Ordinanza n. 287/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Dirigente dell’Area Anagrafica della Camera di Commercio di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ANA datata -OMISSIS-(doc.12), conosciuta in data-OMISSIS-; - della determinazione del Dirigente della Camera di Commercio di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ANA del-OMISSIS- (doc.18), conosciuta in data -OMISSIS-; - del provvedimento, senza protocollo, di rigetto della richiesta di autotutela comunicato in data -OMISSIS-a mezzo p.e.c. (doc.20); - del provvedimento prot. -OMISSIS-/U del -OMISSIS-, del Conservatore del Registro delle Imprese – Dirigente dell’Area Anagrafica di rigetto, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, dell’ulteriore istanza di autotutela formulata (doc.30); - di tutti gli ulteriori atti a tali provvedimenti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la comunicazione prot. -OMISSIS-, Camera di Commercio di -OMISSIS- datata -OMISSIS-, anche laddove eventualmente non noti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni del Dirigente dell’Area Anagrafica della Camera di Commercio e successivi provvedimenti di rigetto di istanze di autotutela, connessi e consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due determinazioni del Dirigente dell’Area Anagrafica della Camera di Commercio, nonché i successivi provvedimenti di rigetto delle istanze di autotutela e gli ulteriori atti connessi, presupposti e consequenziali. La difesa dell’Amministrazione ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente né il contenuto sostanziale degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti, in relazione alla natura e alla gravità degli effetti derivanti dall’adozione degli atti impugnati, i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio ha sospeso l’esecuzione di tutti i provvedimenti impugnati. Ogni valutazione in rito e nel merito è stata espressamente riservata, inclusa quella sull’eccezione di tardività formulata dall’Amministrazione. È stata fissata per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 1° aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, valutato in rapporto alla natura e alla gravità degli effetti degli atti impugnati, giustifica la sospensione cautelare della loro esecuzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo può essere concessa quando la natura e la gravità degli effetti derivanti dalla sua esecuzione evidenziano un pregiudizio grave e irreparabile, anche se le questioni di rito e di merito restano riservate alla fase di cognizione piena.
- L’accoglimento della domanda cautelare non comporta necessariamente la definizione delle questioni preliminari di rito: il giudice può sospendere provvisoriamente l’efficacia dell’atto e rinviare alla fase di merito l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso.
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