Circolare numero 55 del 29-3-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i contributi versati dagli ultra sessantenni iscritti alla Gestione separata nel periodo transitorio 1996/2001, il diritto al rimborso sussiste anche se l’interessato ha titolo a una pensione supplementare. Le sedi devono riesaminare le domande presentate entro il quinquennio e definire i relativi ricorsi amministrativi secondo il nuovo orientamento ministeriale. Rimane escluso dal rimborso quanto già valorizzato ai fini della pensione supplementare.
Rimborso contributi Gestione separata per ultra sessantenni e pensione supplementare
Rimborso dei contributi nella Gestione separata per ultra sessantenni
La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, con riferimento alla facoltà di chiedere il rimborso dei contributi prevista per gli ultra sessantenni iscritti alla Gestione separata. L’INPS recepisce il nuovo orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che amplia l’ambito del rimborso rispetto all’interpretazione precedentemente seguita.
Quadro normativo e precedenti indicazioni
In base alle circolari n. 83 del 28 marzo 1997, n. 193 del 26 agosto 1998 e n. 104 del 12 maggio 1999, l’Istituto aveva chiarito che la facoltà di rimborso, pur sussistendo al ricorrere dei requisiti di età, cessazione dell’attività e rispetto del periodo di vigenza della norma, non era esercitabile se i contributi versati risultavano utili per ottenere la pensione supplementare a carico della Gestione separata.
Nuovo orientamento ministeriale
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha successivamente comunicato che, in luogo della corresponsione della pensione supplementare, l’Istituto può procedere alla restituzione dei contributi versati, su domanda degli interessati, quando ne ricorrano le condizioni previste dal testo normativo. La circolare recepisce tale impostazione e aggiorna conseguentemente le istruzioni operative.
Soggetti ammessi al rimborso
Alla luce delle nuove determinazioni, si ritiene che abbiano titolo al rimborso anche gli ultra sessantenni titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, purché:
- abbiano cessato l’attività entro il quinquennio previsto dalla norma;
- abbiano presentato domanda entro il medesimo periodo;
- non possiedano i requisiti per conseguire la pensione autonoma nella Gestione separata.
Istruzioni operative per le sedi
Le Agenzie devono procedere al riesame delle richieste di rimborso già pervenute, purché presentate entro la scadenza del quinquennio, e definire le istanze alla luce del parere ministeriale richiamato. Analogamente, i ricorsi amministrativi pendenti presso la Direzione centrale devono essere trasmessi alle strutture periferiche competenti, che li definiranno nell’esercizio della potestà di autotutela.
Limite residuale al rimborso
La circolare precisa infine che restano esclusi dal rimborso i contributi già utilizzati per l’erogazione della pensione supplementare. In tal caso, la valorizzazione contributiva già avvenuta impedisce la restituzione delle somme versate.
Punti principali
Oggetto della circolare e precedente disciplina
La circolare riguarda l’art. 4, comma 2, del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, relativo alle disposizioni transitorie sulla Gestione separata ex legge n. 335/1995. In precedenti circolari dell’Istituto era stato precisato che il rimborso dei contributi versati dagli ultra sessantenni non era consentito quando i contributi risultavano utili per il conseguimento della pensione supplementare.
Nuovo orientamento ministeriale
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha modificato il precedente orientamento, chiarendo che l’Istituto può restituire i contributi versati, su domanda degli interessati, quando ricorrano le condizioni previste dalla norma. Il diritto al rimborso va quindi riconosciuto anche in presenza del possibile accesso alla pensione supplementare, se il dato letterale della disposizione lo consente.
Soggetti che possono ottenere il rimborso
Possono essere ammessi al rimborso anche gli ultra sessantenni titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, purché abbiano cessato l’attività entro il quinquennio previsto e abbiano presentato domanda entro lo stesso periodo. Resta però necessario che non sussistano i requisiti per ottenere la pensione autonoma nella Gestione separata.
Attività delle strutture periferiche e gestione dei ricorsi
Le Agenzie devono riesaminare le richieste di rimborso già presentate, a condizione che siano state inoltrate entro la scadenza del quinquennio, e definirle alla luce del parere ministeriale. I ricorsi amministrativi pendenti presso la Direzione centrale devono essere restituiti alle strutture periferiche competenti, che provvederanno alla definizione in autotutela.
Limite al rimborso
Resta fermo che i contributi già valorizzati mediante l’erogazione della pensione supplementare non possono essere oggetto di rimborso.
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