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Legge

L.R. Calabria 14/2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2013. n. 2 (Disciplina del

Normativa regionaleL.R. Calabria 14/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina del collegio dei revisori dei conti della Calabria, estendendone competenze e controlli anche alla Giunta regionale. Introduce pareri obbligatori su bilancio, assestamento, variazioni e rendiconto, verifiche di cassa trimestrali e ulteriori attività di vigilanza. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Estensione delle funzioni del collegio dei revisori ai conti della Giunta regionale della Calabria

Modifiche alla disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria

La legge regionale 29 marzo 2013, n. 14 interviene sulla disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria, ampliandone l’ambito di operatività anche alla Giunta regionale oltre che al Consiglio regionale. Il provvedimento integra la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, rafforzando i controlli contabili, finanziari ed economici e precisando tempi e modalità di espressione dei pareri.

Ambito di applicazione e finalità

La riforma estende espressamente la disciplina del collegio dei revisori alla Giunta regionale della Calabria, così che l’organo operi sia nei confronti della Giunta sia del Consiglio regionale. Rimane ferma la funzione generale di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

Funzioni di vigilanza e controllo

Il collegio dei revisori:

  • vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
  • redige la relazione sul progetto di bilancio preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
  • redige la relazione sul conto consuntivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, con valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione e proposte per migliorare efficienza ed economicità;
  • esercita il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;
  • su richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario dei due organi.

Ulteriori funzioni nei confronti della Giunta regionale

In attuazione della normativa statale richiamata, il collegio svolge nei confronti della Giunta regionale ulteriori attività specifiche:

  • esprime un parere obbligatorio, come giudizio motivato di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, sul rendiconto generale e sui relativi allegati;
  • effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
  • vigila, anche tramite rilevazioni a campione, su entrate, spese, attività contrattuale, amministrazione dei beni, completezza della documentazione, adempimenti fiscali e tenuta della contabilità;
  • vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno;
  • controlla la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dalla legge;
  • effettua le certificazioni previste per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, secondo i decreti attuativi richiamati;
  • esercita ogni altra funzione demandata da legge o regolamento.

Termini per i pareri e supporto istruttorio

I pareri del collegio devono essere resi entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell’atto. Decorso tale termine, per l’adozione del disegno di legge si può prescindere dal parere. La Giunta e il Consiglio regionale devono favorire l’attività istruttoria del collegio, assicurando in modo costante e tempestivo informazione e documentazione sugli atti soggetti a parere.

Sede e modalità di svolgimento dell’attività

Il collegio svolge le proprie attività periodicamente, almeno ogni tre mesi, sia nella sede del Consiglio regionale sia nella sede della Giunta regionale, per quanto riguarda le rispettive funzioni.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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