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Legge

L.R. Calabria 15/2013

Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.

Normativa regionaleL.R. Calabria 15/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 15/2013 disciplina, nel territorio regionale, il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (0-3 anni): tipologie di servizi, autorizzazione, accreditamento, gestione, personale, programmazione e finanziamento. È stata però abrogata dalla l.r. 15 maggio 2024, n. 24, quindi oggi non è più applicabile.

Disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia in Calabria

Disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia in Calabria

La legge regionale definiva l’assetto dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio della Calabria, in coerenza con la normativa statale e con i principi di tutela dei diritti dei minori. Il testo consolidato risulta oggi abrogato dalla l.r. 15 maggio 2024, n. 24, e conserva quindi interesse solo ricostruttivo o storico.

Finalità, principi e destinatari

La disciplina mirava a promuovere e organizzare un sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia fondato su:

  • tutela dei diritti del bambino, benessere, cura ed educazione;
  • coordinamento di interventi educativi unitari;
  • partecipazione delle parti sociali tramite concertazione;
  • concorso di enti locali e soggetti privati in un sistema di interesse pubblico.

I destinatari erano i minori da zero mesi a tre anni. Il sistema aveva carattere di universalità e consentiva alle famiglie di accedere alle prestazioni nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa e del principio di uguaglianza.

Accesso ai servizi

L’accesso ai servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico era aperto senza distinzioni di religione, etnia, gruppo sociale, nazionalità o condizione di apolidia.

Era previsto, come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, l’assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente, salvo omissione o differimento della vaccinazione in presenza di accertati pericoli concreti per la salute del minore, correlati a specifiche condizioni cliniche.

Tipologie di servizi

Il sistema educativo integrato comprendeva:

  • nidi d’infanzia;
  • servizi integrativi al nido, tra cui centri per bambini e genitori, spazi gioco per bambini e servizi in contesto domiciliare, incluso il servizio tagesmutter.

La disciplina contemplava anche il polo d’infanzia, come struttura unica che riunisce più servizi educativi per bambini da zero a sei anni, per condividere spazi e servizi generali, ridurre i costi e favorire continuità educativa.

Nidi d’infanzia e micro nidi

Il nido d’infanzia era qualificato come servizio educativo e sociale di interesse pubblico per bambini da zero a tre anni. Le sue funzioni principali erano:

  • formazione e socializzazione;
  • cura in ambiente esterno alla famiglia;
  • sostegno alle famiglie nelle scelte educative.

I gestori pubblici e privati dovevano prevedere moduli organizzativi e strutturali differenziati per nidi a tempo pieno e parziale, con adeguati progetti pedagogici. I nidi potevano essere collocati anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, con apertura al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento attuativo.

I micro nidi potevano essere istituiti da soggetti pubblici e privati, con accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche come servizi aggregati ad altre strutture. La ricettività minima era demandata al regolamento di attuazione. Anche i micro nidi potevano essere istituiti nei luoghi di lavoro o vicino ad essi.

Servizi educativi integrativi al nido

I servizi integrativi al nido avevano funzione di ampliamento dell’offerta formativa, con soluzioni flessibili e diversificate. Erano previste tre principali tipologie:

  • servizi educativi presso il domicilio della famiglia, dell’educatore o in altro spazio dedicato, con forte personalizzazione e massimo cinque bambini;
  • centri per bambini e famiglie, con presenza di un adulto accompagnatore;
  • spazi gioco per bambini, per l’accoglienza e la socializzazione di bambini tra 18 e 36 mesi, senza mensa e senza spazi per il riposo, con frequenza flessibile.

Era inoltre richiesto personale educatore con specifiche competenze professionali.

Gestione, autorizzazione e accreditamento

I servizi educativi per la prima infanzia potevano essere gestiti:

  • dai comuni, anche in forma associata;
  • da altri soggetti pubblici;
  • da soggetti privati accreditati e convenzionati con i comuni;
  • da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

I gestori privati che accoglievano bambini sotto i tre anni dovevano ottenere l’autorizzazione al funzionamento dal comune, previo parere del gruppo tecnico comunale, in presenza di requisiti strutturali, organizzativi, professionali e gestionali, tra cui personale qualificato, contratto collettivo, copertura assicurativa, tabella dietetica approvata dall’ASP e partecipazione dei genitori.

L’accreditamento era rilasciato dal comune, sempre sentito il gruppo tecnico, su richiesta del gestore privato, e richiedeva requisiti aggiuntivi rispetto all’autorizzazione, tra cui:

  • Carta dei servizi con progetto pedagogico-educativo;
  • accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli con disabilità;
  • supervisione pedagogica continuativa;
  • partecipazione a iniziative formative promosse dalla Provincia.

L’accreditamento costituiva condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici per i gestori privati; per i servizi gestiti da enti pubblici costituiva invece condizione di funzionamento.

Vigilanza, controlli e sanzioni

I comuni effettuavano controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento. In caso di perdita di uno o più requisiti, veniva assegnato un termine perentorio per il ripristino, pena la revoca dei titoli abilitativi.

L’esercizio di un servizio socio-educativo senza preventiva autorizzazione al funzionamento comportava una sanzione amministrativa, il cui importo era rinviato al regolamento regionale.

Le ASP esercitavano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e collaboravano con gli enti locali in attività di prevenzione ed educazione alla salute e corretta alimentazione.

Programmazione regionale e comunale

La Giunta regionale approvava un piano triennale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni, con funzioni di programmazione, riequilibrio territoriale, valorizzazione del rapporto pubblico-privato e monitoraggio dei servizi.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, la Giunta adottava il programma annuale contenente:

  • contributi ai comuni singoli o associati;
  • attività programmate;
  • determinazione dei fabbisogni.

I comuni singoli o associati, nel rispetto del piano triennale e del programma annuale, adottavano un programma comunale o intercomunale da trasmettere alla Regione per l’approvazione. Essi curavano inoltre i registri dei soggetti autorizzati, degli accreditati e dei servizi integrativi con SCIA.

Carta dei servizi e partecipazione delle famiglie

I soggetti pubblici e i privati accreditati che partecipavano al sistema pubblico dovevano adottare e pubblicizzare la Carta dei servizi entro dodici mesi dall’approvazione della legge, per garantire i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

La frequenza ai servizi prevedeva una partecipazione finanziaria degli utenti, graduata in base alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e secondo criteri di equità e tutela delle fasce meno abbienti.

Personale e coordinamento pedagogico

Il personale educatore doveva possedere idonei titoli di studio. Le sue funzioni comprendevano cura, educazione, relazione con i genitori, programmazione delle attività e collaborazione con le altre agenzie educative e scolastiche.

Il personale dei servizi generali curava pulizia, riordino, distribuzione del vitto e supporto organizzativo; il personale di cucina rispondeva della preparazione e somministrazione degli alimenti e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall’ASP.

Le funzioni di direzione, gestione e coordinamento pedagogico erano svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico; fino ai regolamenti attuativi restavano validi i titoli previsti dalla normativa vigente. La formazione permanente del personale in servizio era assicurata dalla Provincia.

Regolamento attuativo, requisiti e regime transitorio

La Giunta regionale doveva adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore, uno o più regolamenti attuativi per definire requisiti organizzativi e strutturali dei servizi.

In sede transitoria, le strutture pubbliche e private non ancora conformi ai requisiti dovevano adeguarsi entro il 30 giugno 2024 per poter continuare l’attività. Nelle more dell’adozione dei regolamenti, continuavano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti sui requisiti per autorizzazione e accreditamento.

Abrogazione della precedente disciplina

La legge abrogava la previgente l.r. 27 agosto 1973, n. 12, recante la disciplina degli asili nido.

Stato di vigenza

Il testo è stato successivamente abrogato dall’art. 28, comma 1, della l.r. 15 maggio 2024, n. 24. Pertanto non è più applicabile come fonte vigente.

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