R.R. Puglia 8/2018
Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, criteri, requisiti, modalità e termini per concedere, erogare e revocare i contributi alle Università Popolari e della Terza Età previsti dalla L.R. 14/2002. Definisce le U.T.E., regola l’Albo regionale, l’iscrizione, la verifica dei requisiti e il requisito di iscrizione per ottenere i contributi.
Contributi per Università Popolari e della Terza Età in Puglia
Contributi per le Università Popolari e della Terza Età in Puglia
Il regolamento regionale della Puglia disciplina la concessione dei contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età (U.T.E.) previste dalla L.R. 14/2002. La disciplina riguarda criteri, requisiti, modalità e termini per l’accesso ai benefici, con particolare rilievo all’Albo regionale delle U.T.E.
Finalità dell’intervento
La Regione Puglia riconosce alle Università Popolari e della Terza Età un ruolo di promozione culturale, diffusione della tradizione e sviluppo personale di cittadini adulti e anziani residenti o domiciliati in Puglia. Le U.T.E. sono valorizzate anche per l’integrazione intergenerazionale, la socializzazione e la partecipazione alla vita socioculturale.
Soggetti destinatari e definizione di U.T.E.
Sono considerate U.T.E. gli enti, le associazioni e le istituzioni, comunque denominate, che:
- hanno carattere volontaristico e non lucrativo;
- si dotano di un ordinamento autonomo tramite statuto o regolamento propri;
- dispongono di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile;
- perseguono finalità di promozione culturale rivolta ad adulti e anziani.
Albo regionale delle U.T.E.
L’Albo regionale delle U.T.E., già istituito dalla normativa previgente, è conservato e gestito dalla Sezione regionale Istruzione e Università. La Sezione:
- verifica periodicamente la permanenza dei requisiti delle U.T.E. iscritte;
- aggiorna l’Albo con le nuove iscrizioni;
- provvede alla digitalizzazione dell’Albo;
- ne assicura l’accessibilità pubblica dal sito istituzionale della Regione Puglia.
Possono iscriversi all’Albo solo le U.T.E. con sede legale e associativa nel territorio pugliese e con statuto/regolamento che attestino i requisiti richiesti, tra cui carattere volontaristico, assenza di lucro, promozione culturale, ordinamento autonomo e autonomia gestionale-organizzativa-finanziaria.
Iscrizione, permanenza e cancellazione dall’Albo
Le domande di iscrizione delle nuove U.T.E. devono essere presentate via PEC, utilizzando il modello predisposto dalla Sezione regionale Istruzione e Università, e devono essere corredate da copia dello statuto e del regolamento. Le U.T.E. devono inoltre dotarsi di un indirizzo PEC unico, da utilizzare anche per la richiesta dei benefici previsti dalla L.R. 14/2002.
La Sezione regionale procede anche alla cancellazione dall’Albo:
- delle U.T.E. per le quali la permanenza dei requisiti non sia verificata positivamente;
- delle U.T.E. inattive;
- delle U.T.E. che non abbiano svolto attività ricreative e culturali rivolte ad adulti e anziani per due anni consecutivi.
In sede di istruttoria delle nuove iscrizioni, la Sezione può cancellare dall’Albo le U.T.E del medesimo comune che non risultino più in possesso dei requisiti o risultino inattive.
Limiti territoriali e criteri di accreditamento
La Regione Puglia accredita nell’Albo una U.T.E. per ogni comune, tenendo conto dell’anzianità di registrazione legale dell’atto costitutivo. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti può essere accreditato un numero aggiuntivo di U.T.E. nella misura di una ogni 15.000 abitanti.
Requisito per ottenere i contributi
L’iscrizione e la permanenza nell’Albo regionale costituiscono requisito indispensabile per chiedere i contributi finanziari previsti dalla L.R. 14/2002. Il regolamento disciplina quindi l’accesso ai benefici collegandolo stabilmente alla verifica dei requisiti e all’aggiornamento dell’Albo.
Regime di applicazione
Il regolamento è vigente dal 25 luglio 2018 e si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia.
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