Ordinanza n. 243/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prescrittivo relativo a una pratica edilizia, con contestazione dell’idoneità della SCIA a legittimare una ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma e imposizione di prescrizioni conformative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prescrittivo adottato dal Comune di Cagliari ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990 e delle Direttive SUAPE. L’amministrazione aveva ritenuto che il titolo edilizio SUAPE originario non legittimasse l’intervento, qualificato come ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma e quindi escluso dall’ambito applicativo della SCIA secondo la normativa regionale. Il Comune aveva inoltre imposto, entro 45 giorni, la riduzione di un vano in elevazione a volume tecnico non superiore a 10 metri cubi oppure la sua sostituzione con un lucernario apribile, l’acquisizione del consenso dell’assemblea condominiale e la presentazione di nuova documentazione grafica e strutturale, prevedendo in caso di inottemperanza la decadenza del titolo e l’interruzione dei lavori. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi, la nota relativa all’istanza di riesame o autotutela e gli atti connessi. Nell’ordinanza cautelare, tuttavia, il TAR non esamina nel merito i motivi di legittimità dedotti, concentrandosi sui presupposti della tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora. La sospensione dei provvedimenti avrebbe consentito ai ricorrenti di completare opere ritenute dall’amministrazione comunale contrastanti con la disciplina edilizia; in caso di successivo rigetto del ricorso, ciò avrebbe comportato l’obbligo di demolizione delle opere realizzate. Il giudice ha inoltre ritenuto che il danno prospettato fosse meramente patrimoniale e, pertanto, integralmente risarcibile qualora il ricorso fosse eventualmente accolto, escludendo la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Non è stata formulata una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure relative alla qualificazione dell’intervento, alla SCIA o alle prescrizioni comunali. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del provvedimento prescrittivo comunale adottato nell’ambito della disciplina della SCIA; l’ordinanza non ne definisce in modo conclusivo l’interpretazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione all’istanza di riesame o autotutela presentata dai ricorrenti; l’ordinanza non decide nel merito la legittimità dell’esercizio dell’autotutela.
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR applica il requisito del periculum in mora e respinge la domanda per assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
l.r. 23/1985
La normativa regionale è richiamata dal provvedimento comunale quale disciplina in base alla quale la ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma sarebbe esclusa dall’ambito applicativo della SCIA; l’ordinanza non prende posizione definitiva sulla questione.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando la sospensione dell’atto consentirebbe la prosecuzione o il completamento di opere ritenute abusive dall’amministrazione, poiché l’eventuale successivo rigetto del ricorso potrebbe determinare l’obbligo di demolizione delle opere realizzate.
- Il danno patrimoniale derivante dall’esecuzione di un provvedimento amministrativo non integra, di regola, un pregiudizio grave e irreparabile quando possa essere integralmente ristorato mediante risarcimento nell’ipotesi di successivo accoglimento del ricorso.
- Nella fase cautelare, l’assenza del periculum in mora è sufficiente a negare la misura richiesta, senza necessità di una decisione definitiva sulla fondatezza delle censure di legittimità rivolte contro il provvedimento amministrativo.
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