effettiva realizzazione degli impegni assunti e riorientare, se necessario, le misure. Il monitoraggio è svolto dalla Giunta regionale, anche con soggetti esterni specializzati, e serve a rilevare avanzamento, risultati e criticità.
Tutti gli aiuti erogati sono comunicati al Sistema Informativo Regionale (SIR) e viene trasmessa una relazione annuale ai competenti servizi della Comunità Europea.
Controlli e conservazione della documentazione
Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale esercita il controllo sull’attuazione dei programmi finanziati, avvalendosi delle strutture competenti in materia agricola, sanitaria e ambientale, e controlla anche i sistemi di gestione e controllo affidati a soggetti terzi.
I beneficiari devono conservare e tenere a disposizione, per i tre anni successivi all’ultimo pagamento, tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese e ai controlli del programma finanziato.
Entrata in vigore, copertura finanziaria e transitorio
La legge era subordinata alla notifica alla Commissione europea e produceva effetti dal completamento della relativa procedura. Per il 2001 le procedure di bando potevano essere attivate subito dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
La copertura finanziaria era prevista:
- annualmente, a partire dal 2002, con specifici stanziamenti del bilancio regionale;
- eventualmente, per il solo esercizio 2001, con gli stanziamenti già iscritti nei capitoli di bilancio se l’approvazione UE fosse intervenuta entro la fine di quell’anno.
Obsolescenza e abrogazione
La legge è espressamente abrogata dalla L.R. 5 agosto 2008, n. 18. Inoltre, il contenuto è strettamente legato al POR 2000-2006 e a interventi ormai esauriti, per cui non presenta più utilità applicativa attuale.
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