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Circolare

Circolare INAIL n. 15 del 19 marzo 1986

Definizione contabile delle somme dovute per ratei di rendita maturati ante mortem dall assicurato, non pagabili per mancanza o irreperibilità degli eredi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il trattamento contabile e giuridico delle somme corrispondenti ai ratei di rendita maturati prima della morte dell’assicurato ma non riscossi. Vengono distinte le ipotesi in cui tali somme spettano allo Stato ex art. 586 c.c., quelle in cui sono acquisite subito dall’INAIL per rinuncia limitata degli eredi ai soli ratei, e quelle in cui l’Istituto le acquisisce per usucapione quando i titoli riaccreditati restano inesitati o non negoziati dagli eredi. Sono inoltre richiamate le modalità operative per l’offerta non formale al Ministero del Tesoro, gli accertamenti sull’esistenza degli eredi e le imputazioni contabili ai capitoli 066.01 e 209.02.

Definizione contabile dei ratei di rendita maturati ante mortem non riscossi e non pagabili per assenza o irreperibilità degli eredi

Definizione contabile delle somme dovute per ratei di rendita maturati ante mortem non riscossi

La circolare affronta il trattamento giuridico-contabile dei ratei di rendita maturati prima della morte dell’assicurato e rimasti non riscossi. Tali importi sono qualificati come diritto proprio del de cuius, già entrato nel suo patrimonio, con applicazione delle norme successorie di diritto comune.

Ipotesi di devoluzione allo Stato

Le somme sono devolute allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c., che le acquisisce ipso jure, nei casi di:

  • accertata mancanza di eredi a titolo testamentario o di successibili ex lege;
  • irreperibilità degli eredi;
  • rinuncia degli eredi all’eredità globale.

In tali situazioni l’INAIL, quale debitore, deve adempiere nei confronti dello Stato, subentrato nella posizione del defunto assicurato, per evitare effetti pregiudizievoli da inadempimento in violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c.

Offerta non formale al Tesoro e ricerca degli eredi

Per adempiere correttamente, l’Istituto deve formulare un’offerta scritta non formale della prestazione al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, previo invito a riscuotere le somme disponibili presso l’Istituto. Se l’iniziativa è svolta dall’unità operativa, l’offerta va indirizzata al competente Ufficio provinciale del Tesoro.

Nell’offerta deve essere indicato, a fini cautelativi, che la delazione ex art. 586 c.c. presuppone l’irreperibilità o l’assenza o rinuncia degli eredi ex lege, oppure la prescrizione del loro diritto ad accettare l’eredità. La circolare richiama inoltre l’azione di petizione dell’eredità da parte dello Stato, che è imprescrittibile ai sensi dell’art. 533 c.c., salvi gli effetti dell’usucapione sui singoli beni.

Quanto alla ricerca degli eredi, quando non sia nota la composizione familiare del defunto, l’unità operativa deve limitarsi, nello spirito degli artt. 1175 e 1176 c.c., a quanto ragionevolmente possibile tramite ricerche anagrafiche e con l’ausilio dei funzionari addetti ai servizi ispettivi.

Ipotesi di acquisizione immediata da parte dell’INAIL

Diversa è l’ipotesi in cui gli eredi rifiutino soltanto i ratei di rendita, senza rinunciare all’intera eredità. In questo caso le somme sono acquisite immediatamente dall’Istituto e imputate al capitolo 066.01 "Indennità assicurative, spese accessorie e rendite non dovute".

La volontà degli eredi di rimettere la somma all’Istituto può risultare:

  • da una dichiarazione di remissione del debito ex art. 1236 c.c.;
  • dalla restituzione del titolo ex art. 1237 c.c.

In entrambi i casi è richiesto il preventivo accertamento, da parte dell’unità operativa, dell’insussistenza di pretese da parte degli eredi.

Acquisizione per usucapione delle somme riaccreditate

La circolare disciplina infine le somme riaccreditate dalla banca secondo convenzione o dall’Amministrazione postale. Si tratta, in particolare, dei casi in cui il titolo non sia stato restituito né negoziato dagli eredi e questi, pur interessati dall’unità competente, mantengano una inerzia prolungata nel tempo.

Le somme, inizialmente contabilizzate al capitolo 209.02, sono acquisite dall’Istituto mediante usucapione ai sensi dell’art. 1161 c.c. e, al maturare dell’usucapione, devono essere imputate al capitolo 066.01, previa sistemazione della partita in sospeso.

Chiusura operativa

La circolare conclude precisando che l’ipotesi relativa all’usucapione non richiede ulteriori chiarimenti.

Punti principali

Natura giuridica dei ratei non riscossi

I ratei di rendita maturati ante mortem e non riscossi dall’assicurato costituiscono un diritto proprio del de cuius, già entrato nel suo patrimonio. Di conseguenza si applicano le norme successorie di diritto comune.

Ipotesi in cui le somme devolvono allo Stato

Le somme sono devolute allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c., che le acquista ipso jure, quando vi sia accertata mancanza di eredi testamentari o successibili ex lege, irreperibilità degli eredi, oppure rinuncia degli eredi all’eredità globale.

Ipotesi di acquisizione immediata da parte dell’INAIL

Le somme sono acquisite subito dall’Istituto e imputate al capitolo 066.01 "Indennità assicurative, spese accessorie e rendite non dovute" quando gli eredi rifiutino solo i ratei di rendita, senza rinunciare all’intera eredità.

Acquisizione per usucapione delle somme riaccreditate

Le somme riaccreditate dalla banca o dall’Amministrazione postale, se gli eredi non restituiscono né negoziano il titolo e rimangono inerti nonostante l’interessamento dell’unità competente, sono acquisite dall’Istituto per usucapione ai sensi dell’art. 1161 c.c. Tali importi, inizialmente contabilizzati al capitolo 209.02, vanno poi imputati al capitolo 066.01 previa sistemazione della partita in sospeso.

Obblighi dell’Istituto nei confronti dello Stato

Quando le somme devolvono allo Stato, l’Istituto, in quanto debitore, deve adempiere verso lo Stato subentrato nella posizione del defunto assicurato. La circolare richiama il dovere di correttezza e diligenza ex artt. 1175 e 1176 c.c., per evitare conseguenze da inadempimento.

Offerta non formale al Ministero del Tesoro

Per adempiere, l’Istituto deve effettuare un’offerta scritta non formale della prestazione al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, previo invito a riscuotere le somme disponibili. Se l’offerta è formulata dall’unità operativa, deve essere indirizzata al competente Ufficio provinciale del Tesoro.

Indicazioni da inserire nell’offerta

Nell’offerta va evidenziato che la delazione ex art. 586 c.c. è subordinata all’irreperibilità, assenza o rinuncia degli eredi ex lege, oppure alla prescrizione del loro diritto di accettare l’eredità.

Ricerca degli eredi

Quando non sia nota la composizione familiare del defunto, l’unità operativa deve limitarsi a ragionevoli accertamenti tramite ricerche anagrafiche e con l’ausilio dei funzionari addetti ai servizi ispettivi, nel rispetto dei doveri di correttezza e diligenza.

Rinuncia limitata degli eredi ai soli ratei

Se gli eredi intendono rimettere la somma all’Istituto, ciò può risultare da una dichiarazione di remissione del debito ex art. 1236 c.c. oppure dalla restituzione del titolo ex art. 1237 c.c., previa verifica dell’assenza di pretese da parte loro.

Chiusura sull’ipotesi di usucapione

La circolare precisa che l’ipotesi relativa all’usucapione non richiede ulteriori chiarimenti operativi.

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