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Circolare

Circolare INAIL n. 13 del 14 marzo 1986

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. Modifiche ed impiego del mod. 252 I.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come deve essere assolto l’obbligo di denuncia per i reati riscontrati dagli ispettori INAIL nell’esercizio delle loro funzioni, precisando che, salvo il caso previsto dall’art. 24 della legge n. 689/1981, è sufficiente l’inoltro dei rapporti ai soli Ispettorati del Lavoro. Viene quindi modificata la precedente circolare n. 20/52 T.U. del 21 aprile 1983 e sostituito il modello 252-I, del quale è trasmessa una nuova versione. Restano ferme le segnalazioni relative alle violazioni non depenalizzate del Testo Unico in materia di infortuni e malattie professionali, con riserva di ulteriori istruzioni per l’art. 139.

Modifiche alla circolare sulle violazioni non depenalizzate e nuovo uso del mod. 252-I

Modifiche alla disciplina delle segnalazioni per violazioni penali in materia di infortuni sul lavoro

La circolare interviene sulla disciplina applicativa della legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riguardo alle segnalazioni delle violazioni non depenalizzate rilevate dagli ispettori INAIL. Lo scopo è chiarire l’adempimento dell’obbligo di denuncia, aggiornare le istruzioni già impartite nel 1983 e sostituire il modello utilizzato per i rapporti al Pretore.

Chiarimento sull’obbligo di denuncia

La Direzione precisa che, salvo il caso previsto dall’art. 24 della legge n. 689/1981, per tutti gli altri casi in cui gli ispettori INAIL abbiano notizia di un reato nell’esercizio delle loro funzioni, l’obbligo di denuncia può ritenersi assolto anche con il solo inoltro dei rapporti agli Ispettorati del Lavoro. Viene quindi esclusa, in linea generale, la necessità di una duplice trasmissione sia al Pretore sia all’Ispettorato del Lavoro.

Modifica della circolare n. 20/52 T.U. del 21 aprile 1983

La nuova circolare modifica le istruzioni contenute nella circolare n. 20/52 T.U. del 21 aprile 1983, pagina 2, relative alle "violazioni non depenalizzate". In conseguenza di tale modifica viene aggiornato anche il modello 252-I, allegato alla precedente circolare, del quale viene trasmessa una nuova versione.

Violazioni interessate e riserva per l’art. 139

Le violazioni richiamate restano quelle previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La circolare, tuttavia, per le inadempienze in materia di articolo 139 del Testo Unico, si riserva di impartire apposite istruzioni in un momento successivo.

Aspetti operativi sul modello 252-I

Il modello 252-I è indicato come "Rapporto ai sensi dell’art. 2 c.p.p. per reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali". Le unità periferiche devono segnalare direttamente alla Tipografia di Milano il proprio fabbisogno del modello aggiornato, in modo da disporre della nuova versione conforme alle istruzioni modificate.

Rapporti con le autorità giudiziarie locali

La circolare richiama inoltre la necessità di valutare eventuali orientamenti delle autorità giudiziarie locali sulla opportunità che i rapporti ispettivi relativi a illeciti penali siano trasmessi direttamente alle stesse. Eventuali difficoltà applicative devono essere riferite alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, per le determinazioni del caso.

Punti principali

Chiarimento sull’obbligo di denuncia

La circolare risponde ai quesiti delle unità operative sulla necessità di segnalare contemporaneamente al Pretore e all’Ispettorato del Lavoro le violazioni non depenalizzate. Viene precisato che, per tutti i casi in cui gli ispettori INAIL vengano a conoscenza di un reato nell’esercizio delle loro funzioni, l’obbligo di denuncia può considerarsi assolto anche con il solo invio dei rapporti agli Ispettorati del Lavoro, fatta eccezione per la fattispecie prevista dall’art. 24 della legge n. 689/1981.

Modifica della precedente circolare n. 20/52 T.U.

La presente circolare modifica le istruzioni contenute nella circolare n. 20/52 T.U. del 21 aprile 1983, in particolare per quanto riguarda la pagina 2 relativa alle "violazioni non depenalizzate". Di conseguenza viene aggiornato anche il modello 252-I, allegato alla precedente circolare, del quale viene trasmessa una nuova versione.

Ambito delle violazioni interessate

Restano ricomprese le violazioni non depenalizzate previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Per le inadempienze relative all’art. 139 del Testo Unico la circolare annuncia espressamente la riserva di apposite istruzioni.

Utilizzo del modello 252-I

Il modello 252-I è il mezzo per la segnalazione al Pretore ai sensi dell’art. 2 c.p.p. nei reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. La circolare dispone che le unità periferiche segnalino direttamente alla Tipografia di Milano il proprio fabbisogno del modello aggiornato.

Indicazioni operative e rapporti con l’autorità giudiziaria

Sul piano pratico, gli uffici devono tenere conto delle eventuali posizioni delle autorità giudiziarie locali circa l’opportunità che i rapporti ispettivi relativi a illeciti penali siano inoltrati direttamente alle stesse. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.

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