R.R. Puglia 7/2018
Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina composizione, nomina, incompatibilità, funzioni e attività del Comitato regionale VIA della Puglia, organo tecnico-consultivo per la valutazione di impatto ambientale e per alcuni adempimenti connessi. È stato abrogato e sostituito dal R.R. n. 7/2022, art. 20, c. 1, quindi non è più applicabile.
Funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale della Puglia
Funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale della Puglia
Il regolamento disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale della Regione Puglia. L’atto è oggi superato, perché espressamente abrogato e sostituito dal R.R. n. 7/2022, art. 20, comma 1.
Ambito e finalità
La disciplina riguarda il Comitato VIA istituito ai sensi dell’art. 28 della l.r. n. 11/2001, come modificato dalle leggi regionali n. 31/2017 e n. 67/2017. Il Comitato opera come organo tecnico-consultivo dell’amministrazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e nell’ambito delle attività istruttorie connesse.
Composizione del Comitato
Il Comitato è composto da una parte fissa e da una parte variabile.
La parte fissa comprende:
- i componenti individuati dall’art. 28, comma 2, lett. a), della l.r. n. 11/2001;
- 2 rappresentanti di ARPA Puglia;
- 1 rappresentante dell’Autorità di Bacino Distrettuale;
- 1 rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
- il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con funzioni di Presidente;
- il Dirigente del Servizio Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale;
- un funzionario della Sezione con funzioni di segretario.
I componenti sopra indicati svolgono le loro funzioni senza diritto di voto.
La parte variabile è composta da un massimo di 6 esperti nelle materie previste dall’art. 28, comma 2, lett. b), della l.r. n. 11/2001. Il Presidente può inoltre invitare, per specifiche pratiche e previa autorizzazione della competente Sezione di provenienza, rappresentanti di altre articolazioni regionali, senza diritto di voto.
Nomina dei componenti esterni e criteri di selezione
I componenti esterni sono nominati dal Direttore del Dipartimento sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate tramite avviso pubblico.
Per la selezione rilevano i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la domanda. È richiesto il superamento della soglia minima di 6/15. Il punteggio è attribuito considerando:
- titoli accademici e formazione, con punteggi per laurea quinquennale/specialistica, master di II livello, dottorato di ricerca attinenti alla materia, e per corsi di formazione professionale attinenti;
- esperienze maturate nel settore pubblico e privato nella materia scelta, valutate per anno di esperienza, con regole specifiche sul computo dei periodi inferiori o superiori a sei mesi, sul limite degli ultimi quindici anni e sul massimo di 5 anni conteggiabili;
- raddoppio del punteggio unitario quando il rapporto di committenza è diretto.
A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane.
Incompatibilità e decadenza
L’incarico di componente esterno è incompatibile con qualsiasi ruolo nei Comitati Tecnici Provinciali. Se l’incompatibilità sopravviene dopo la nomina, l’accettazione di un incarico nei Comitati Tecnici Provinciali determina la decadenza dall’incarico nel Comitato Regionale.
L’incarico di componente esterno è inoltre incompatibile con qualsiasi altro ruolo rivestito all’interno dell’amministrazione regionale.
Funzioni del Comitato
Il Comitato svolge le funzioni previste dall’art. 28, comma 1-bis, della l.r. n. 11/2001. Inoltre, quando il Presidente lo ritenga necessario o in casi di particolare necessità, il Comitato si pronuncia anche:
- sui progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
- sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali inserite nei provvedimenti.
Compiti istruttori e contenuto della valutazione
I compiti del Comitato comprendono l’esame tecnico del progetto e delle eventuali alternative progettuali, nonché della documentazione tecnica disponibile sul portale ambientale regionale. Il Comitato valuta gli impatti diretti e indiretti sui diversi fattori ambientali e sugli elementi connessi, propone condizioni ambientali per eliminare o mitigare gli impatti negativi e valuta i sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale eventualmente proposti dal proponente.
Rientrano nei compiti anche:
- l’analisi di osservazioni, controdeduzioni, pareri e altra documentazione relativa al progetto;
- l’esposizione e discussione in seduta plenaria dei profili tecnici;
- la formulazione del parere sull’impatto ambientale del progetto, opera o intervento.
Regime di efficacia
Poiché il regolamento è stato espressamente abrogato e sostituito dal R.R. n. 7/2022, non ha più applicazione pratica attuale.
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