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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 565 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e della legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione fiscale relativa al 2001, per omesso versamento di ritenute alla fonte e di IRPEG indicate dalla stessa società nella dichiarazione. I giudici di merito avevano ritenuto nulla la cartella per mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che la comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato non è obbligatoria quando il controllo si limita a rilevare il mancato o parziale versamento di imposte già indicate e autoliquidate dal contribuente, senza modificare o rettificare la dichiarazione. La società C. s.r.l. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro per il primo grado, 1.200 euro per il secondo grado e 2.900 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3

    L'obbligo di comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione riguarda i casi in cui emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione o una maggiore imposta.

    La comunicazione preventiva è necessaria quando il controllo automatizzato rileva errori, divergenze o maggiori imposte rispetto alla dichiarazione. Non è invece necessaria quando l'Ufficio si limita a riscuotere somme dichiarate dal contribuente ma non versate.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    L'obbligo di comunicazione al contribuente non opera automaticamente in ogni controllo, ma presuppone che vi siano elementi risultanti dalla liquidazione della dichiarazione che richiedano chiarimenti o una partecipazione preventiva del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per contestare l'erronea applicazione dell'obbligo di comunicazione preventiva.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la comunicazione preventiva non è sempre obbligatoria: lo è principalmente quando l'Amministrazione corregge i dati dichiarati o determina una maggiore imposta.
  • Se la cartella riguarda esclusivamente tributi, ritenute o somme indicati dal contribuente nella propria dichiarazione ma non versati, l'assenza di comunicazione preventiva non determina, di regola, la nullità della cartella.
  • La distinzione decisiva è tra semplice riscossione di un debito già autodichiarato e rettifica della dichiarazione: nel primo caso la cartella può essere emessa senza previo contraddittorio; nel secondo la comunicazione può essere necessaria.
  • Per contestare una cartella derivante da controllo automatizzato non è sufficiente dedurre genericamente la mancata comunicazione preventiva; occorre verificare se l'Ufficio abbia effettivamente modificato i dati dichiarati o richiesto imposte ulteriori rispetto a quelle autoliquidate.

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