L.R. Basilicata 34/2001
NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE BASILICATA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Basilicata programmazione, bilancio annuale e pluriennale, gestione delle entrate e delle spese, rendiconto, tesoreria, residui, indebitamento e controlli contabili. Stabilisce termini per D.A.P.E.F., bilancio, assestamento e rendiconto. È in parte superata da riforme successive e alcune disposizioni risultano abrogate, ma il testo conserva rilevanza per la ricostruzione storica del sistema contabile regionale.
Ordinamento contabile e di bilancio della Regione Basilicata
Ordinamento contabile e di bilancio della Regione Basilicata
La legge disciplina il sistema contabile della Regione Basilicata, definendo i principi di programmazione finanziaria, la struttura del bilancio, le regole di gestione delle entrate e delle spese, il rendiconto e i controlli contabili. Imposta un modello coerente con la programmazione regionale e con i vincoli di finanza pubblica.
Principi generali e raccordo con la programmazione
La Regione assume la programmazione finanziaria come base delle decisioni e della gestione di entrate e spese, nel quadro di trasparenza, efficienza, efficacia e verifica dei risultati. La disciplina contabile è collegata alla programmazione regionale e al Programma Regionale di Sviluppo, con aggiornamento annuale tramite il Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F.). Quest’ultimo, nella disciplina originaria richiamata, era presentato dalla Giunta entro il 31 maggio e approvato dal Consiglio entro il 31 luglio.
Strumenti della programmazione e coordinamento finanziario
Tra gli strumenti di programmazione regionale rientrano legge finanziaria, bilancio pluriennale e annuale, rendiconto, bilancio di direzione e rapporto di gestione. I documenti di programmazione che comportano oneri finanziari sono sottoposti a verifica di compatibilità finanziaria. I piani e programmi settoriali e i progetti speciali sono esaminati dopo l’approvazione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio interessato, con controllo di coerenza rispetto al PRS e alle risorse disponibili.
Legge finanziaria regionale
La legge finanziaria è presentata dalla Giunta entro il 31 ottobre per l’esercizio successivo. Essa definisce il quadro finanziario di riferimento del bilancio pluriennale e regola annualmente grandezze previste dalla legislazione regionale per adeguarle agli obiettivi del D.A.P.E.F. Non può introdurre nuove imposte, tasse o contributi, né nuove o maggiori spese oltre i limiti previsti dalla legge.
Può fissare:
- il limite massimo del ricorso al mercato finanziario;
- gli importi dei fondi speciali;
- le quantificazioni rinviate a specifiche tabelle per spese permanenti o pluriennali.
Può inoltre disporre variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni di tributi regionali o addizionali, limiti massimi per il rinnovo dei contratti del personale, riduzioni di autorizzazioni di spesa e altre regolazioni quantitative o modifiche legislative con effetti sul bilancio.
Disciplina delle leggi di spesa
Le leggi di spesa continuativa o ricorrente di regola indicano obiettivi, interventi e procedure, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione. Quelle a pluriennalità determinata devono indicare spesa complessiva, copertura sul bilancio pluriennale e quota a carico dell’esercizio in corso, con riparto delle quote sui bilanci successivi. Le leggi che autorizzano spese in annualità indicano il numero delle annualità e i limiti di impegno; è possibile lo slittamento della decorrenza all’esercizio successivo per le somme non impegnate.
Copertura finanziaria e relazione tecnica
Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono trovare copertura esclusivamente tramite fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, uso di disponibilità non obbligatorie o nuove entrate derivanti da modifiche legislative. I progetti di legge devono essere corredati da relazione tecnica con quantificazione degli oneri, copertura, metodologia e dati utilizzati. Le leggi di spesa devono inoltre fissare adempimenti e termini tali da rendere prevedibili i tempi massimi di spesa e le quote che scadono in ciascun esercizio.
Bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è elaborato in coerenza con il PRS e con i suoi aggiornamenti, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Espone, in termini di competenza, sia il bilancio a legislazione vigente sia quello programmatico. Le previsioni sono aggiornate annualmente e il totale delle spese previste non può superare il totale delle entrate previste. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge di bilancio annuale e non autorizza da solo entrate o spese.
Bilancio annuale: struttura, contenuti ed equilibrio
Il bilancio annuale è formulato in termini di competenza e cassa e si articola in quadri di entrata, di spesa, quadro generale riassuntivo e allegati. Le entrate e le spese sono classificate per titoli, categorie, funzioni-obiettivo, unità previsionali di base e capitoli. Il bilancio deve indicare residui, previsioni di competenza e di cassa, saldo finanziario presunto e giacenza iniziale di cassa.
L’equilibrio è assicurato da regole precise:
- i pagamenti autorizzati non possono superare le entrate previste a riscossione più la giacenza iniziale;
- il disavanzo di competenza è ammesso solo entro i limiti e con copertura mediante mutui o prestiti autorizzati;
- il disavanzo non può eccedere le spese di investimento e quelle per partecipazioni finanziarie, con specifiche regole sul saldo passivo pregresso.
Gestione provvisoria ed esercizio provvisorio
L’esercizio provvisorio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. In mancanza di bilancio approvato o in caso di nuovo bilancio non ancora presentato, la gestione è limitata, di regola, a un dodicesimo dello stanziamento mensile per ciascuna unità previsionale. In caso di rinvio o impugnativa governativa, la gestione provvisoria può proseguire nei limiti previsti dalla legge, con eventuali esclusioni per le parti non coinvolte.
Variazioni di bilancio, assestamento e divieti
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio approva l’assestamento del bilancio, con aggiornamento di residui, saldo finanziario e giacenza di cassa. Le variazioni di bilancio possono essere disposte con legge o, nei casi previsti, con provvedimenti amministrativi della Giunta, specie per nuove unità di entrata, entrate vincolate e compensazioni interne. In generale, dopo il 30 novembre non sono ammesse ulteriori variazioni, salvo quelle consentite per atti amministrativi specifici. È vietato lo storno di somme tra unità previsionali diverse, salvo le deroghe espressamente previste.
Fondi di riserva e fondi speciali
La legge prevede:
- un fondo di riserva per spese obbligatorie, fino allo 0,3% delle spese per organi istituzionali e oneri generali;
- un fondo di riserva per spese impreviste, fino allo 0,1% dello stesso stanziamento;
- un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, fino a un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare;
- fondi speciali destinati a coprire gli oneri di provvedimenti legislativi regionali non ancora perfezionati.
Le quote non utilizzate dei fondi speciali nell’esercizio di riferimento costituiscono economie, ma possono essere impiegate per coprire spese derivanti da provvedimenti approvati entro il termine stabilito, con specifiche annotazioni e regole sul disavanzo.
Entrate: accertamento, riscossione e rinuncia a crediti minimi
Le entrate regionali comprendono imposte, tasse, proventi, assegnazioni, contributi e ogni altra somma spettante alla Regione. La gestione segue le fasi di accertamento, riscossione e versamento. L’accertamento richiede documentazione idonea, certezza del credito o dell’assegnazione e prevedibilità della riscossione entro l’esercizio.
Per le entrate tributarie, patrimoniali e statali la legge individua modalità specifiche di accertamento. La riscossione avviene tramite ordinativi d’incasso e versamento al tesoriere. La legge consente, nei limiti fissati dalla legge di bilancio, la rinuncia ai crediti di modesta entità quando il costo della riscossione sia superiore al credito.
Spese: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
Le spese passano attraverso impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L’impegno nasce solo per somme dovute a creditori determinati, con obbligazione giuridicamente perfezionata e scadenza entro l’esercizio, salvo i casi pluriennali o di continuità dei servizi. Gli atti di impegno devono indicare fonte, creditore, importo, scadenza, unità previsionale e capitolo.
La liquidazione individua il creditore e quantifica il debito scaduto; l’ordinazione avviene con mandato di pagamento firmato dalla Ragioneria Generale. Il pagamento è eseguito dal tesoriere, con priorità stabilita in caso di carenza di cassa: stipendi, imposte e tasse, rate di mutui, obbligazioni penalizzate e altre spese di interesse pubblico.
Controlli contabili, responsabilità e ruolo della Ragioneria
Gli atti con effetti di spesa sono trasmessi alla Ragioneria Generale per il visto di regolarità amministrativa e contabile. I dirigenti sono responsabili della legalità della spesa, della coerenza con i programmi, della documentazione e della corretta applicazione fiscale e contabile. La Ragioneria può restituire gli atti irregolari o privi di copertura. La gestione è disciplinata attraverso il sistema di contabilità finanziaria e i relativi registri.
Tesoreria, funzionari delegati ed economato
Il servizio di tesoreria riguarda riscossioni, pagamenti, custodia di titoli e valori, ed è affidato con procedura pubblica a un istituto di credito. Il tesoriere rende il conto entro il 31 marzo dell’anno successivo. La legge disciplina anche le aperture di credito a favore di funzionari delegati per spese specifiche, con obbligo di rendiconto e responsabilità personale, nonché il servizio di economato per minute spese e urgenze.
Residui attivi e passivi, perenzione e revisione
I residui attivi sono somme accertate e non riscosse entro l’esercizio; i residui passivi sono somme impegnate e non pagate. La legge fissa termini di conservazione dei residui passivi, con limiti più brevi per le spese correnti e più ampi per il conto capitale. I residui passivi non pagati entro i termini diventano perenti agli effetti amministrativi e sono finanziati con appositi fondi obbligatori.
La revisione dei residui è svolta annualmente dai dirigenti entro il 28 febbraio, con trasmissione delle risultanze all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio.
Rendiconto generale e suoi allegati
Il rendiconto generale è presentato entro il 30 aprile e approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo. Comprende conto del bilancio, conto economico e conto generale del patrimonio, oltre a una relazione illustrativa della Giunta. La relazione deve evidenziare anche lo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Regionale, con costi e risultati raggiunti.
Il conto del bilancio dà conto della gestione di entrate e spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Il conto economico evidenzia componenti positive e negative della gestione secondo criteri di competenza economica. Il conto del patrimonio descrive attività, passività, beni mobili e immobili e le altre poste patrimoniali, con allegato elenco descrittivo dei beni immobili.
Tra gli allegati al rendiconto figurano anche il quadro del risultato di cassa e di amministrazione, il riepilogo delle spese, le variazioni amministrative, la riclassificazione dei conti, il conto economico, il consuntivo per centri di costo, il rendiconto del Consiglio regionale e l’elenco dei residui passivi eliminati.
Performance, controllo di gestione e contabilità economico-analitica
La disciplina successivamente aggiornata introduce il Piano della Performance come documento programmatico triennale collegato alla programmazione finanziaria, con termini di adozione entro il 31 gennaio o entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o dell’esercizio provvisorio. Il piano collega obiettivi, risorse e indicatori, integra prevenzione della corruzione e trasparenza, e condiziona la retribuzione di risultato dei dirigenti in caso di mancata adozione.
Il controllo di gestione misura efficacia, efficienza ed economicità, assumendo come riferimento il Piano della Performance. La contabilità economico-analitica è organizzata per centri di costo e collega risorse impiegate e risultati, anche ai fini della programmazione e del monitoraggio degli effetti finanziari. È previsto anche il raccordo con la contabilità finanziaria e la contabilità patrimoniale.
Indebitamento, mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di cassa
La Regione può contrarre mutui e altre forme di indebitamento per coprire il disavanzo di amministrazione, esclusivamente per spese di investimento o partecipazioni in società finanziarie regionali. La legge richiede che sia indicata l’incidenza sugli esercizi futuri e i mezzi di copertura. L’indebitamento è soggetto al limite del 25% delle entrate tributarie non vincolate e alla previa approvazione del rendiconto dei due esercizi precedenti.
Sono ammessi prestiti obbligazionari solo per investimenti, con delibera della Giunta e previo parere del CIPE/CICR secondo la normativa vigente, e con ulteriori condizioni di equilibrio. Le anticipazioni di cassa sono consentite solo per temporanee deficienze di cassa, entro il limite bimestrale delle entrate di titolo I e devono essere restituite nell’esercizio.
Enti dipendenti dalla Regione e autonomia del Consiglio regionale
I bilanci degli enti e organismi dipendenti dalla Regione sono approvati unitamente al bilancio regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale; i loro rendiconti sono approvati con il rendiconto generale. Le loro entrate e spese devono essere classificate secondo le stesse regole del bilancio regionale. Il Consiglio regionale dispone di autonomia contabile nell’ambito degli stanziamenti assegnati e di un proprio bilancio autonomo.
Norme finali, abrogazioni e transitorio
Sono abrogate la precedente legge regionale sulla contabilità e il regolamento sui funzionari delegati, oltre alle norme incompatibili. Per il primo anno di applicazione, il D.A.P.E.F. era da presentare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Stato di attualità
Il provvedimento ha oggi soprattutto rilievo ricostruttivo e di coordinamento storico del sistema contabile regionale. Pur restando la cornice originaria dell’ordinamento contabile basilicatese, numerose disposizioni risultano superate o modificate da interventi successivi; alcune parti sono espressamente abrogate e gli istituti di programmazione e bilancio sono stati in parte riallineati alle evoluzioni della finanza pubblica e dell’armonizzazione contabile.
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