Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 12 del 14 marzo 1986

Determinazione, per l anno 1986, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL determina per il 1986 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni previdenziali e assistenziali, applicando l’aumento del 9% dell’indice del costo della vita. Vengono indicati i minimi generali, quelli speciali per part-time, istruzione non statale, categorie particolari e settore agricolo, nonché i relativi premi assicurativi e le modalità di adeguamento per alcune prestazioni. È inoltre richiamato l’adeguamento delle retribuzioni convenzionali e delle retribuzioni per i servizi domestici e familiari, con tabella allegata.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1986 e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

Determinazione dei minimi retributivi imponibili per il 1986

La circolare INAIL n. 12 del 14 marzo 1986 definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per l’anno 1986, nonché l’adeguamento di alcune retribuzioni convenzionali e dei relativi premi assicurativi. Il documento applica l’incremento del costo della vita del 9% e coordina tale dato con le specifiche discipline di legge richiamate, individuando i diversi minimi per categorie di lavoratori e le conseguenze sul piano contributivo e risarcitivo.

Criterio generale di adeguamento

La base di partenza è la variazione percentuale dell’indice del costo della vita stabilita dal D.M. 18 novembre 1985 nella misura del 9%, da assumere ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537. La circolare ricorda inoltre che, in applicazione dell’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, i limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere comunque riportati a L. 28.200 qualora risultino inferiori, corrispondenti al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato al 1° gennaio 1986 in L. 376.000.

Minimi speciali per alcune categorie

Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei relativi organismi associativi soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, nonché per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il minimale giornaliero 1986 è determinato in L. 19.590, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Per i lavoratori a tempo parziale, di cui al nono comma dell’art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, il limite minimo giornaliero è pari a L. 28.200. Nelle ipotesi disciplinate dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del medesimo articolo, il limite minimo è pari a L. 15.040, calcolato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% anziché quello del 7,50%; tale importo è definito dalla circolare come il "minimo dei minimi". Se però i lavoratori interessati sono occupati con orario superiore alle quattro ore, torna applicabile il minimo generale per il part-time, pari a L. 28.200.

Per il settore dell’istruzione prescolare non statale, il limite minimo giornaliero per il 1986 è L. 19.590. Quando la disciplina dei commi 16, 17 e 20 dell’art. 5 della legge n. 863/1984 si applica a insegnanti del settore dell’istruzione scolare e prescolare non statale soggetti al sistema contributivo dei premi speciali unitari del D.M. 5 ottobre 1979, la circolare distingue:

  • insegnanti delle scuole prescolari con qualsiasi orario e insegnanti delle scuole scolari per non più di 4 ore giornaliere: minimo giornaliero L. 19.590, retribuzione annua L. 5.877.000 e premio L. 15.420;
  • insegnanti occupati per oltre 4 ore giornaliere nel settore dell’istruzione scolare: minimo giornaliero L. 28.200, retribuzione annua L. 8.460.000 e premio L. 22.200.

La circolare aggiunge che il minimale giornaliero previsto dal diciannovesimo comma dell’art. 5 della legge n. 863/1984, applicabile alle categorie per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali e che prestino attività sia a tempo pieno sia a tempo parziale, è pari a L. 18.800, ma deve essere sostituito da L. 19.590 ai sensi della legge n. 537/1981.

Settore industriale e categorie assimilate

Nel settore industriale, per la generalità dei lavoratori dipendenti e per titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori e familiari coadiuvanti il titolare dell’azienda artigiana, la retribuzione giornaliera è fissata in L. 28.200. Ne deriva una retribuzione minima annua di L. 8.460.000, calcolata su 300 giorni, e la circolare riporta i premi corrispondenti alle classi di rischio I-X.

Per tutte le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1986, la variazione della classe minima di retribuzione viene disposta d’ufficio dalla Direzione generale – Servizio meccanizzazione, in sede di aggiornamento automatico con i tassi di aumento e di riduzione. L’adeguamento dei premi derivanti dalla variazione retributiva viene effettuato contestualmente alla elaborazione delle richieste di "supplemento di premio anticipato" per l’anno 1986; se variazioni intervenute non consentono l’emissione del supplemento, l’adeguamento avverrà in occasione della regolazione premio 1986.

Facchini, barrocciai, pescatori e altre categorie particolari

Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera è L. 28.200 e la circolare indica le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

Per gli stessi soggetti, quando sono soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera scende a L. 19.590 e sono fissate le misure del premio capitario per trimestre o frazione di trimestre. Analogamente, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne il minimo è L. 19.590 e il premio è indicato in L. 19.980 a persona per mese o frazione di mese.

Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, la retribuzione giornaliera è L. 28.200. Dalla campagna olearia 1986/1987 sono stabiliti premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e di tipo B, sia per lavori di durata non superiore a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia. La circolare precisa che tali importi dovranno essere ricalcolati all’emanazione del decreto ministeriale di rivalutazione del massimale e del minimale della retribuzione annua ai fini della liquidazione delle rendite, previsto dall’art. 116 del Testo Unico.

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e dei loro organismi associativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, il minimo è L. 19.590. Per i lavoratori a domicilio è previsto il minimo di L. 28.200.

Servizi domestici e familiari

Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, la circolare rinvia all’art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e alla disciplina dell’art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895. Le retribuzioni sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni derivanti dall’art. 19 della legge n. 153/1969 e, dal 1° gennaio 1985, aumentate del 50% delle misure vigenti a tale data per effetto dell’art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

La tabella allegato A riporta le retribuzioni convenzionali orarie in funzione delle ore lavorate giornalmente:

  • fino a 2 ore giornaliere;
  • oltre 2 e fino a 4 ore;
  • oltre 4 e fino a 6 ore;
  • oltre 6 e fino a 8 ore;
  • oltre 8 ore.

Per ciascuna fascia sono indicate tre classi di retribuzione oraria convenzionale.

Settore agricolo

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, la retribuzione giornaliera è fissata in L. 31.430, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’art. 1 della legge n. 537/1981.

Effetti sulle prestazioni assicurative

Sul piano risarcitivo, la circolare precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere ricalcolata con i nuovi importi per gli eventi verificatisi dal 10 gennaio 1986 e per i casi in corso alla stessa data.

Per la rendita per inabilità permanente e per i superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri rimangono, per la maggior parte delle categorie interessate, inferiori al minimale del settore industriale valido nel periodo 10 luglio 1985-30 giugno 1986; pertanto, per la liquidazione della prestazione continua a farsi riferimento a quest’ultimo minimale. Le nuove misure assumono invece rilievo per gli eventi dal 10 gennaio 1986 nei confronti delle categorie di addetti ai servizi domestici e familiari, limitatamente alle classi salariali più elevate, quando la retribuzione annua supera il limite richiamato dalla circolare.

Punti principali

Criterio generale di determinazione dei minimi 1986

La circolare assume la variazione dell’indice del costo della vita fissata dal D.M. 18 novembre 1985 nella misura del 9% per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera validi per il 1986. Inoltre, in applicazione dell’art. 7 della legge n. 638/1983, i minimi devono essere ragguagliati a L. 28.200 se inferiori, corrispondenti al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione al 1° gennaio 1986 (L. 376.000).

Categorie con minimi speciali e deroghe

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, soggetti al D.P.R. n. 602/1970, e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, il minimale giornaliero 1986 è fissato a L. 19.590. Per i lavoratori a tempo parziale il minimo è L. 28.200; nelle ipotesi particolari previste dai commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984 il minimo scende a L. 15.040, salvo che l’orario superi le 4 ore, caso in cui torna applicabile L. 28.200. Per l’istruzione prescolare non statale il minimo è L. 19.590; per gli insegnanti del settore scolare e prescolare non statale soggetti ai premi speciali unitari si applicano i medesimi criteri indicati dalla circolare, con retribuzioni annue e premi specifici differenziati in base all’orario.

Settore industriale e premi assicurativi

Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale e per titolari artigiani, soci di società tra artigiani e familiari coadiuvanti il minimale giornaliero è L. 28.200, con retribuzione minima annua pari a L. 8.460.000. La circolare riporta le corrispondenti misure dei premi per le classi di rischio I-X. Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in organismi non soggetti al D.P.R. n. 602/1970 il minimo è L. 28.200, con premi minimi per persona e trimestre/frazione di trimestre; per gli stessi soggetti ma soggetti al D.P.R. n. 602/1970 il minimo è L. 19.590, con premi capitari trimestrali rideterminati.

Altre categorie: frangitura olive, domicilio, servizi domestici e agricoli

Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive il minimo è L. 28.200 e, dalla campagna olearia 1986/1987, sono indicati premi minimi distinti per frantoi di tipo A e B, per lavorazioni fino a 30 giorni o per l’intera campagna. Per i lavoratori a domicilio il minimo è L. 28.200. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni sono aggiornate secondo la tabella allegato A. Nel settore agricolo, per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, il minimale è L. 31.430 per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dalla legge n. 537/1981.

Effetti su prestazioni e liquidazione delle rendite

Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta i nuovi importi devono essere applicati ai casi verificatisi dal 10 gennaio 1986 e a quelli in corso a tale data. Per la rendita per inabilità permanente e per i superstiti, la circolare precisa che, per gran parte delle categorie, i nuovi minimi restano inferiori al minimale del settore industriale valido nel periodo 10 luglio 1985-30 giugno 1986, che continua quindi a costituire il riferimento per la liquidazione; fanno eccezione, per gli eventi dal 10 gennaio 1986, alcune categorie di addetti ai servizi domestici e familiari con retribuzioni annue più elevate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.