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Ordinanza

Ordinanza n. 288/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta alla conversione dei permessi di soggiorno per lavoro da stagionale a non stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti con cui la Prefettura di Mantova ha revocato i nulla osta precedentemente rilasciati per la conversione dei permessi di soggiorno dei due lavoratori stranieri. Tra le censure è stata contestata la valutazione della capacità economica della società agricola, deducendo, tra l’altro, la rilevanza dell’asseverazione del professionista, della visura camerale e delle domande di contributi PAC. È stata inoltre censurata l’affermazione secondo cui la dichiarazione IVA 2026 non avrebbe potuto essere considerata perché presentata dopo la domanda di nulla osta; tale specifica censura è stata tuttavia proposta soltanto con memoria depositata il 25 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto alla contestazione relativa alla dichiarazione IVA 2026, il Collegio ha rilevato che essa era stata dedotta soltanto con memoria successiva e non è stata quindi considerata ai fini cautelari. Le censure sull’incapacità economica dell’impresa sono state ritenute, a un sommario esame, prive di sufficienti profili di fondatezza. L’art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020, richiamato dalle circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro, consente per le imprese agricole di desumere la capacità economica dal volume d’affari al netto degli acquisti anziché dal reddito imponibile; la Prefettura si è correttamente basata su tale parametro e dalla dichiarazione IVA 2025 risultava un dato negativo pari a euro 1.192.375. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’asseverazione del professionista non fosse vincolante per la Prefettura e che la visura camerale e le domande di contributi PAC non dimostrassero la capacità economica dell’impresa. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; sulla base di un esame sommario il TAR ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020

    per le imprese agricole, la capacità economica può essere desunta, anziché dal reddito imponibile, dal volume d’affari al netto degli acquisti

    La disposizione consente di utilizzare, per le imprese agricole, il volume d’affari al netto degli acquisti quale parametro per valutare la capacità economica.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione della capacità economica di un’impresa agricola, è legittimo utilizzare il volume d’affari al netto degli acquisti, in alternativa al reddito imponibile, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020.
  • L’asseverazione del professionista non vincola l’amministrazione nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro, che può fondarsi sui dati risultanti dalla documentazione fiscale ufficiale.
  • La visura camerale e la mera presentazione di domande per contributi PAC non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l’effettiva capacità economica dell’impresa ai fini del rilascio o della conservazione del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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