Sentenza n. 1204/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando di gara mediante procedura aperta “per l’assegnazione di n. 30 lotti in concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa in Castellaneta Marina” di cui all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Castellaneta in data 28.4.2025 con i relativi allegati; - dell’elaborato di supporto alla procedura selettiva predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale; - della determinazione dirigenziale n. 904 del 24.4.2025 del Responsabile dell’Area 3^ del Comune di Castellaneta di approvazione dello schema di bando e degli allegati; - della deliberazione di G.C. n. 94 del 26.3.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione di G.C. n. 66 del 22.3.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 10 dicembre 2025: - del bando di gara mediante procedura aperta per l’assegnazione di n. 35 lotti in concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa del Comune di Castellaneta pubblicato il 21.10.2025; - della determinazione n. 2299 del 16.10.2025 di “approvazione modifiche schema di bando di gara e relativi allegati già approvati con determinazione dirigenziale n. 904 del 24.04.2025, in adeguamento alla D.G.C. n. 236 del 23.06.2025 e della D.G.C. n. 327 del 17.09.2025, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime”; - ove occorra, della determinazione n. 2630 del 27.11.2025 di proroga di presentazione delle domande di partecipazione; - ove occorra, della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 26.3.2025 concernente gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure selettive pubbliche finalizzate all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo e sportivo; - ove occorra della deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 23.6.2025; - ove occorra, della deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 17.9.2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dalla difesa della ricorrente e, non essendosi opposto il Comune, ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti di gara. Spese compensate in ragione della natura formale della decisione.
Atto impugnato: Bando e atti di gara del Comune di Castellaneta per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, inizialmente relativo a 30 lotti e poi modificato per assegnarne 35, nonché atti presupposti e proroga dei termini di presentazione delle domande
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato con il ricorso introduttivo, notificato il 28 maggio 2025, il bando pubblicato il 28 aprile 2025 per l’assegnazione di 30 lotti in concessione demaniale marittima, gli elaborati di supporto e gli atti comunali di approvazione, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 10 dicembre 2025 ha contestato il bando modificato, pubblicato il 21 ottobre 2025, relativo a 35 lotti, la determinazione di approvazione delle modifiche e, ove occorrente, la proroga del termine per presentare le domande e le deliberazioni presupposte. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti. La ricorrente aveva inoltre chiesto misure cautelari, poi rinunciate; all’udienza pubblica del 30 settembre 2026 ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte del difensore dei ricorrenti in udienza, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il sopravvenuto difetto di interesse dichiarato in udienza dalla parte ricorrente comporta l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il giudice prende atto della dichiarazione e dichiara improcedibile il ricorso, inclusi gli eventuali motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
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