Provvedimento del 02/08/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento definisce soggetti obbligati, esclusioni, contenuti, modalità di compilazione e termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, incluse alcune comunicazioni specifiche su San Marino, paesi black list e operazioni turistiche. Sono inoltre disciplinate le modalità tecniche di trasmissione, ricezione, annullamento/sostituzione e trattamento dei dati, con allegato il modello e le specifiche tecniche dei record e dei quadri.
Provvedimento Agenzia delle Entrate sulle modalità e i termini dello spesometro IVA e delle relative comunicazioni
Provvedimento sulle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità tecniche e i termini per la comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, ai sensi dell’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Disciplina inoltre la comunicazione delle operazioni previste dall’art. 3, comma 2-bis, del medesimo D.L. n. 16/2012, approvando il modello “Spesometro” e le relative specifiche tecniche.
Soggetti obbligati e ambito soggettivo
Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, secondo quanto indicato nel provvedimento. Sono inoltre tenuti alla comunicazione i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni in contanti legate al turismo.
Dal 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono utilizzare il modello allegato in luogo del tracciato record del provvedimento 21 novembre 2011.
Per gli acquisti da operatori economici sammarinesi, la comunicazione relativa alle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013 va effettuata con il modello allegato e trasmessa in forma analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.
I soggetti passivi IVA comunicano anche i dati delle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, utilizzando il modello allegato e restando fermi i periodi di riferimento e i termini previsti dal D.M. 30 marzo 2010.
In caso di operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive sostanziali:
- se il soggetto si estingue, il subentrante comunica anche i dati del soggetto estinto;
- se il soggetto non si estingue, l’obbligo resta in capo al soggetto originario.
Esclusioni soggettive
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati di cui alle lettere a) e b) del punto 3.1 i soggetti che applicano:
- il regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007;
- il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.
Sono inoltre esclusi:
- lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali diverse da quelle di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.
Oggetto della comunicazione
La comunicazione riguarda i corrispettivi relativi a:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute senza obbligo di fattura, se l’importo unitario è pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA;
- operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti di persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana e diversa da quella di uno Stato UE o SEE, residenti fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.
L’emissione della fattura in sostituzione di altro documento fiscale comporta comunque l’obbligo di comunicazione, anche se l’importo è inferiore alla soglia di euro 3.600.
Per semplificazione, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 possono comunicare le operazioni attive fatturate di importo unitario pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA.
Esclusioni oggettive
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e quelle previste da altre norme che impongono obblighi di comunicazione all’Anagrafe;
- le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600 effettuate verso contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate.
Modalità di compilazione: analitica e aggregata
La comunicazione può essere presentata in forma:
- analitica;
- aggregata.
L’opzione scelta nel modello è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
L’invio in forma aggregata non è ammesso per:
- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.L. n. 179/2012;
- acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo.
Contenuto della comunicazione analitica
Per le operazioni di cui alla lettera a) del punto 3.1, vanno indicati:
- anno di riferimento;
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale di cedente/prestatore e cessionario/committente;
- per ciascuna fattura attiva, data del documento, corrispettivo al netto IVA, imposta o indicazione di operazione non imponibile/esente, e, per i soggetti obbligati alla registrazione, data di registrazione;
- per ciascuna fattura passiva, data di registrazione, corrispettivo al netto IVA, imposta o indicazione di operazione non imponibile/esente, e data del documento;
- per gli operatori che usano le scritture contabili semplificate ex art. 6 del D.P.R. n. 695/1996, i dati del documento riepilogativo: numero documento, imponibile complessivo, imposta complessiva;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta.
Per le operazioni di cui alle lettere b) e c) del punto 3.1 vanno indicati:
- anno di riferimento;
- codice fiscale del cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. n. 605/1973;
- i corrispettivi comprensivi dell’IVA.
Ai fini della comunicazione si fa riferimento al momento della registrazione ex artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 o, in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del medesimo decreto.
Contenuto della comunicazione aggregata
In forma aggregata, per le operazioni documentate da fattura, i dati da indicare per ciascuna controparte, separatamente per attive e passive, sono:
- partita IVA o codice fiscale;
- numero delle operazioni aggregate;
- importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- importo totale delle note di variazione;
- imposta totale sulle operazioni imponibili;
- imposta totale relativa alle note di variazione.
Per l’individuazione degli elementi informativi si fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.
Termini di invio della comunicazione telematica
Per le comunicazioni relative al 2012:
- i soggetti con liquidazione mensile IVA trasmettono entro il 12 novembre 2013;
- gli altri soggetti trasmettono entro il 21 novembre 2013.
Per le comunicazioni relative al 2013 e agli anni successivi:
- i soggetti con liquidazione mensile IVA trasmettono entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
- gli altri soggetti trasmettono entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per la comunicazione relativa agli acquisti da San Marino, il termine è quello dell’ultimo giorno del mese successivo all’annotazione.
Annullamento e comunicazione sostitutiva
La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino a un anno dalla scadenza del termine di invio. La procedura di sostituzione di un file già trasmesso con uno nuovo riferito allo stesso periodo è anch’essa attiva fino a un anno dalla scadenza del termine.
Modalità di trasmissione e controlli
La comunicazione deve essere compilata sul modello approvato, secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito istituzionale.
La trasmissione avviene tramite i servizi telematici Entratel o Internet/Fisconline, secondo i requisiti del soggetto dichiarante. È possibile avvalersi degli intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.
Prima della trasmissione deve essere obbligatoriamente eseguito il controllo con il software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia; in caso contrario la comunicazione viene scartata.
Eventuali correzioni alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.
Ricevute, scarti e perfezionamento della trasmissione
La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle Entrate completa la ricezione del file. L’avvenuta trasmissione è attestata da una ricevuta disponibile telematicamente, di regola entro cinque giorni lavorativi successivi all’invio, salvo forza maggiore.
La ricevuta non è rilasciata e i dati si considerano non trasmessi se il file viene scartato per:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
- duplicazione del codice di autenticazione o di riscontro;
- file non elaborabile perché non verificato con il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione, nel caso di invio tramite intermediario.
In caso di scarto, la circostanza è comunicata telematicamente al trasmittente, che deve ripresentare correttamente il file entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.
Trattamento e sicurezza dei dati
I dati trasmessi all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Il trattamento avviene nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, secondo il principio di necessità e mediante sistemi di elaborazione, prevalentemente data warehouse, per consentire analisi selettive e individuare i soggetti da sottoporre a controlli fiscali, anche ai fini della determinazione sintetica del reddito.
L’accesso è riservato agli operatori incaricati dei controlli e le operazioni sono tracciate. La consultazione sicura degli archivi è garantita da sistemi di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione, tracciatura degli accessi e conservazione delle copie di sicurezza.
Disposizioni transitorie
Il provvedimento del 22 dicembre 2010 e le relative specifiche tecniche restano in vigore per le operazioni relative ad annualità precedenti al 2012.
Specifiche tecniche del modello e struttura dei quadri
Il documento allega il modello “NUOVO SPESOMETRO” e le specifiche tecniche dei record di trasmissione.
Struttura generale dei record
Sono previsti record di tipo:
- A: dati di fornitura e identificazione della trasmissione;
- B: anagrafica del soggetto obbligato e impostazione dei quadri compilati;
- C: dati dei quadri aggregati;
- D: dati dei quadri analitici;
- E: record di riepilogo contatori;
- Z: record di coda.
I record prevedono campi posizionali, campi riservati al servizio telematico e caratteri finali di controllo. Sono indicati valori obbligatori, caselle alternative e controlli bloccanti che determinano lo scarto della comunicazione in caso di difformità.
Quadri previsti
I quadri del modello sono:
- FA: operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata;
- SA: operazioni senza fattura esposte in forma aggregata;
- BL: operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata; operazioni con soggetti non residenti; acquisti di servizi da non residenti, in forma aggregata;
- FE: fatture emesse e documenti riepilogativi;
- FR: fatture ricevute e documenti riepilogativi;
- NE: note di variazione emesse;
- NR: note di variazione ricevute;
- DF: operazioni senza fattura;
- FN: operazioni con soggetti non residenti;
- SE: acquisti di servizi da non residenti e acquisti da operatori di San Marino;
- TU: operazioni legate al turismo;
- TA: riepilogo dei contatori.
Principali regole dei quadri analitici
Per i quadri analitici sono richiesti, a seconda del caso, i dati identificativi della controparte, le date del documento e di registrazione, il numero della fattura o del documento riepilogativo, gli importi imponibili, l’IVA e la conferma importo. In più punti è stabilito che almeno una tra data documento e data registrazione debba essere valorizzata, e che la data usata per la selezione debba ricadere nell’anno di riferimento.
Per diverse sezioni valgono le seguenti regole ricorrenti:
- partita IVA o codice fiscale in alternativa;
- importi maggiori o uguali a zero;
- almeno uno tra importo e imposta deve essere positivo;
- l’imposta non può superare il 21% dell’imponibile, salvo i casi in cui l’importo sia pari a zero;
- il campo “conferma importo” diventa obbligatorio oltre l’importo di 999.999.
Contenuto sintetico dei quadri aggregati
Nel quadro FA si espongono le operazioni documentate da fattura, con distinzione tra operazioni attive e passive e indicazione delle controparti, dei volumi aggregati, dell’IVA e delle note di variazione. Sono previste indicazioni specifiche per noleggio/leasing e per documenti riepilogativi.
Nel quadro SA si indicano le operazioni senza fattura in forma aggregata, con codice fiscale del cliente, numero di operazioni, importo complessivo e, se del caso, indicazione noleggio/leasing.
Nel quadro BL si distinguono:
- soggetti con sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata;
- soggetti non residenti;
- acquisti di servizi da non residenti.
Per tali operazioni sono previste, a seconda della casistica, informazioni anagrafiche della controparte, codice identificativo IVA, dati delle operazioni attive o passive, importi e imposta, oltre a specifiche sezioni per operazioni non soggette a IVA e note di variazione.
Contenuto sintetico dei quadri analitici
Nel quadro FE si riportano le fatture emesse e i documenti riepilogativi delle operazioni attive, con dati del cliente, date, numero documento, importo, imposta, caselle per documento riepilogativo, IVA non esposta, autofattura e noleggio.
Nel quadro FR si indicano le fatture ricevute e i documenti riepilogativi delle operazioni passive, con dati del fornitore, date, importo, imposta, e caselle per documento riepilogativo, IVA non esposta, reverse charge e autofattura.
Nei quadri NE e NR sono raccolte le note di variazione emesse e ricevute, con indicazione di partita IVA o codice fiscale, date, numero della nota, importo, imposta e conferma importo.
Nel quadro DF sono comunicate le operazioni senza fattura, con codice fiscale del cliente, data dell’operazione, importo del documento, eventuale noleggio/leasing e conferma importo.
Nel quadro FN sono indicate le operazioni con soggetti non residenti, con dati anagrafici della controparte, dati del documento/fattura, noleggio, importo e imposta.
Nel quadro SE sono comunicati gli acquisti di servizi da non residenti e gli acquisti da operatori di San Marino, con dati anagrafici, codice identificativo IVA, estremi del documento/fattura, imponibile/importo e imposta.
Nel quadro TU sono riportate le operazioni legate al turismo, con dati anagrafici del cliente straniero, dati del documento/fattura, imponibile/importo e imposta.
Quadro TA e contatori
Il quadro TA riassume i totali dei record presenti nei diversi quadri e moduli della comunicazione:
- numero complessivo delle controparti nel quadro FA;
- numero complessivo dei clienti nel quadro SA;
- numero controparti per le diverse sottosezioni del quadro BL;
- numero delle fatture emesse e dei documenti riepilogativi nel quadro FE;
- numero delle fatture ricevute e dei documenti riepilogativi nel quadro FR;
- numero delle note di variazione emesse e ricevute;
- numero dei clienti del quadro DF;
- numero dei righi dei quadri FN e SE;
- numero dei clienti del quadro TU.
Record di coda
Il record Z contiene il numero dei record di tipo B, C, D ed E presenti nella fornitura, più gli spazi residui e i caratteri finali di controllo. Serve a chiudere la comunicazione telematica e a riepilogare la struttura del file.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21;
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, artt. 2, comma 6, e 3, comma 2-bis;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 6;
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- D.M. 4 maggio 1999;
- D.M. 21 novembre 2001;
- provvedimenti dell’Agenzia del 28 maggio 2010, 5 luglio 2010, 22 dicembre 2010 e 21 novembre 2011.
La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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