Ordinanza n. 316/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) quanto al ricorso n. 890 del 2026: - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101034 del 08 luglio 2024 emesso dalla Prefettura di Massa-Carrara; B) quanto al ricorso n. 902 del 2026: - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101060 del 08 luglio 2024 emesso dalla Prefettura di Massa-Carrara; C) quanto al ricorso n. 987 del 2026: - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101041 del 08 luglio 2024 emesso dalla Prefettura di Massa-Carrara; D) quanto al ricorso n. 989 del 2026: - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato P-MS/L-Q/2023/101053 del 08 luglio 2024 emesso dalla Prefettura di Massa-Carrara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti della Prefettura di Massa-Carrara di revoca di nulla-osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Quattro cittadini del Bangladesh hanno impugnato, con distinti ricorsi successivamente riuniti per l'identità del contenuto degli atti e delle censure, i provvedimenti adottati l'8 luglio 2024 dalla Prefettura di Massa-Carrara, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono il contenuto specifico delle censure di legittimità dedotte contro le revoche. Il giudice ha rilevato che i ricorrenti non risultano attualmente presenti in Italia e che le procure al difensore sono state rilasciate nello Stato d'origine.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i quattro ricorsi, in ragione del medesimo tenore dei provvedimenti impugnati e delle censure proposte. Ha poi respinto le domande cautelari perché, non essendo i ricorrenti presenti sul territorio italiano, gli atti impugnati non risultano idonei ad arrecare loro un grave e irreparabile pregiudizio durante il giudizio di merito. Difetta quindi il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a.; per tale ragione non ricorrono i presupposti per la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
grave e irreparabile pregiudizio
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; in assenza di un grave e irreparabile pregiudizio attuale nelle more della decisione di merito, la domanda di sospensione deve essere respinta.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, concreto e attuale, destinato a prodursi nelle more della definizione del giudizio di merito.
- Quando il ricorrente straniero non si trova attualmente nel territorio italiano e non è dimostrato che il provvedimento impugnato produca effetti pregiudizievoli immediati nei suoi confronti, difetta il periculum in mora necessario per la tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
- Ricorsi distinti possono essere riuniti quando riguardano provvedimenti aventi identico tenore e sono fondati su censure sostanzialmente coincidenti.
Come è indicizzato
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