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Legge

L.R. Marche 26/2005

Istituzione della "Giornata delle Marche"

Normativa regionaleL.R. Marche 26/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la Giornata delle Marche, da celebrarsi il 10 dicembre di ogni anno, per valorizzare storia, cultura e tradizioni della comunità marchigiana. Prevede iniziative regionali, soprattutto per scuola e giovani, e l’onorificenza "Picchio d’oro". Il finanziamento è annuale; per il solo 2005 è autorizzata una spesa di 200.000 euro.

Istituzione della Giornata delle Marche e del riconoscimento "Picchio d'oro"

Istituzione della Giornata delle Marche e valorizzazione identitaria

La legge regionale delle Marche istituisce la “Giornata delle Marche”, celebrata ogni anno il 10 dicembre, come ricorrenza solenne dedicata a riflettere sulla storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana. L’obiettivo è rafforzare la conoscenza della realtà regionale e il senso di appartenenza.

Iniziative promosse dalla Regione

Per conseguire tali finalità, la Regione è chiamata a promuovere e attuare iniziative di vario tipo, in particolare:

  • convegni, manifestazioni e seminari;
  • iniziative culturali, editoriali e didattiche;
  • ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi della legge. L’intervento regionale è rivolto in via prioritaria al mondo scolastico e giovanile.

Onorificenza “Picchio d’oro”

Nell’ambito della celebrazione della Giornata delle Marche è istituita l’onorificenza denominata “Picchio d’oro”, destinata a riconoscere istituzioni e cittadini che si siano particolarmente distinti in attività culturali, sociali, politiche, economiche, scientifiche e sportive. L’onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Giunta regionale e consegnata nel corso di una cerimonia pubblica.

Commissione per la selezione dei candidati

La scelta dei soggetti da proporre per il conferimento dell’onorificenza è affidata a un’apposita commissione composta da cinque consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale. La commissione:

  • individua annualmente i nominativi da sottoporre al Presidente della Giunta regionale;
  • opera senza oneri per l’amministrazione regionale;
  • ha durata corrispondente a quella della legislatura.

Modalità organizzative e programmazione annuale

La Giunta regionale, d’intesa con la commissione consiliare competente, determina ogni anno le iniziative da realizzare e le relative risorse finanziarie, stabilendo anche le modalità organizzative della celebrazione. La disciplina lascia quindi alla programmazione annuale la concreta attuazione della ricorrenza.

Aspetti finanziari

Il finanziamento degli interventi previsti dalla legge è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l’anno 2005 è stata autorizzata una spesa di 200.000 euro, coperta mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.31.01 a carico del capitolo 5.31.01.106 del bilancio di previsione 2005.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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