Circolare INAIL n. 10 del 01 marzo 1986
Accertamento del rischio di malattie professionali prelievo ed invio ad analisi di campioni di materie e sostanze nocive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, in modo uniforme, le modalità di prelievo e trasmissione dei campioni da sottoporre ad analisi per l’accertamento del rischio di silicosi-asbestosi e per il rischio da agenti chimici in lavorazioni tabellate. Vengono distinti due casi: accertamenti ai fini dell’obbligo assicurativo e del premio supplementare, oppure ai fini dell’indennizzo. La Direzione generale richiede che le sedi periferiche utilizzino le schede allegate, compilate in modo completo, e trasmettano i campioni alla Consulenza tecnica accertamento rischi professionali, che comunicherà gli esiti analitici. Sono inoltre indicate quantità, modalità di campionamento e contenuti informativi minimi delle schede; le precedenti disposizioni incompatibili sono abrogate.
Accertamento del rischio di malattie professionali: prelievo e invio di campioni di materie e sostanze nocive
Accertamento del rischio di malattie professionali: prelievo ed invio di campioni di materie e sostanze nocive
La circolare dell’INAIL disciplina in modo uniforme le modalità di prelievo, compilazione delle schede e invio dei campioni da sottoporre ad analisi ai fini dell’accertamento del rischio di malattie professionali. L’intervento è motivato dall’aumento delle richieste di accertamento diretto della nocività dei materiali, in particolare per silicosi e asbestosi, e dall’esigenza di rendere più efficiente il servizio di consulenza tecnico-scientifica.
Ambito di applicazione e finalità
La circolare considera due ambiti principali:
- l’accertamento del rischio di silicosi-asbestosi, sia per verificare la ricorrenza dell’obbligo assicurativo e la debenza del premio supplementare, sia per l’esame tecnico delle domande di indennizzo;
- l’accertamento del rischio da agenti chimici in lavorazioni tabellate, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Viene evidenziato che tali analisi sono richieste non solo in relazione all’assicurazione contro silicosi e asbestosi, ma anche per altri materiali impiegati nelle lavorazioni assicurate ricomprese nelle tabelle allegate al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482.
Destinatario dei campioni e struttura competente
I campioni devono essere trasmessi alla Direzione generale dell’INAIL, alla Consulenza tecnica accertamento rischi professionali. Per il rischio da agenti chimici, la Consulenza tecnica comunica i risultati analitici, con eventuali note tecniche, direttamente alla sede richiedente.
Accertamento del rischio di silicosi-asbestosi
Per i casi relativi a silicosi-asbestosi i campioni devono essere inviati con la scheda predisposta secondo il fac-simile:
- allegato A, quando l’accertamento è diretto alla verifica dell’obbligo assicurativo;
- allegato B, quando l’accertamento è richiesto nell’ambito di una domanda di indennizzo.
La documentazione deve accompagnare i campioni e consentire l’istruttoria tecnica da parte della struttura centrale.
Accertamento del rischio da agenti chimici
Quando occorre procedere ad analisi di materiale d’uso per lavorazioni diverse, la sede periferica deve inviare i campioni con la scheda di cui all’allegato C. In questo caso la richiesta deve contenere gli elementi necessari a collegare il campione alla specifica lavorazione e alla sostanza sospetta, così da consentire l’individuazione della malattia professionale tabellata eventualmente rilevante.
Compilazione della scheda e requisiti formali
La circolare insiste sulla necessità di una compilazione corretta e completa della scheda, considerata condizione necessaria per l’esecuzione delle analisi. La Consulenza tecnica accertamento rischi professionali deve inoltre osservare le procedure stabilite dall’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Indicazioni pratiche per il prelievo dei campioni
La circolare fornisce indicazioni operative dettagliate sul campionamento. Oltre ai materiali compatti e pulverulenti direttamente interessati dal ciclo operativo, è opportuno inviare anche uno o due campioni di polvere sedimentata su pareti o attrezzature poste nelle immediate vicinanze del luogo di interesse.
Le modalità di prelievo indicate sono:
- per le polveri sedimentate, utilizzo di un pennellino in setole con ausilio di un sacchetto di plastica;
- scelta delle zone subverticali più elevate dal suolo;
- per i materiali compatti, campioni delle dimensioni approssimative di una saponetta;
- per i materiali pulverulenti, circa 50 grammi;
- per le polveri sedimentate, da 5 a 10 grammi.
Contenuto delle schede allegate
Gli allegati A, B e C definiscono le informazioni da inserire nelle richieste di analisi.
Allegato A - Obbligo assicurativo per silicosi-asbestosi
La scheda richiede:
- dati della sede e dell’ufficio;
- dati della ditta;
- attività espletata;
- esatta localizzazione dei lavori;
- provenienza dei materiali naturali;
- descrizione dei campioni.
Le note precisano che la descrizione dei lavori deve essere breve ma completa, con particolare attenzione alle operazioni polverose; la localizzazione deve essere molto accurata, specialmente per lavorazioni su roccia in posto; occorre indicare con precisione la provenienza dei materiali naturali e descrivere ogni campione con denominazione, numero d’ordine e punto di prelievo.
Allegato B - Domanda di indennizzo per silicosi-asbestosi
La scheda richiede, oltre ai dati di sede e impresa:
- dati dell’assicurato;
- attività espletata dalla ditta;
- lavorazioni cui attende l’assicurato;
- esatta localizzazione dei lavori;
- provenienza dei materiali naturali;
- descrizione dei campioni.
Le note riprendono i criteri dell’allegato A, precisando che la descrizione delle lavorazioni deve evidenziare le operazioni polverose e che, ove rilevante, deve essere accuratamente indicata la localizzazione dei lavori e la provenienza dei materiali.
Allegato C - Lavorazione con rischio da agenti chimici
La scheda per gli agenti chimici richiede:
- dati della ditta e del luogo di lavoro;
- attività espletata;
- descrizione dei reparti interessati;
- dati dell’assicurato;
- lavorazioni cui attende l’assicurato;
- descrizione dei campioni;
- indicazione della lavorazione classificata alla voce pertinente;
- individuazione della sostanza nociva sospetta e della malattia professionale tabellata di riferimento.
Le note precisano che la descrizione del ciclo di lavorazione deve essere precisa e, per quanto possibile, indicare natura dei materiali trattati, prodotti finali, eventuali prodotti intermedi e reparti coinvolti. Devono inoltre essere segnalati la durata giornaliera dell’esposizione, l’eventuale riscaldamento del prodotto, la presenza di impianti di aspirazione, la possibilità di contatto diretto del lavoratore con la sostanza e il numero degli addetti alla lavorazione.
Effetti sulle precedenti disposizioni
La circolare abroga, per le parti incompatibili, le disposizioni contenute nelle circolari n. 107/1952, n. 30/1954, n. 21/1973, n. 51/1975 e nella lettera circolare n. 24/1968.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare risponde all’aumento delle richieste di accertamento diretto della nocività dei materiali lavorati, soprattutto in materia di silicosi e asbestosi, per risolvere in sede amministrativa questioni relative sia all’obbligo assicurativo sia alle prestazioni. L’esigenza di analisi riguarda anche altre lavorazioni assicurate ricomprese nelle tabelle del D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in occasione dell’esame tecnico delle domande di indennizzo.
Due ipotesi di accertamento
Vengono individuate due fattispecie distinte: 1) analisi su campione per l’accertamento del rischio di silicosi-asbestosi, ai fini dell’obbligo assicurativo, del premio supplementare o dell’esame tecnico delle domande di indennizzo; 2) analisi su campione per l’accertamento del rischio da agenti chimici in lavorazioni tabellate, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Invio dei campioni per silicosi-asbestosi
Per i casi di silicosi-asbestosi i campioni devono essere inviati alla Direzione generale, Consulenza tecnica accertamento rischi professionali, corredati dalla scheda predisposta su ciclostile secondo il fac-simile dell’allegato A o dell’allegato B, a seconda che si tratti di accertamento dell’obbligo assicurativo o di domanda di indennizzo.
Invio dei campioni per agenti chimici
Per l’accertamento del rischio da agenti chimici, i campioni di materiale d’uso devono essere inviati alla Consulenza tecnica accertamento rischi professionali con la scheda del fac-simile allegato C. I risultati analitici, con eventuali note tecniche, saranno comunicati direttamente alla sede richiedente.
Compilazione delle schede e procedura analitica
La circolare sottolinea che la compilazione corretta e completa della scheda è condizione necessaria per l’esecuzione delle analisi. Per tali analisi la Consulenza tecnica accertamento rischi professionali deve osservare le procedure previste dall’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Indicazioni di campionamento e quantità
Per i materiali da analizzare è opportuno trasmettere non solo i materiali compatti e pulverulenti interessati dal ciclo operativo, ma anche uno o due campioni di polvere sedimentata su pareti o attrezzature vicine al luogo di interesse. I campioni possono essere prelevati con un pennellino in setole e un sacchetto di plastica. Per i materiali compatti la quantità indicativa è pari a una saponetta; per i materiali pulverulenti circa 50 g; per le polveri sedimentate da 5 a 10 g.
Contenuto richiesto nelle schede A, B e C
Gli allegati specificano i dati da indicare: ditta, attività svolta, localizzazione esatta dei lavori, provenienza dei materiali naturali, descrizione dei campioni e, per l’allegato B, anche le lavorazioni svolte dall’assicurato. Nell’allegato C vanno inoltre indicati il luogo di lavoro, i reparti interessati, la lavorazione classificata alla voce pertinente, la sostanza nociva sospetta e la tabella delle malattie professionali di riferimento.
Abrogazioni
Sono abrogate, per le parti in contrasto con la nuova disciplina, le circolari n. 107/1952, n. 30/1954, n. 21/1973, n. 51/1975 e la lettera circolare n. 24/1968.
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