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Legge

L.R. Marche 35/2005

Riordino o soppressione di Enti e Agenzie operanti in materia di competenza regionale.

Normativa regionaleL.R. Marche 35/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche riordina l’Agenzia regionale sanitaria e sopprime, dal 1° gennaio 2006, l’ARMAL e l’APTR, trasferendone funzioni, rapporti giuridici e personale alla Regione tramite i servizi competenti in materia di lavoro e turismo. Sono previste ricognizioni patrimoniali entro il 31 dicembre 2005, norme transitorie e la riorganizzazione finanziaria conseguente.

Riordino dell'ARS e soppressione di ARMAL e APTR nelle Marche

Riordino dell’ARS e soppressione di ARMAL e APTR

La legge regionale delle Marche interviene sul riassetto di tre enti dipendenti dalla Regione: rafforza e riorganizza l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) e dispone la soppressione dell’Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) e dell’Azienda di promozione turistica regionale (APTR). La disciplina mira a trasferire funzioni, rapporti giuridici e personale alla Regione, con effetti in gran parte concentrati tra la fine del 2005 e il 1° gennaio 2006.

Ambito di intervento

Il provvedimento riguarda esclusivamente enti operanti in materie di competenza regionale marchigiana:

  • ARS, in materia sanitaria;
  • ARMAL, in materia di collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro;
  • APTR, in materia di promozione turistica.

Riordino dell’ARS

La legge modifica la disciplina dell’ARS contenuta nella l.r. 26/1996, incidendo sull’articolo 4 e ridefinendo l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia. Dalla nota normativa emerge che le modifiche riguardano più commi dell’articolo 4 e introducono anche nuovi commi, con l’obiettivo di aggiornare le funzioni dell’ente e il suo inquadramento nell’ordinamento regionale.

Sul piano programmatico, la Giunta regionale è chiamata a valutare iniziative di collaborazione con altre Regioni per gestire congiuntamente le funzioni dell’ARS e per la costituzione sperimentale di un’Agenzia sanitaria interregionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Regime transitorio dell’ARS

Sono previste alcune misure transitorie:

  • il direttore generale dell’ARS in carica alla data di approvazione della legge decade alla data di conferimento del successivo incarico, comunque non oltre il 28 febbraio 2006;
  • entro un anno dall’entrata in vigore della legge, il direttore dell’ARS deve presentare alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica dell’Agenzia;
  • la dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale.

Soppressione dell’ARMAL e trasferimento delle funzioni

L’ARMAL è soppressa dal 1° gennaio 2006. Da tale data:

  • il direttore generale decade;
  • il collegio dei revisori è sciolto;
  • le funzioni dell’ente sono esercitate dalla Regione tramite il servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro;
  • la Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ARMAL, inclusi quelli del personale.

Adempimenti preliminari relativi all’ARMAL

Per consentire la soppressione, entro il 31 dicembre 2005 il direttore generale dell’ARMAL deve effettuare la ricognizione di:

  • consistenza patrimoniale dell’Agenzia;
  • personale in servizio;
  • rapporti giuridici pendenti.

Effetti sui riferimenti normativi e sul personale ARMAL

I richiami all’ARMAL contenuti in leggi e regolamenti regionali si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.

Per il personale trasferito ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 38/1998, già abrogato dalla l.r. 2/2005, continua ad applicarsi, dalla data di entrata in vigore di quest’ultima legge, il trattamento previdenziale previsto dalla l.r. 34/1984.

Soppressione dell’APTR e trasferimento delle funzioni

Anche l’APTR è soppressa dal 1° gennaio 2006. Da tale data:

  • gli organi dell’ente sono sciolti;
  • il direttore decade;
  • le funzioni dell’APTR sono esercitate dalla Regione tramite il servizio regionale competente in materia di turismo;
  • il medesimo servizio regionale assume anche le funzioni relative ai punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) istituiti ai sensi della l.r. 53/1997;
  • la Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’APTR, compresi quelli relativi a personale e IAT.

Adempimenti preliminari relativi all’APTR

Entro il 31 dicembre 2005 il presidente dell’APTR deve procedere alla ricognizione di:

  • consistenza patrimoniale dell’Azienda;
  • personale in servizio;
  • rapporti giuridici pendenti.

Disposizioni comuni su enti soppressi e personale

Gli organi degli enti soppressi rimasti in carica alla data di approvazione della legge continuano a operare fino al 31 dicembre 2005.

La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione della legge.

Dal 1° gennaio 2006 il personale a tempo indeterminato di ARMAL e APTR è trasferito alla Regione per l’esercizio delle rispettive funzioni; la dotazione organica regionale è incrementata del corrispondente numero di posti.

Modifiche e abrogazioni coordinate

La legge dispone, con decorrenza 1° gennaio 2006, una serie di abrogazioni e modifiche coordinate di norme regionali connesse alla soppressione di ARMAL e APTR e al riassetto organizzativo della materia lavoro e turismo. In particolare vengono abrogate numerose disposizioni della l.r. 53/1997, della l.r. 38/1998, della l.r. 13/2004, della l.r. 2/2005 e della l.r. 48/1996, oltre ad altre norme puntualmente indicate nel testo.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dai capi relativi alla soppressione di ARMAL e APTR sono posti a carico, dal 2006, di specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale. La copertura è assicurata utilizzando parte delle risorse rese disponibili dalle abrogazioni normative disposte dalla stessa legge.

L’entità delle risorse necessarie e di quelle disponibili è demandata, a decorrere dal 2006, alla legge finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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