R.R. Marche 4/2014
Criteri e modalità di iscrizione nellelenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dellarticolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nelle Marche, criteri, modalità di iscrizione, pubblicazione, aggiornamento e cancellazione dall’elenco delle associazioni regionali impegnate nella tutela del diritto alla salute. Prevede inoltre forme di consultazione tramite assemblee territoriali e coordinamento regionale. La disciplina transitoria riguardava la prima applicazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Iscrizione e consultazione delle associazioni regionali per la tutela del diritto alla salute
Iscrizione e consultazione delle associazioni per la tutela del diritto alla salute
Il regolamento regionale delle Marche attua l’articolo 24, comma 1-bis, della l.r. 13/2003 e disciplina l’elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute. Definisce i requisiti di accesso, la procedura di iscrizione, le modalità di aggiornamento dell’elenco e le forme di consultazione delle associazioni iscritte.
Ambito di applicazione e funzione dell’elenco
L’elenco è istituito presso la struttura organizzativa competente in materia dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS). Le associazioni iscritte partecipano alle attività connesse alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale, nonché alle procedure di consultazione previste dalla normativa regionale.
Requisiti soggettivi per l’iscrizione
Possono iscriversi all’elenco:
- le associazioni con sede legale nella Regione, il cui atto costitutivo o statuto contenga i requisiti previsti per il registro regionale delle organizzazioni di volontariato o per quello delle associazioni di promozione sociale;
- le associazioni nazionali, diverse dalle precedenti, purché abbiano sede operativa nella Regione.
Per entrambe le tipologie è richiesto che l’associazione sia operante nel territorio regionale da almeno sei mesi alla data della domanda in almeno uno dei seguenti ambiti:
- tutela del diritto alla salute;
- assistenza socio-sanitaria dei malati;
- trattamento del disagio psico-fisico, anche con riferimento a specifiche patologie.
Non possono iscriversi le associazioni che erogano servizi a titolo oneroso agli enti del servizio sanitario regionale. Restano invece compatibili con l’iscrizione eventuali rapporti convenzionali stipulati ai sensi della normativa sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Domanda di iscrizione e documentazione
La domanda di iscrizione è presentata al dirigente della struttura competente dell’ARS sulla modulistica predisposta dall’amministrazione. Alla domanda devono essere allegati documenti diversi a seconda della tipologia dell’associazione.
Per le associazioni con sede legale nella Regione occorre allegare:
- copia dell’atto costitutivo o della scrittura privata autenticata o registrata e copia dello statuto;
- relazione sull’attività svolta in ambito socio-sanitario e sulle finalità perseguite, con particolare riguardo alle attività di tutela del diritto alla salute.
Per le associazioni nazionali con sede operativa nella Regione occorre allegare:
- copia dell’atto costitutivo o della scrittura privata autenticata o registrata e copia dello statuto, da cui risulti l’operatività a livello regionale;
- relazione sull’attività svolta in ambito socio-sanitario e sulle finalità perseguite.
Le associazioni già iscritte nel registro regionale del volontariato o in quello delle associazioni di promozione sociale possono non presentare la documentazione già in possesso dell’amministrazione.
Il dirigente dell’ARS decide sull’ammissione o sul diniego motivato entro 60 giorni dalla domanda; decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.
Pubblicazione e aggiornamento dell’elenco
L’elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell’ARS. Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno. L’aggiornamento dell’elenco avviene due volte l’anno, entro il 30 gennaio e il 30 giugno, con successiva pubblicazione.
Cancellazione dall’elenco
L’ARS verifica periodicamente la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione. In caso di perdita dei requisiti, l’associazione è cancellata dall’elenco. La cancellazione è disposta anche quando ricorrano:
- gravi e documentate disfunzioni nello svolgimento dell’attività;
- richiesta del legale rappresentante;
- scioglimento o messa in liquidazione dell’associazione.
Il provvedimento di cancellazione viene comunicato all’associazione interessata.
Forme di consultazione: assemblee territoriali
Per la consultazione delle associazioni iscritte sono istituite, a livello di azienda ospedaliera e di area vasta territoriale, apposite assemblee delle associazioni. La prima convocazione è effettuata dai direttori delle rispettive strutture o da loro delegati.
Le assemblee:
- nominano ogni tre anni, tra i propri componenti, i rappresentanti delle associazioni nei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute;
- eleggono al proprio interno un presidente, che resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
- adottano un proprio regolamento di funzionamento;
- si riuniscono due volte l’anno per l’illustrazione della relazione dei rappresentanti delle associazioni dei cittadini sull’attività svolta.
Consultazione regionale e strumenti on line
Per la consultazione sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale relativi al riordino e alla programmazione dei servizi, nonché sulle modalità di verifica dei risultati conseguiti, è istituito il Coordinamento regionale per la consultazione delle associazioni. A tale organismo sono attribuite funzioni di promozione e sviluppo del sistema di partecipazione; la composizione e il funzionamento sono disciplinati con decreto del dirigente competente.
La consultazione delle associazioni può avvenire anche con strumenti telematici, tra cui mailing list, social network e forum.
Regime transitorio e rapporto con gli altri registri
In prima applicazione, la domanda di iscrizione doveva essere presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e l’elenco doveva essere pubblicato entro i 120 giorni successivi.
L’iscrizione nell’elenco regionale non esclude né sostituisce l’iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale.
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