L.R. Marche 28/2005
Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo un registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, con sezioni provinciali, e disciplina requisiti di iscrizione, formazione, organi rappresentativi, targa condominiale e procedimento disciplinare. Prevede una disciplina transitoria per alcuni iscritti alle associazioni di categoria e rinvia a un provvedimento della Giunta per l’attuazione. La Corte costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, dell’art. 3, commi 1 e 3, e, per conseguenza, della restante parte della legge.
Registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili
Registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili
La legge istituisce nella Regione Abruzzo un registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali provinciali. Il provvedimento disciplina anche requisiti di iscrizione, formazione, organi interni, regole disciplinari e alcuni adempimenti informativi nei condomìni.
Iscrizione al registro e requisiti
Possono chiedere l’iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il registro è tenuto dalla struttura competente della Giunta regionale, che cura anche l’aggiornamento periodico e la cancellazione nei casi previsti.
Tra i requisiti indicati figurano:
- attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione, oppure iscrizione ad altri albi o collegi professionali affini;
- età minima di 18 anni;
- partita IVA;
- polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della professione, estesa anche all’operato dei collaboratori;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di interdizione, inabilitazione, fallimento o condanne definitive per reati non colposi puniti con pena detentiva non inferiore a due anni.
La domanda deve indicare la località di prevalente svolgimento dell’attività professionale. La mancata iscrizione non preclude, in sé, l’esercizio dell’attività.
Formazione professionale e qualificazione
La Regione prevede corsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento della qualifica di amministratore di condominio e di immobili, con rilascio del titolo subordinato al superamento di un esame finale. Ai corsi possono partecipare anche gli amministratori già iscritti.
Le modalità dei corsi e degli esami sono demandate a un successivo provvedimento attuativo della Giunta regionale.
Organi del sistema: Consiglio regionale e Consigli provinciali
Il sistema è articolato in un Consiglio regionale e in Consigli provinciali.
Il Consiglio regionale ha funzioni di rappresentanza generale della categoria, promuove iniziative a tutela degli iscritti e per la formazione e l’aggiornamento, decide in seconda istanza sui provvedimenti disciplinari adottati a livello provinciale, approva l’entità del contributo annuale e fissa i diritti di segreteria per depositi e altri servizi; può inoltre disporre pubblicazioni informative e di aggiornamento.
Il Consiglio provinciale conserva copia aggiornata del registro provinciale, svolge le funzioni disciplinari, propone il contributo annuale da sottoporre all’approvazione regionale e promuove iniziative di formazione e aggiornamento.
Procedimento disciplinare
Le violazioni delle norme comportamentali e professionali sono accertate tramite procedimento disciplinare promosso dal Consiglio provinciale. Contro le decisioni del Consiglio provinciale è ammesso ricorso al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla notificazione, a pena di decadenza.
In caso di sanzione, il Consiglio regionale comunica l’esito alla struttura regionale competente.
Obbligo di targa nei condomìni
In ogni condominio situato nel territorio regionale deve essere affissa, nell’androne di ingresso, una targa con:
- nominativo dell’amministratore;
- sede dello studio;
- recapito telefonico;
- indicazione dell’iscrizione al registro regionale.
Regime transitorio
Gli amministratori già iscritti da almeno due anni alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della legge potevano iscriversi di diritto al registro entro sei mesi dall’emanazione del provvedimento attuativo della Giunta.
Attuazione e copertura finanziaria
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva adottare un provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative e la Commissione consiliare competente, per disciplinare:
- modalità di iscrizione e tenuta del registro;
- costituzione e funzionamento del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali;
- individuazione degli albi professionali affini;
- svolgimento dei corsi di qualificazione e degli esami;
- norme comportamentali e professionali e procedimento disciplinare.
Per i corsi di formazione, la spesa sarebbe stata determinata dalla legge finanziaria a decorrere dal 2006, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con imputazione delle somme agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale successivo.
Obsolescenza e illegittimità costituzionale
La legge risulta oggi priva di utilità applicativa perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 57/2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 3, commi 1 e 3, e, per conseguenza, della restante parte della legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 dic 2005L.R. Marche 29/2005
- Legge · 14 dic 2005L.R. Marche 31/2005
- Legge · 16 dic 2005L.R. Marche 36/2005
- Legge · 16 dic 2005L.R. Marche 35/2005
- Legge · 1 dic 2005L.R. Marche 26/2005
- Legge · 1 dic 2005L.R. Marche 27/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →