L.R. Calabria 15/2013
Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 15/2013 disciplina, nel territorio regionale, il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (0-3 anni): tipologie di servizi, autorizzazione, accreditamento, gestione, personale, programmazione e finanziamento. È stata però abrogata dalla l.r. 15 maggio 2024, n. 24, quindi oggi non è più applicabile.
Disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia in Calabria
Disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia in Calabria
La legge regionale definiva l’assetto dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio della Calabria, in coerenza con la normativa statale e con i principi di tutela dei diritti dei minori. Il testo consolidato risulta oggi abrogato dalla l.r. 15 maggio 2024, n. 24, e conserva quindi interesse solo ricostruttivo o storico.
Finalità, principi e destinatari
La disciplina mirava a promuovere e organizzare un sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia fondato su:
- tutela dei diritti del bambino, benessere, cura ed educazione;
- coordinamento di interventi educativi unitari;
- partecipazione delle parti sociali tramite concertazione;
- concorso di enti locali e soggetti privati in un sistema di interesse pubblico.
I destinatari erano i minori da zero mesi a tre anni. Il sistema aveva carattere di universalità e consentiva alle famiglie di accedere alle prestazioni nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa e del principio di uguaglianza.
Accesso ai servizi
L’accesso ai servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico era aperto senza distinzioni di religione, etnia, gruppo sociale, nazionalità o condizione di apolidia.
Era previsto, come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, l’assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente, salvo omissione o differimento della vaccinazione in presenza di accertati pericoli concreti per la salute del minore, correlati a specifiche condizioni cliniche.
Tipologie di servizi
Il sistema educativo integrato comprendeva:
- nidi d’infanzia;
- servizi integrativi al nido, tra cui centri per bambini e genitori, spazi gioco per bambini e servizi in contesto domiciliare, incluso il servizio tagesmutter.
La disciplina contemplava anche il polo d’infanzia, come struttura unica che riunisce più servizi educativi per bambini da zero a sei anni, per condividere spazi e servizi generali, ridurre i costi e favorire continuità educativa.
Nidi d’infanzia e micro nidi
Il nido d’infanzia era qualificato come servizio educativo e sociale di interesse pubblico per bambini da zero a tre anni. Le sue funzioni principali erano:
- formazione e socializzazione;
- cura in ambiente esterno alla famiglia;
- sostegno alle famiglie nelle scelte educative.
I gestori pubblici e privati dovevano prevedere moduli organizzativi e strutturali differenziati per nidi a tempo pieno e parziale, con adeguati progetti pedagogici. I nidi potevano essere collocati anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, con apertura al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento attuativo.
I micro nidi potevano essere istituiti da soggetti pubblici e privati, con accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche come servizi aggregati ad altre strutture. La ricettività minima era demandata al regolamento di attuazione. Anche i micro nidi potevano essere istituiti nei luoghi di lavoro o vicino ad essi.
Servizi educativi integrativi al nido
I servizi integrativi al nido avevano funzione di ampliamento dell’offerta formativa, con soluzioni flessibili e diversificate. Erano previste tre principali tipologie:
- servizi educativi presso il domicilio della famiglia, dell’educatore o in altro spazio dedicato, con forte personalizzazione e massimo cinque bambini;
- centri per bambini e famiglie, con presenza di un adulto accompagnatore;
- spazi gioco per bambini, per l’accoglienza e la socializzazione di bambini tra 18 e 36 mesi, senza mensa e senza spazi per il riposo, con frequenza flessibile.
Era inoltre richiesto personale educatore con specifiche competenze professionali.
Gestione, autorizzazione e accreditamento
I servizi educativi per la prima infanzia potevano essere gestiti:
- dai comuni, anche in forma associata;
- da altri soggetti pubblici;
- da soggetti privati accreditati e convenzionati con i comuni;
- da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
I gestori privati che accoglievano bambini sotto i tre anni dovevano ottenere l’autorizzazione al funzionamento dal comune, previo parere del gruppo tecnico comunale, in presenza di requisiti strutturali, organizzativi, professionali e gestionali, tra cui personale qualificato, contratto collettivo, copertura assicurativa, tabella dietetica approvata dall’ASP e partecipazione dei genitori.
L’accreditamento era rilasciato dal comune, sempre sentito il gruppo tecnico, su richiesta del gestore privato, e richiedeva requisiti aggiuntivi rispetto all’autorizzazione, tra cui:
- Carta dei servizi con progetto pedagogico-educativo;
- accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli con disabilità;
- supervisione pedagogica continuativa;
- partecipazione a iniziative formative promosse dalla Provincia.
L’accreditamento costituiva condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici per i gestori privati; per i servizi gestiti da enti pubblici costituiva invece condizione di funzionamento.
Vigilanza, controlli e sanzioni
I comuni effettuavano controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento. In caso di perdita di uno o più requisiti, veniva assegnato un termine perentorio per il ripristino, pena la revoca dei titoli abilitativi.
L’esercizio di un servizio socio-educativo senza preventiva autorizzazione al funzionamento comportava una sanzione amministrativa, il cui importo era rinviato al regolamento regionale.
Le ASP esercitavano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e collaboravano con gli enti locali in attività di prevenzione ed educazione alla salute e corretta alimentazione.
Programmazione regionale e comunale
La Giunta regionale approvava un piano triennale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni, con funzioni di programmazione, riequilibrio territoriale, valorizzazione del rapporto pubblico-privato e monitoraggio dei servizi.
Ogni anno, entro il 31 dicembre, la Giunta adottava il programma annuale contenente:
- contributi ai comuni singoli o associati;
- attività programmate;
- determinazione dei fabbisogni.
I comuni singoli o associati, nel rispetto del piano triennale e del programma annuale, adottavano un programma comunale o intercomunale da trasmettere alla Regione per l’approvazione. Essi curavano inoltre i registri dei soggetti autorizzati, degli accreditati e dei servizi integrativi con SCIA.
Carta dei servizi e partecipazione delle famiglie
I soggetti pubblici e i privati accreditati che partecipavano al sistema pubblico dovevano adottare e pubblicizzare la Carta dei servizi entro dodici mesi dall’approvazione della legge, per garantire i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
La frequenza ai servizi prevedeva una partecipazione finanziaria degli utenti, graduata in base alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e secondo criteri di equità e tutela delle fasce meno abbienti.
Personale e coordinamento pedagogico
Il personale educatore doveva possedere idonei titoli di studio. Le sue funzioni comprendevano cura, educazione, relazione con i genitori, programmazione delle attività e collaborazione con le altre agenzie educative e scolastiche.
Il personale dei servizi generali curava pulizia, riordino, distribuzione del vitto e supporto organizzativo; il personale di cucina rispondeva della preparazione e somministrazione degli alimenti e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall’ASP.
Le funzioni di direzione, gestione e coordinamento pedagogico erano svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico; fino ai regolamenti attuativi restavano validi i titoli previsti dalla normativa vigente. La formazione permanente del personale in servizio era assicurata dalla Provincia.
Regolamento attuativo, requisiti e regime transitorio
La Giunta regionale doveva adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore, uno o più regolamenti attuativi per definire requisiti organizzativi e strutturali dei servizi.
In sede transitoria, le strutture pubbliche e private non ancora conformi ai requisiti dovevano adeguarsi entro il 30 giugno 2024 per poter continuare l’attività. Nelle more dell’adozione dei regolamenti, continuavano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti sui requisiti per autorizzazione e accreditamento.
Abrogazione della precedente disciplina
La legge abrogava la previgente l.r. 27 agosto 1973, n. 12, recante la disciplina degli asili nido.
Stato di vigenza
Il testo è stato successivamente abrogato dall’art. 28, comma 1, della l.r. 15 maggio 2024, n. 24. Pertanto non è più applicabile come fonte vigente.
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