Circolare numero 59 del 30-3-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma, sulla base del D.M. 9 febbraio 2004, la riduzione contributiva per l’edilizia nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2003. Fornisce le istruzioni operative per il recupero dei maggiori contributi versati, indicando i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso, le esclusioni e le modalità di esposizione nelle denunce contributive DM10/2. Sono inoltre precisati gli obblighi verso le Casse edili e le modalità distinte per chi ha già applicato il beneficio in corso d’anno e per chi deve ancora recuperarlo.
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2003
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2003
La circolare disciplina la conferma della riduzione contributiva prevista per il settore edile dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. In attuazione del D.M. 9 febbraio 2004, viene confermata per l’anno 2003 la misura dell’11,50% e vengono fornite le istruzioni operative per il recupero dei maggiori contributi eventualmente versati.
Presupposto normativo e conferma della misura
L’art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002 prevede fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tuttavia, la concreta applicazione del beneficio è subordinata alla pubblicazione di un decreto annuale di conferma o di rideterminazione della misura. Con il D.M. Lavoro/Economia 9 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004, la riduzione è stata confermata anche per l’anno 2003 nella misura dell’11,50%.
Ambito soggettivo di applicazione
Il beneficio spetta ai datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT da "45.11" a "45.45.2". La circolare precisa che la riduzione si applica solo agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta quindi ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.
Base di calcolo e misura dello sgravio
La riduzione dell’11,50% si applica sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ai fini del calcolo devono essere considerate le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori Industria e Artigianato. La base di calcolo deve inoltre essere ridotta in applicazione dell’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000.
Periodo di spettanza e condizioni richieste
L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2003, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2002. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese le regole in materia di retribuzione imponibile.
Esclusioni per altri benefici contributivi
La circolare ribadisce che la riduzione non spetta per i lavoratori per i quali il datore di lavoro fruisca di altre specifiche agevolazioni contributive. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i casi di assunzione dalle liste di mobilità e i contratti di formazione-lavoro. È inoltre esclusa la cumulabilità con lo sgravio totale triennale previsto dall’art. 3 della legge n. 448/1998 e dall’art. 44 della legge n. 448/2001.
Obblighi connessi alle Casse edili
Con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, le sedi devono acquisire la dichiarazione della competente Cassa edile che attesti l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme dovute. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento trova applicazione l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995.
Modalità operative di riconoscimento e recupero
Il riconoscimento del beneficio avviene mediante la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.
Per i datori di lavoro che hanno già operato la riduzione nel corso del 2003, utilizzando il codice "L206", non è richiesto alcun adempimento: le sedi provvedono a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica emesse e a curarne la definizione.
Per i datori di lavoro che non hanno operato la riduzione nel corso del 2003, il recupero dei periodi da gennaio a dicembre 2003 può essere effettuato con una denuncia contributiva avente scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. L’importo spettante deve essere indicato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "arr. rid. art. 29, c. 2 dl 244/95" e dal codice "L207".
Indicazioni finali
La circolare richiama, per gli ulteriori approfondimenti, la normativa e i precedenti chiarimenti già forniti in materia, senza introdurre differenti criteri applicativi rispetto a quelli già noti, ma limitandosi a confermare la misura dello sgravio per il 2003 e a definire le modalità di recupero in sede di denuncia contributiva.
Punti principali
Conferma della misura per il 2003
Viene confermata per l’anno 2003 la riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995 nella misura dell’11,50%. La conferma è resa possibile dal D.M. Lavoro/Economia 9 febbraio 2004, pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2004.
Ambito soggettivo e condizioni di applicazione
Il beneficio spetta ai datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT da "45.11" a "45.45.2" e riguarda gli operai occupati con orario di 40 ore settimanali. Non compete quindi per i lavoratori part-time. L’agevolazione si applica ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2003 e richiede il rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989, comprese quelle sul livello di retribuzione imponibile.
Base di calcolo e contribuzione agevolabile
La riduzione si applica sulla parte di contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le aliquote da considerare sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori Industria e Artigianato. La base di calcolo deve essere ridotta in forza dell’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000.
Esclusioni e incompatibilità
La riduzione non spetta per i lavoratori che beneficiano di altre agevolazioni contributive specifiche, come assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di formazione-lavoro, né per quelli per i quali il datore di lavoro fruisce dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998 o dell’art. 44 della legge n. 448/2001.
Obblighi verso le Casse edili e conseguenze dell’inadempimento
Le sedi devono acquisire la dichiarazione della competente Cassa edile attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme dovute. In caso di omessa denuncia o omesso versamento si applica l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995.
Modalità operative per chi ha già fruito del beneficio
I datori di lavoro che nel corso del 2003 hanno già operato la riduzione contributiva con codice "L206" non devono effettuare alcun adempimento. Le sedi provvederanno a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica emesse e a definirle.
Recupero per chi non ha fruito del beneficio nel 2003
I datori di lavoro che non hanno applicato la riduzione nel corso del 2003 possono recuperarla con una denuncia contributiva avente scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare. L’importo va esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, con la dicitura "arr. rid. art. 29, c. 2 dl 244/95" e il codice "L207".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 mar 2004Circolare numero 23 del 30/03/2004
- Circolare · 29 mar 2004Circolare numero 55 del 29-3-2004
- Circolare · 29 mar 2004Circolare numero 56 del 29-3-2004
- Circolare · 29 mar 2004Circolare numero 57 del 29-3-2004
- Circolare · 29 mar 2004Circolare numero 58 del 29-3-2004
- Circolare · 1 apr 2004Circolare numero 12 del 01-04-2004 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →