Circolare numero 58 del 29-3-2004
SOMMARIO: A) Salari medi e convenzionali (anno 2004) da prendere a riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori: 1) Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 ( malattia, maternità e tbc ). 2) Lavoratori agricoli a tempo determinato ( malattia, maternità e tbc ). 3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni ( malattia, maternità e tbc ). Anno 2003. 4) Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari ( malattia, maternità e tbc ). 5) Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità). 6) Lavoratrici commercianti, artigiane, CD – CM e imprenditrici agricole a titolo principale (maternità). B) Importi (anno 2004) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni: 1) Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia). 2) Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale). 3) Assegni di maternità dello Stato. 4) Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica, per l’anno 2004, gli importi di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi e di altre prestazioni collegate. Vengono distinti i diversi regimi applicabili a cooperative, lavoratori agricoli, lavoratori all’estero, addetti ai servizi domestici, lavoratrici autonome, iscritti alla gestione separata e assegni di maternità. Sono inoltre indicati i limiti reddituali per il congedo parentale e gli importi aggiornati degli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato.
Importi 2004 per salari medi/convenzionali e prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi
Salari medi e convenzionali per le prestazioni 2004
La circolare definisce gli importi da assumere a base per la liquidazione di prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2004. Il documento distingue puntualmente le categorie di lavoratori interessate, indicando per ciascuna il criterio di calcolo applicabile, gli importi giornalieri o convenzionali e, quando necessario, i limiti reddituali o le condizioni di accesso.
Ambito generale di applicazione
Per le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi collegate a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga dell’anno 2004, la liquidazione deve avvenire sui valori comunicati dalla circolare. È precisato che, per la tubercolosi, i criteri ordinari valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla sola tubercolosi, la prestazione resta commisurata alla misura fissa.
Lavoratori soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la circolare richiama il percorso di riforma avviato dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, finalizzato al progressivo riallineamento della contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei lavoratori dipendenti. Dopo la fase iniziale del 2002, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 opera un progressivo innalzamento della retribuzione imponibile.
Per il 2004, ai fini delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, la retribuzione giornaliera di riferimento risulta pari a Euro 33,32. Tale importo va applicato per gli eventi insorti dal 1° febbraio 2004; tuttavia, se l’evento è iniziato nel mese di gennaio 2004 ma deve essere indennizzato con la retribuzione di quel medesimo mese perché il rapporto di lavoro è sorto in gennaio, la decorrenza resta quella di gennaio. Le sedi devono inoltre procedere all’eventuale integrazione delle prestazioni già liquidate sulla base dell’importo valido per il 2003.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 continua a presidiare il criterio di determinazione della base di calcolo. Anche per il 2004, se la contrattazione collettiva provinciale stabilisce, per la qualifica di assunzione, una retribuzione pari o inferiore al salario medio convenzionale valido nella provincia per il 1996, le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi vanno pagate su tali salari medi del 1996.
Quando invece la retribuzione contrattuale provinciale è superiore alla relativa retribuzione convenzionale provinciale del 1996, le prestazioni devono essere calcolate sulla retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, limitatamente alle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi nei primi 180 giorni di assistenza, continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.
La circolare richiama che, per il 2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva determinato con decreto direttoriale del 19 maggio 2003 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide ai fini previdenziali. Tali importi sono utilizzabili solo per i soggetti in questione, in quanto per il settore agricolo essi restano assoggettati ai salari medi convenzionali provinciali. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga dell’anno 2003 e liquidate provvisoriamente sui salari convenzionali del 2002 devono essere riliquidate sui nuovi importi.
Per il 2004, i salari applicabili saranno comunicati successivamente; nel frattempo devono essere utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per il 2003.
Lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari
Il Decreto 30 gennaio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in G.U. il 6 febbraio 2004, n. 30, ha determinato le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2004 ai lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi di sicurezza sociale.
La circolare precisa che tali retribuzioni convenzionali sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite a eventi dell’anno 2004.
Addette ai servizi domestici e familiari
Per le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, il calcolo dell’indennità di maternità per astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro con inizio nel 2004 deve essere effettuato sulla base di retribuzioni convenzionali orarie determinate per scaglioni.
Gli importi indicati sono i seguenti:
- Euro 5,73 per retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,46;
- Euro 6,46 per retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,46 e fino a Euro 7,88;
- Euro 7,88 per retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,88;
- Euro 4,17 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome
Per le lavoratrici autonome, la circolare indica gli importi da utilizzare per l’indennità dei due mesi precedenti la data del parto, dei tre mesi successivi, per il congedo parentale e per l’interruzione della gravidanza.
Gli importi sono i seguenti:
- Coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale: Euro 33,99, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2003 per gli operai agricoli a tempo indeterminato; il riferimento vale per nascite avvenute nel 2004, anche quando il periodo indennizzabile sia iniziato nel 2003.
- Artigiane: Euro 34,87, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2004 per la qualifica di impiegato dell’artigianato.
- Commercianti: Euro 30,56, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2004 per la qualifica di impiegato del commercio.
Iscritti alla gestione separata: aliquote, minimale e prestazioni
Per gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995, non assicurati ad altre forme obbligatorie, l’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito che dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica è pari a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti, con incrementi annuali dello 0,20% fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.
Per il 2004, l’aliquota complessiva dovuta è pari al 17,80%, comprensiva dello 0,50% destinato alla tutela della maternità, all’assegno per il nucleo familiare e alla tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. Sulla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari per il 2004 a Euro 37.883,00, l’aliquota sale al 18,80%.
Poiché le prestazioni sono strettamente connesse alla contribuzione versata sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 223/1990, la circolare evidenzia che per il 2004 il minimale è fissato in Euro 12.889,00. Su tale base, con l’aliquota del 17,80%, l’accredito dei contributi mensili per l’intero anno si realizza con un versamento non inferiore a Euro 2.294,24, pari a Euro 191,19 al mese.
Indennità di degenza ospedaliera per la gestione separata
Per le degenze ospedaliere iniziate nel 2004, l’indennità va calcolata applicando percentuali diverse, pari all’8%, 12% o 16% a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo intero di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Per il 2004, il massimale è pari a Euro 82.401,00; l’importo giornaliero di riferimento è quindi Euro 225,76. La prestazione giornaliera corrisponde a:
- Euro 18,06 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- Euro 27,09 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- Euro 36,12 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Il limite di reddito per poter beneficiare della prestazione è indicato in Euro 56.273,70, pari al 70% del massimale 2003.
Assegni di maternità dei Comuni
In base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 2,5% per il 2004, l’assegno di maternità dei Comuni, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001, è aggiornato per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
Gli importi sono:
- Euro 278,35 mensili per un totale di Euro 1.391,75;
- I.S.E. per nuclei familiari con tre componenti pari a Euro 29.016,13.
Assegno di maternità dello Stato
Sempre in considerazione della variazione ISTAT del 2,5% per il 2004, l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001 è fissato in Euro 1.713,55 in misura intera. Il valore si applica alle nascite avvenute nel 2004 e agli affidamenti preadottivi e alle adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2004.
Limite di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale
Ai fini dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, la circolare richiama il valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico annuo per il 2004, pari a Euro 5.358,34, determinato sulla base della variazione ISTAT del 2,5% stabilita dal decreto del 20 novembre 2003.
Questo importo è il riferimento per il diritto all’indennità del 30% nei casi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 32: il reddito individuale del genitore deve essere inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo annuo. Per il 2004, la soglia è pertanto pari a Euro 13.395,85. La circolare si riserva di comunicare il valore definitivo, se diverso da quello provvisorio.
Note di chiarimento richiamate nel testo
Nel testo sono richiamati alcuni chiarimenti applicativi: per gli iscritti alla gestione separata non si applica l’ulteriore aliquota dello 0,09% prevista per la razionalizzazione della rete commerciale; il minimale di reddito di Euro 12.889,00 è inferiore alla soglia di Euro 37.883,00 oltre la quale opera l’aliquota del 18,80%, sicché l’eventuale contribuzione più elevata sulla quota eccedente non incide sul numero dei mesi utili ai fini del diritto alle prestazioni; per l’assegno di maternità dello Stato viene ricordato che nel 2003 l’importo era pari a Euro 1.671,76.
Punti principali
Salari medi e convenzionali per malattia, maternità e tubercolosi
Per le prestazioni economiche riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2004, la circolare individua gli importi giornalieri e le regole di calcolo da applicare alle varie categorie interessate. Per la tubercolosi, i criteri indicati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti con diritto all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla sola tbc, la prestazione resta commisurata alla misura fissa.
Lavoratori soci di società ed enti cooperativi
Per i soci lavoratori di cooperative e enti cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970, art. 4, la retribuzione giornaliera valida ai fini di malattia, maternità e tubercolosi per il 2004 è pari a Euro 33,32. La liquidazione riguarda gli eventi insorti dal 1° febbraio 2004, salvo il caso di evento iniziato a gennaio 2004 ma da indennizzare con la retribuzione del medesimo mese perché il rapporto di lavoro è sorto in gennaio. Le sedi devono inoltre integrare eventuali prestazioni già liquidate sul valore 2003.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato continua ad applicarsi, anche nel 2004, il meccanismo dei salari medi convenzionali provinciali del 1996 quando la contrattazione collettiva provinciale prevede una retribuzione pari o inferiore a tali valori. Se la retribuzione contrattuale provinciale è superiore al salario convenzionale 1996, le prestazioni vanno invece calcolate sulla retribuzione effettivamente corrisposta.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, ai fini di malattia, maternità e tubercolosi nei primi 180 giorni, restano applicabili i salari medi convenzionali provinciali determinati anno per anno. La circolare ricorda che per il 2004 saranno utilizzati provvisoriamente, salvo conguaglio, i salari validi per il 2003; eventuali prestazioni riferite al 2003 e liquidate sui valori 2002 devono essere riliquidate sui nuovi importi.
Lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, il Decreto 30 gennaio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per i contributi dovuti nel 2004. Tali retribuzioni sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi riferite ad eventi dell’anno 2004.
Addette ai servizi domestici e familiari
Per le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità con inizio nel 2004, si applicano retribuzioni convenzionali orarie differenziate in base alla retribuzione effettiva: Euro 5,73 fino a Euro 6,46, Euro 6,46 oltre Euro 6,46 e fino a Euro 7,88, Euro 7,88 oltre Euro 7,88, e Euro 4,17 per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome
Per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale, l’importo è Euro 33,99; per le artigiane Euro 34,87; per le commercianti Euro 30,56. Tali valori sono utilizzati per l’indennità dei due mesi precedenti il parto e dei tre successivi, per il congedo parentale e per l’interruzione della gravidanza, con riferimento agli eventi e alle nascite 2004 secondo le indicazioni riportate.
Gestione separata: aliquote e minimale di reddito
Per gli iscritti alla gestione separata ex legge n. 335/1995 non assicurati ad altre forme obbligatorie, dal 1° gennaio 2004 l’aliquota pensionistica è equiparata a quella dei commercianti. Per il 2004 l’aliquota dovuta, comprensiva dello 0,50% per maternità, assegno nucleo familiare e malattia in caso di ricovero, è pari al 17,80%; sale al 18,80% sulla quota di reddito oltre la prima fascia pensionabile. Il minimale di reddito è fissato in Euro 12.889,00 e il versamento minimo annuo utile per l’accredito di 12 mesi è Euro 2.294,24, pari a Euro 191,19 mensili.
Gestione separata: indennità di degenza ospedaliera
Per le degenze ospedaliere iniziate nel 2004, l’indennità si calcola sul valore di Euro 225,76, ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo di Euro 82.401,00. L’importo giornaliero è pari a Euro 18,06 con accrediti da 3 a 4 mesi, Euro 27,09 con accrediti da 5 a 8 mesi ed Euro 36,12 con accrediti da 9 a 12 mesi. Il limite di reddito per accedere alla prestazione è Euro 56.273,70.
Assegni di maternità dei Comuni
Per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, l’assegno di maternità comunale è pari a Euro 278,35 mensili, per un totale di Euro 1.391,75. L’indicatore della situazione economica (ISE) per nuclei di tre componenti è fissato in Euro 29.016,13.
Assegno di maternità dello Stato e congedo parentale
L’assegno di maternità dello Stato per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2004 è pari a Euro 1.713,55. Ai fini dell’indennità di congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio 2004 è pari a Euro 5.358,34 e la soglia reddituale per il diritto all’indennità del 30% è quindi Euro 13.395,85. La circolare precisa che il valore definitivo sarà comunicato se diverso da quello provvisorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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