Circolare numero 56 del 29-3-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per gli iscritti alla Gestione separata, in particolare nei casi di uno o più committenti e di superamento della fascia esente. Fornisce inoltre indicazioni operative per il recupero delle somme versate in eccedenza per errore di aliquota, indicando la compensazione in dichiarazione annuale o, in alternativa, la richiesta di rimborso all’Agenzia competente dell’Istituto.
Precisazioni sull’aliquota contributiva della Gestione separata e sul recupero di importi versati in eccedenza
Art. 45 D.L. n. 269/2003: aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata
La circolare fornisce precisazioni operative sull’applicazione dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 45 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Il documento interviene soprattutto su due profili: l’aliquota aggiuntiva dell’1% e il recupero degli importi versati in eccedenza per errore di calcolo.
Aliquota aggiuntiva dell’1%: presupposti e riparto dell’onere
L’Istituto ribadisce che la propria impostazione sull’obbligo di versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, nonché sulla ripartizione dell’onere tra committente e collaboratore nella misura di 2/3 e 1/3, è stata adottata in conformità al parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Viene inoltre richiamato il precedente orientamento ministeriale relativo all’aliquota dello 0,50%, introdotta per maternità, assegno per il nucleo familiare e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, anch’essa posta a carico di committente e collaboratore secondo la stessa proporzione di 2/3 e 1/3, in deroga al regime dei lavoratori dipendenti.
Soglia di reddito e modalità di applicazione
Per il corrente anno, il limite oltre il quale si rende applicabile l’aliquota aggiuntiva è fissato in € 37.883,00. La circolare precisa che non sorgono particolari dubbi applicativi nei casi di un unico committente o di più committenti che si succedano nel corso dell’anno, poiché in tali ipotesi il collaboratore ha l’obbligo di comunicare il superamento della fascia esente.
Quando invece il superamento del limite avviene mentre sono in corso più rapporti, ciascun committente deve assoggettare all’aliquota dell’1% la quota parte di reddito eccedente la fascia esente, determinata in proporzione al compenso dallo stesso erogato nel mese rispetto alla somma degli emolumenti pagati nello stesso mese dagli altri committenti. Il criterio indicato è quello del rapporto proporzionale tra il singolo compenso mensile e il totale dei compensi mensili, espresso come compenso singolo moltiplicato per 100 e diviso per la somma dei compensi mensili.
Esempio operativo
La circolare propone un esempio concreto: se il collaboratore, fino al mese di maggio, ha percepito € 32.500,00 e nel mese di giugno riceve ulteriori € 10.000,00, di cui € 8.000,00 dal committente A e € 2.000,00 dal committente B, il reddito complessivo raggiunge € 42.500,00.
Poiché la parte eccedente la soglia di € 37.883,00 è pari a € 4.617,00, l’aliquota maggiorata di un punto percentuale va applicata in proporzione:
- dal committente A su € 3.693,60, pari all’80% di € 4.617,00;
- dal committente B su € 923,40, pari al 20% di € 4.617,00.
Recupero delle somme versate in eccedenza
In relazione ai casi in cui sia stata applicata, sugli emolumenti di gennaio, l’aliquota del 17,89% anziché quella del 17,80%, la circolare chiarisce le modalità di recupero delle somme indebitamente versate.
Le disposizioni vigenti consentono la compensazione tra crediti e debiti risultanti dalla dichiarazione. Pertanto, quando il credito emerga dalla denuncia annuale, l’interessato può dedurre il maggior importo versato dalle somme a debito dovute.
In alternativa, è sempre possibile presentare domanda di rimborso della somma indebitamente corrisposta alla competente Agenzia dell’Istituto.
Punti principali
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla Gestione separata
Viene ribadito che l’obbligo di applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 e la ripartizione dell’onere tra committente e collaboratore nella misura di 2/3 e 1/3 sono stati definiti dall’Istituto in conformità al parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si richiama anche l’analogo orientamento già espresso per l’aliquota dello 0,50% destinata a maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero.
Soglia di applicazione e gestione dei plurimi committenti
Per l’anno in corso, l’aliquota aggiuntiva si applica oltre il limite di reddito di € 37.883,00. In presenza di un unico committente, o di più committenti che si susseguano nel corso dell’anno, il collaboratore deve comunicare il superamento della soglia. Se invece il superamento avviene mentre sono in corso più rapporti, ciascun committente deve applicare l’1% alla quota di reddito eccedente attribuibile in proporzione al compenso da lui erogato nel mese rispetto alla somma dei compensi mensili corrisposti dagli altri committenti.
Esempio di ripartizione della base eccedente
La circolare propone un esempio numerico: a fronte di un reddito cumulato di € 42.500,00 e di una fascia esente pari a € 37.883,00, l’eccedenza è di € 4.617,00. Se nel mese il collaboratore percepisce € 10.000,00 da due committenti, di cui € 8.000,00 dal committente A e € 2.000,00 dal committente B, l’aliquota maggiorata si applica pro quota: al committente A su € 3.693,60 e al committente B su € 923,40.
Recupero degli importi versati in eccedenza
Per i casi in cui sia stata applicata l’aliquota del 17,89% anziché del 17,80% sugli emolumenti di gennaio, la circolare precisa che il credito può essere recuperato mediante compensazione con i debiti risultanti dalla dichiarazione, una volta emerso dalla denuncia annuale. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso della somma indebitamente versata alla competente Agenzia dell’Istituto.
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