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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01616/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: 1) il Procuratore contestava che il GIP avesse rideterminato la pena dopo aver riconosciuto la continuazione fra le sentenze n.1 (Tribunale di Taranto, sez. dist. di Manduria, 10/3/2009) e n.2 (GIP Tribunale di Brindisi, 25/1/2008), nonostante la Corte d'Appello di Lecce avesse già riconosciuto tale vincolo con ordinanza del 2014 iscritta nel casellario, con una determinazione della pena più favorevole al condannato; la nuova rideterminazione risultava dunque reiterativa e meno favorevole (violazione del bis in idem e del giudicato esecutivo). 2) il Procuratore censurava il riconoscimento della continuità (unico disegno criminoso) fra i fatti già giudicati con le sentenze n.5 (Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, 20/6/2018) e n.6 (Corte d'Appello di Lecce, 1/2/2021), sostenendo che la motivazione del GIP fosse insufficiente perché si limitava a rilevare contiguità temporale e analogia di interesse finale senza dimostrare un programma di condotte previamente ideato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Primo motivo: accolto; l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio relativamente al riconoscimento della continuazione tra le sentenze del Tribunale di Taranto (10/3/2009) e del GIP di Brindisi (25/1/2008), in quanto reiterativa di precedente provvedimento definitivo e meno favorevole al condannato. Secondo motivo: accolto nella parte sulla carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del GIP "scarna e insufficiente" circa l'unicità del disegno criminoso tra i fatti del 20/6/2018 e del 1/2/2021, e ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio allo stesso giudice (ma in persona di diverso magistrato) per nuovo esame alla luce dei principi indicati dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di ricettazione/ostacolo all'identificazione della provenienza illecita di beni è stato indicato tra i reati considerati ai fini del riconoscimento della continuazione; la sentenza osserva che la sua presenza fra i reati non basta da sola a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen. (reato continuato)

    La continuazione richiede un "programma di condotte illecite previamente ideato e voluto"; non si confonde con una generica propensione a delinquere o con l'identità di movente/intenzione finale.

  • principio del "giudicato esecutivo" / divieto di bis in idem in sede esecutiva

    Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020

    Una decisione irrevocabile che ha deciso la stessa questione in sede esecutiva preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, salvo nuovi elementi di fatto o di diritto non considerati precedentemente; il nuovo provvedimento reiterativo e meno favorevole va annullato.

  • Giurisprudenza su criteri di riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso

    Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 5148 del 10/10/1996; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022

    Per riconoscere la continuazione sono rilevanti elementi indizianti quali brevità del lasso temporale, unità del contesto, identità del modus operandi, analogia dei reati e partecipazione degli stessi soggetti; tuttavia la sola contiguità temporale o identità del bene oggetto del reato non è di per sé sufficiente a provare un programma criminoso unitario.

Massime di principio

  • Se esiste già un provvedimento definitivo che ha riconosciuto la continuazione e ha rideterminato la pena iscritto nel casellario, il magistrato dell'esecuzione non può riaprire la stessa questione salvo nuovi elementi di fatto o di diritto non precedentemente valutati.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di un "programa" criminoso previamente ideato: contiguità temporale e analogia degli oggetti del reato sono indizi utili ma, di per sé, non vincenti; è necessaria motivazione che colleghi quegli elementi a un progetto unitario.
  • Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è insufficiente o si limita a elencare somiglianze senza spiegare la coesione progettuale, il provvedimento può essere annullato e rinviato per nuovo esame.
  • In caso di conflitto tra provvedimenti, deve prevalere la soluzione più favorevole all'imputato (principio in dubio pro reo / rispetto del giudicato favorevole), salvo che non emergano elementi nuovi che giustifichino la revisione.
  • L'annullamento senza rinvio si applica quando la decisione impugnata è mera reiterazione di precedente provvedimento definitivo; l'annullamento con rinvio è la strada quando la valutazione necessita di nuova e più adeguata motivazione.

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