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Circolare

Circolare numero 57 del 29-3-2004

SOMMARIO: Prime indicazioni in merito alla Gestione degli associati in partecipazione di cui all’articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.326.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’istituzione della gestione previdenziale per gli associati in partecipazione che prestano attività lavorativa e percepiscono compensi qualificati come redditi di lavoro autonomo. Definisce il termine e le modalità di iscrizione, l’aliquota contributiva per il 2004, la ripartizione dell’onere tra associante e associato e le modalità di versamento tramite F24 con causale "ASS". Fornisce inoltre le prime istruzioni contabili per la rilevazione delle riscossioni e rinvia a successivi chiarimenti per gli adempimenti operativi ulteriori, in attesa del decreto attuativo previsto dalla legge.

Gestione previdenziale per gli associati in partecipazione: iscrizione, contributi e versamenti

Gestione previdenziale per gli associati in partecipazione

La circolare illustra l’avvio della tutela previdenziale per gli associati in partecipazione che prestano attività lavorativa e percepiscono compensi qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986. Le disposizioni richiamano l’art. 43 della legge n. 326/2003, che ha istituito la specifica gestione previdenziale e ha previsto l’assicurazione, dal 1° gennaio 2004, presso l’Istituto ai fini dell’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Ambito soggettivo e decorrenza

La disciplina riguarda gli associati in partecipazione nell’ambito del rapporto di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 c.c., quando il conferimento consiste in prestazioni lavorative remunerate con redditi di lavoro autonomo. La decorrenza dell’obbligo assicurativo è fissata al 1° gennaio 2004.

Iscrizione alla gestione

Il comma 8 dell’art. 43 prevede che l’associato comunichi all’Istituto la tipologia dell’attività svolta, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio. Il termine generale indicato è il 31 marzo 2004 oppure la data di inizio attività se successiva. In ogni caso, l’iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

La circolare segnala che è stato predisposto un apposito modulo di domanda, allegato alla circolare e reso disponibile anche su intranet. Le domande già presentate alle Agenzie sono considerate validamente prodotte; se prive di tutti i dati richiesti, dovrà essere chiesta l’integrazione.

Aliquota contributiva e riparto

Il contributo dovuto per gli associati in partecipazione è determinato in analogia a quello della Gestione separata per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per l’anno 2004 l’aliquota è così fissata:

  • 17,30% entro il limite di reddito di cui all’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, pari per il 2004 a euro 37.883,00;
  • 18,30% sulla parte di reddito eccedente tale limite.

Il contributo è ripartito tra le parti nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato. Il prelievo riguarda esclusivamente l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Versamento dei contributi

In attesa del decreto previsto dal comma 9 dell’art. 43, che dovrà definire il rapporto assicurativo e l’assetto organizzativo e funzionale della nuova gestione, è stata istituita nel modello F24 la causale di versamento "ASS" per identificare i contributi relativi agli associati in partecipazione.

Il versamento deve essere effettuato dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è corrisposto il compenso all’associato, in modo analogo a quanto previsto per i collaboratori coordinati e continuativi. Per i mesi intercorrenti tra il 1° gennaio 2004 e la pubblicazione del decreto attuativo, la data di versamento sarà stabilita dal decreto medesimo; in tale occasione dovranno essere versati, in unica soluzione e senza alcun aggravio, tutti i contributi maturati da gennaio 2004.

La circolare rinvia inoltre a successive comunicazioni per la disciplina delle modalità e dei termini di denuncia dei rapporti di associazione e dei relativi emolumenti.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile è stata istituita la Gestione AP, dedicata alla tutela previdenziale degli associati in partecipazione percettori di redditi da lavoro autonomo, con contabilità separata "APR - Gestione assicurativa a ripartizione".

Per la riscossione dei contributi è stato creato il conto di transito APR 52/110, assistito da partitario di servizio mod. SC 7/24 e dalla causale di mod. FL02 10934 "RISC.CTR.ASSOCIATI PARTECIPAZ.", di nuova istituzione. La sistemazione contabile definitiva sarà oggetto di successive istruzioni quando saranno definiti gli ulteriori adempimenti amministrativo-contabili.

Punti principali

Istituzione della gestione previdenziale

L’articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, ha istituito una gestione previdenziale per gli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative nell’ambito del contratto di associazione in partecipazione. Dal 1° gennaio 2004 tali soggetti sono assicurati presso l’Istituto ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Termine e modalità di iscrizione

Il comma 8 dell’articolo 43 prevede che la comunicazione all’Istituto debba contenere tipologia dell’attività lavorativa, dati anagrafici, codice fiscale e domicilio. Il termine indicato è il 31 marzo 2004 oppure la data di inizio attività se successiva, fermo restando che l’iscrizione deve comunque avvenire entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. È previsto un apposito modulo di domanda; le istanze già pervenute alle Agenzie sono considerate valide, ma dovranno essere integrate se incomplete.

Aliquota contributiva e ripartizione dell’onere

Il contributo dovuto è parametrato a quello della Gestione separata per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per il 2004 l’aliquota è fissata al 17,30% entro il limite di reddito pari a euro 37.883,00 e al 18,30% sulla quota eccedente. Il contributo è ripartito al 55% a carico dell’associante e al 45% a carico dell’associato.

Versamento dei contributi

In attesa del decreto attuativo previsto dal comma 9 dell’articolo 43, è stata istituita la causale di versamento "ASS" nel modello F24 per i contributi degli associati in partecipazione. Il versamento deve essere effettuato dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i mesi dal 1° gennaio 2004 fino alla pubblicazione del decreto, la scadenza sarà fissata dal decreto stesso e in tale data dovranno essere versati in unica soluzione, senza aggravio, tutti i contributi dovuti dal gennaio 2004.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile è stata istituita la Gestione AP, con contabilità separata "APR - Gestione assicurativa a ripartizione". Per la riscossione dei contributi è stato creato il conto di transito APR 52/110, assistito da partitario di servizio mod. SC 7/24 e dalla causale di mod. FL02 10934 "RISC.CTR.ASSOCIATI PARTECIPAZ.". Le modalità di sistemazione contabile definitiva saranno comunicate successivamente, quando saranno definiti gli ulteriori adempimenti amministrativo-contabili.

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