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Legge

L.R. Calabria 7/2013

Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.

Normativa regionaleL.R. Calabria 7/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 7 del 21 marzo 2013 integra l’art. 39 della l.r. n. 69/2012, precisando che l’intervento collegato al riparto/trasferimento è subordinato anche alla verifica delle avvenute coperture dei disavanzi pregressi del Servizio sanitario regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Integrazione sui requisiti di copertura dei disavanzi pregressi del Servizio sanitario regionale

Integrazione sui disavanzi pregressi del Servizio sanitario regionale

La legge regionale Calabria 21 marzo 2013, n. 7 interviene in modo puntuale sulla disciplina già contenuta nella l.r. 27 dicembre 2012, n. 69, specificando una condizione ulteriore collegata alla verifica dei disavanzi del Servizio sanitario regionale. L’atto ha efficacia nel territorio della Regione Calabria e si inserisce nel quadro ordinamentale e finanziario già previsto dalla normativa regionale del 2012.

Contenuto dell’integrazione normativa

La disposizione modifica il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 69/2012 aggiungendo, dopo il riferimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la clausola secondo cui devono risultare verificate anche le avvenute coperture dei disavanzi pregressi del Servizio sanitario regionale.

In sostanza, la norma rafforza il presupposto necessario per l’applicazione della disciplina richiamata dall’art. 39, subordinandola non solo agli adempimenti già previsti, ma anche alla verifica della copertura dei debiti o disavanzi sanitari anteriori.

Ambito applicativo e finalità

L’intervento non introduce un nuovo regime autonomo, ma integra una norma preesistente relativa alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013. La finalità è quella di condizionare l’operatività della disciplina finanziaria al riscontro dell’effettiva regolarizzazione dei disavanzi sanitari pregressi.

Entrata in vigore

La legge stabilisce che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Rilievo pratico attuale

L’atto ha natura meramente integrativa e si riferisce a una disciplina finanziaria del 2013 già superata dal tempo e legata a specifiche verifiche sui disavanzi pregressi del Servizio sanitario regionale. Per questo, pur essendo storicamente rilevante, non presenta oggi una significativa utilità operativa autonoma.

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