L.R. Marche 26/2005
Istituzione della "Giornata delle Marche"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Giornata delle Marche, da celebrarsi il 10 dicembre di ogni anno, per valorizzare storia, cultura e tradizioni della comunità marchigiana. Prevede iniziative regionali, soprattutto per scuola e giovani, e l’onorificenza "Picchio d’oro". Il finanziamento è annuale; per il solo 2005 è autorizzata una spesa di 200.000 euro.
Istituzione della Giornata delle Marche e del riconoscimento "Picchio d'oro"
Istituzione della Giornata delle Marche e valorizzazione identitaria
La legge regionale delle Marche istituisce la “Giornata delle Marche”, celebrata ogni anno il 10 dicembre, come ricorrenza solenne dedicata a riflettere sulla storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana. L’obiettivo è rafforzare la conoscenza della realtà regionale e il senso di appartenenza.
Iniziative promosse dalla Regione
Per conseguire tali finalità, la Regione è chiamata a promuovere e attuare iniziative di vario tipo, in particolare:
- convegni, manifestazioni e seminari;
- iniziative culturali, editoriali e didattiche;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi della legge. L’intervento regionale è rivolto in via prioritaria al mondo scolastico e giovanile.
Onorificenza “Picchio d’oro”
Nell’ambito della celebrazione della Giornata delle Marche è istituita l’onorificenza denominata “Picchio d’oro”, destinata a riconoscere istituzioni e cittadini che si siano particolarmente distinti in attività culturali, sociali, politiche, economiche, scientifiche e sportive. L’onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Giunta regionale e consegnata nel corso di una cerimonia pubblica.
Commissione per la selezione dei candidati
La scelta dei soggetti da proporre per il conferimento dell’onorificenza è affidata a un’apposita commissione composta da cinque consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale. La commissione:
- individua annualmente i nominativi da sottoporre al Presidente della Giunta regionale;
- opera senza oneri per l’amministrazione regionale;
- ha durata corrispondente a quella della legislatura.
Modalità organizzative e programmazione annuale
La Giunta regionale, d’intesa con la commissione consiliare competente, determina ogni anno le iniziative da realizzare e le relative risorse finanziarie, stabilendo anche le modalità organizzative della celebrazione. La disciplina lascia quindi alla programmazione annuale la concreta attuazione della ricorrenza.
Aspetti finanziari
Il finanziamento degli interventi previsti dalla legge è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l’anno 2005 è stata autorizzata una spesa di 200.000 euro, coperta mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.31.01 a carico del capitolo 5.31.01.106 del bilancio di previsione 2005.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 dic 2005L.R. Marche 27/2005
- Legge · 9 dic 2005L.R. Marche 29/2005
- Legge · 9 dic 2005L.R. Marche 28/2005
- Legge · 14 dic 2005L.R. Marche 31/2005
- Legge · 16 dic 2005L.R. Marche 36/2005
- Legge · 16 dic 2005L.R. Marche 35/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →