Circolare INAIL n. 11 del 03 marzo 1986
Legge 08 agosto 1985, n. 443 legge quadro per l artigianato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 8 agosto 1985, n. 443 sull’inquadramento assicurativo delle imprese artigiane, precisando che alcune precedenti istruzioni INAIL non sono più applicabili. Vengono richiamati i requisiti dell’imprenditore e dell’impresa artigiana, i nuovi limiti dimensionali, l’obbligo di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con valore costitutivo e le conseguenze operative per le Sedi INAIL. Sono inoltre indicati gli effetti sui controlli, sulle posizioni assicurative in corso, sulle comunicazioni con le Commissioni provinciali e sulla copertura assicurativa dei partecipanti ai corsi di formazione.
Legge quadro per l'artigianato e adeguamento delle istruzioni INAIL
Legge quadro per l'artigianato e adeguamento delle istruzioni INAIL
La circolare recepisce la legge 8 agosto 1985, n. 443, che ha riscritto la disciplina dell’artigianato e ha imposto il superamento di precedenti criteri amministrativi adottati dall’Istituto. Il documento chiarisce gli effetti della nuova normativa sull’inquadramento assicurativo delle imprese artigiane, sui controlli di sede e sui rapporti con le Commissioni provinciali per l’artigianato.
Quadro normativo generale
La legge quadro riafferma la competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di artigianato, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, delineando però un assetto normativo valido su scala nazionale, salvo la speciale autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, richiamata dall’art. 13, sesto comma.
Requisiti dell’impresa e dell’imprenditore artigiano
La circolare precisa che i requisiti per la configurabilità dell’imprenditore e dell’impresa artigiana, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985, non risultano sostanzialmente modificati rispetto alla previgente legge n. 860/1956. Tuttavia, viene evidenziata l’esclusione esplicita dal novero delle attività artigiane di:
- attività agricole;
- prestazioni di servizi commerciali;
- intermediazione nella circolazione di beni e attività ausiliarie di tali operazioni;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
- salvo che tali attività siano strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
Viene inoltre richiamato il divieto, posto dall’ultimo comma dell’art. 3, per l’imprenditore artigiano di essere titolare di più di una impresa artigiana. Ne consegue l’adeguamento delle indicazioni precedentemente impartite: le eventuali diverse attività possono continuare a rilevare solo se esercitate nell’ambito di un’unica impresa.
Limiti dimensionali e lavoratori a domicilio
L’art. 4 introduce una modifica rilevante dei limiti dimensionali dell’impresa artigiana. Ai fini del calcolo di tali limiti, i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, non devono essere computati, purché non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana. La circolare specifica che, in tal senso, si intendono modificate le precedenti istruzioni del Servizio rischi del 20 settembre 1982.
Iscrizione all’Albo e conseguenze assicurative
L’innovazione centrale richiamata dalla circolare è contenuta nell’art. 5: l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria e ha valore costitutivo. Tale iscrizione, disposta dalle Commissioni provinciali per l’artigianato secondo le modalità dell’art. 7, diventa presupposto indispensabile per instaurare il rapporto assicurativo con il titolare artigiano.
Questo comporta anche il superamento di alcune questioni interpretative precedenti, tra cui quella relativa ai titolari di autoscuole: se iscritti nell’Albo, non devono essere considerati artigiani.
Adempimenti operativi delle Sedi INAIL
Ai fini dell’istituzione del rapporto assicurativo, le Sedi devono richiedere l’attestato di iscrizione all’Albo. Il numero di iscrizione deve risultare nella denuncia di esercizio e, in generale, nei provvedimenti relativi all’istituzione e alla gestione della posizione assicurativa.
Nelle more del rilascio dell’attestato, le Sedi possono considerare valida, per le aziende aventi caratteristiche e dimensioni riconducibili a quelle artigiane, la data di presentazione della domanda di iscrizione, con riserva di successiva verifica. Se la domanda non viene accolta, dovranno essere restituiti i premi e ripetute le prestazioni eventualmente erogate.
Per la verifica delle posizioni assicurative artigiane già in essere, la Direzione generale inserirà nei moduli 3/S.M. un invito a presentare l’attestato di iscrizione all’Albo, con l’avvertenza che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Alle Sedi verrà inoltre trasmesso un tabulato con informazioni utili ai controlli, tra cui:
- numero di posizione assicurativa e relativo controcodice;
- ragione sociale;
- data di decorrenza;
- classificazione in vigore;
- numero di iscrizione all’Albo, ove presente;
- numero dei dipendenti in forza al 30 giugno 1985;
- numero delle ore lavorate;
- ammontare delle retribuzioni corrisposte.
Tale strumento dovrà servire per riscontrare le risposte degli interessati e per verificare il rispetto dei limiti dimensionali.
Controlli ispettivi, infortuni e rapporti con le Commissioni provinciali
Le Sedi devono trasmettere alle Commissioni provinciali le comunicazioni previste dall’art. 7 ogni volta che, in sede di accertamenti ispettivi o nella trattazione di pratiche di infortunio e malattia professionale, emerga la mancanza dei requisiti per la qualificazione artigiana dell’attività.
Viene inoltre richiamato il comma 8-quater dell’art. 1 della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione del decreto-legge n. 688/1985, che impone alle Commissioni l’obbligo di comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni.
Copertura assicurativa per i corsi di formazione
La circolare chiarisce infine il trattamento assicurativo dei partecipanti ai corsi previsti dall’art. 8 della legge n. 443/1985. I partecipanti devono essere assicurati per il periodo di durata del corso secondo le modalità previste per gli allievi dei corsi di qualificazione professionale.
La stessa soluzione si applica ai titolari artigiani quando partecipano all’attività formativa richiamata dall’ultimo comma dell’art. 8: durante la formazione perdono la qualifica di artigiani e assumono quella di allievi. La circolare osserva che tale orientamento era già stato seguito dall’Istituto in singole fattispecie.
Decorrenza ed effetti sulle precedenti istruzioni
Le disposizioni illustrate hanno effetto dal 9 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge. Restano abrogate tutte le istruzioni precedenti incompatibili con la nuova disciplina, in particolare quelle contenute nei primi quattro periodi della lettera circolare n. 59/1984 o comunque riferite a fattispecie non più coerenti con la normativa sopravvenuta.
Punti principali
Superamento della precedente disciplina
La legge quadro n. 443/1985 modifica la normativa previgente in materia di artigianato, superando criteri adottati dall’Istituto con circolari e lettere precedenti, ora in contrasto con la nuova disciplina.
Requisiti dell’imprenditore e dell’impresa artigiana
I requisiti per la qualificazione dell’imprenditore e dell’impresa artigiana restano sostanzialmente invariati rispetto alla legge n. 860/1956, ma vengono espressamente escluse alcune attività, tra cui quelle agricole, di servizi commerciali, di intermediazione, ausiliarie di queste ultime e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano strumentali o accessorie all’impresa.
Divieto di titolarità di più imprese artigiane
L’art. 3 vieta all’imprenditore artigiano di essere titolare di più di una impresa artigiana. Le precedenti istruzioni restano valide solo se le eventuali diverse attività sono svolte nell’ambito di un’unica impresa.
Nuovi limiti dimensionali e lavoratori a domicilio
L’art. 4 modifica sensibilmente i limiti dimensionali dell’impresa artigiana. Ai fini del computo, i lavoratori a domicilio della legge n. 877/1973 non si conteggiano purché non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa.
Iscrizione obbligatoria all’Albo e valore costitutivo
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, prevista dall’art. 5, è obbligatoria e ha valore costitutivo. Essa diventa presupposto indispensabile per l’instaurazione del rapporto assicurativo con il titolare artigiano.
Adempimenti delle Sedi INAIL
Le Sedi devono richiedere l’attestato di iscrizione all’Albo per istituire il rapporto assicurativo; il numero di iscrizione va riportato nella denuncia di esercizio e nei provvedimenti relativi alla posizione assicurativa. In attesa dell’attestato, può essere considerata valida la data di presentazione della domanda di iscrizione, con riserva di verifica successiva.
Controlli sulle posizioni in corso e sanzioni
Per la verifica delle posizioni assicurative artigiane già in essere, verrà richiesto alle aziende di presentare l’attestato di iscrizione tramite moduli 3/S.M.; trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza riscontro, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Tabulato informativo e verifiche ispettive
Alle Sedi sarà trasmesso un tabulato con dati utili per i controlli sui limiti dimensionali e per il riscontro delle risposte degli interessati. In caso di accertamenti ispettivi o di pratiche di infortunio e malattia professionale, se manca la natura artigianale, le Sedi devono comunicare i dati alle Commissioni provinciali.
Comunicazioni trimestrali delle Commissioni provinciali
Si richiama l’obbligo, introdotto dalla legge n. 11/1986, per le Commissioni provinciali di comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni.
Copertura assicurativa per i corsi di formazione
I partecipanti ai corsi previsti dall’art. 8 della legge n. 443/1985 sono assicurati per la durata del corso secondo le regole degli allievi dei corsi di qualificazione professionale. La stessa tutela vale per i titolari artigiani durante la formazione, periodo nel quale perdono la qualifica di artigiani e assumono quella di allievi.
Decorrenza e abrogazione delle istruzioni incompatibili
Le nuove disposizioni si applicano dal 9 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge. Sono abrogate le precedenti istruzioni incompatibili, in particolare quelle contenute nei primi quattro periodi della lettera circolare n. 59/1984.
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