L.R. Marche 29/2005
Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Marche istituisce una società a responsabilità limitata a totale capitale regionale, con capitale iniziale di 100.000 euro, per gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare regionale e i servizi connessi. Disciplina conferimenti, organi sociali, piano annuale di attività e prime acquisizioni, prevedendo specifiche coperture finanziarie e un intervento limitato agli anni 2005-2009 per l’acquisto del Palazzo delle Ferrovie.
Costituzione della società regionale I.R.Ma Immobiliare Regione Marche per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale
Costituzione della società regionale per il patrimonio immobiliare
La legge disciplina la costituzione, da parte della Regione Marche, di una società a responsabilità limitata denominata “I.R.Ma Immobiliare Regione Marche”, interamente partecipata dalla Regione. L’intervento è finalizzato alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, con disciplina anche delle prime dotazioni patrimoniali, degli organi sociali e dei rapporti operativi con la Regione e il Consiglio regionale.
Oggetto sociale e poteri della società
La società è incaricata della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e dei servizi connessi, nel rispetto dei principi sull’amministrazione dei beni pubblici. Per svolgere tali attività può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie. La Giunta regionale può inoltre conferirle beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, con esclusione degli immobili dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere, anche se questi ultimi siano stati conferiti alla Regione.
Capitale sociale e natura partecipativa
La società è a totale capitale regionale. La Giunta regionale conferisce un capitale iniziale di 100.000 euro per la sua costituzione.
Statuto, organi sociali e assetto di governo
Lo statuto della società deve essere deliberato dalla Giunta regionale entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge. Lo statuto deve prevedere:
- la specificazione dell’oggetto sociale in coerenza con la legge e con le norme del codice civile sulle s.r.l.;
- un amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale;
- l’organo per il controllo legale dei conti ai sensi dell’art. 2477 c.c., nominato dal Consiglio regionale;
- un esercizio finanziario coincidente con l’anno solare;
- la durata della società;
- l’obbligo di sottoporre alla Giunta il piano annuale di attività nei termini previsti dalla legge.
Piano annuale di attività e convenzioni operative
Ogni anno, sulla base delle previsioni della legge finanziaria regionale e della legge di bilancio, la società presenta alla Regione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, un piano annuale di attività corredato di budget economico e finanziario. La Giunta regionale lo approva con propria deliberazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento.
Nel rispetto del piano approvato, la società stipula con la Regione specifiche convenzioni, anche pluriennali, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Per gli immobili in uso al Consiglio regionale, le convenzioni sono stipulate con il Consiglio medesimo.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
In prima applicazione della legge, la società deve acquisire l’immobile destinato a sede degli uffici del Consiglio regionale, ubicato in Ancona e denominato Palazzo delle Ferrovie. Il valore dell’immobile è fissato in 16.500.000 euro al netto di IVA.
Sempre nella fase iniziale:
- la Giunta regionale nomina, entro il termine previsto per lo statuto, il titolare dell’organo amministrativo;
- il Consiglio regionale nomina l’organo di controllo entro il 30 giugno 2006, secondo la procedura prevista dalla l.r. n. 34/1996 sulle nomine regionali.
Disposizioni finanziarie
La legge individua le coperture per la costituzione della società e per le attività conseguenti. La spesa di 100.000 euro per la costituzione è coperta con fondi già iscritti nel bilancio 2005. Gli oneri derivanti dall’attività della società saranno iscritti dal 2006 a carico di specifica unità previsionale e saranno determinati, dal 2006, con la legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Per l’acquisto del Palazzo delle Ferrovie è autorizzata, per il periodo 2005-2009, una spesa complessiva di 19.847.060,61 euro comprensiva di IVA e oneri accessori, ripartita su più annualità. La copertura è assicurata mediante utilizzo di risorse già iscritte nei bilanci e nelle proiezioni pluriennali indicate dalla norma, con la quota residua demandata allo stanziamento del bilancio 2009.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
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