R.R. Puglia 10/2018
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, per la Regione Puglia, il quadro dei servizi socio-assistenziali del R.R. 4/2007: ridefinisce i requisiti professionali degli operatori e dei coordinatori, tutela il personale già in servizio al 1° gennaio 2018, modifica la dotazione di personale nei gruppi appartamento e riscrive la disciplina della casa famiglia per persone con disabilità, con requisiti di destinatari, capienza, prestazioni e standard strutturali.
Modifiche urgenti al regolamento regionale pugliese sui servizi socio-assistenziali (R.R. 4/2007)
Modifiche urgenti al regolamento regionale pugliese sui servizi socio-assistenziali
Il regolamento interviene sul Regolamento regionale Puglia 18 gennaio 2007, n. 4, che attua la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19. La disciplina risultante riguarda strutture e servizi socio-assistenziali e socio-educativi operanti nel territorio della Regione Puglia.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento non introduce un corpo normativo autonomo, ma modifica e integra alcune disposizioni del R.R. 4/2007. Le nuove regole riguardano in particolare:
- i requisiti professionali del personale;
- la figura del coordinatore;
- la composizione del personale nei gruppi appartamento;
- la disciplina della casa famiglia per persone con disabilità.
Requisiti professionali e funzioni educative
Per elevare la qualità delle prestazioni e valorizzare l’esperienza degli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per le professioni di assistente sociale, educatore professionale socio-pedagogico, pedagogista, educatore professionale socio-sanitario e operatore socio-sanitario. Inoltre, promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento, anche se privi dei titoli richiesti dalle normative successive, purché ciò non sia in contrasto con il diritto comunitario e nazionale.
Per lo svolgimento della funzione educativa:
- nei servizi socio-assistenziali e socio-educativi è richiesta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e quella di pedagogista, secondo la legge n. 205/2017;
- nei servizi socio-assistenziali a prevalente carattere socio-riabilitativo e ad elevata integrazione sociosanitaria è richiesta la qualifica di educatore professionale socio-sanitario, sempre ai sensi della legge n. 205/2017.
Tutela del personale già in servizio al 1° gennaio 2018
Chi, alla data del 1° gennaio 2018, abbia svolto l’attività di educatore per almeno dodici mesi, anche non continuativi, documentati con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione, può continuare a esercitare tale attività.
Per questi soggetti:
- la mancanza delle qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico o socio-sanitario non può essere utilizzata come motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in essere al 1° gennaio 2018;
- la stessa mancanza non può giustificare modifiche sfavorevoli del rapporto, anche sotto il profilo dell’ambito di lavoro.
Coordinamento delle strutture e dei servizi
Tutte le strutture e i servizi disciplinati dal Titolo V del regolamento devono avere un coordinatore.
Salvo diversa previsione per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve possedere i titoli di laurea richiesti dalla normativa vigente per l’accesso alle qualifiche indicate per la funzione educativa. Restano salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi secondo la normativa previgente al 1° gennaio 2018.
Gruppo appartamento: presenza del personale
Nel gruppo appartamento deve essere garantita, nelle ore più significative della giornata, la presenza di almeno un educatore.
Inoltre devono essere assicurati operatori in numero di almeno uno per modulo abitativo, con presenza nelle ore notturne.
Casa famiglia per persone con disabilità: destinatari e finalità
La casa famiglia è qualificata come struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare, destinata prevalentemente a persone maggiorenni tra i 18 e i 64 anni con disabilità intellettiva o psichica, oppure con patologia psichiatrica stabilizzata.
L’accesso è subordinato a una valutazione delle strutture competenti della ASL nell’ambito dell’Unità di Valutazione Multidimensionale, finalizzata all’analisi, valutazione e presa in carico del caso mediante progetto personalizzato di inserimento.
Non possono essere accolte persone con grave non autosufficienza dovuta a disabilità motorie tali da impedire la deambulazione.
La struttura è destinata a utenti privi di sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile. Mira a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente e a favorire percorsi di inserimento socio-lavorativo e autonomia personale. È inoltre indicata come struttura idonea a garantire il “dopo di noi”.
Ricettività, orario di funzionamento e prestazioni della casa famiglia
La casa famiglia può ospitare da un minimo di 3 a un massimo di 20 utenti, di sesso maschile e femminile.
La struttura opera per 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.
Le prestazioni comprendono:
- assistenza diurna e notturna per l’intero arco della giornata e per tutto l’anno;
- attività educative orientate all’autonomia;
- attività per acquisire e mantenere capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali;
- attività di socializzazione;
- somministrazione dei pasti.
Sono inoltre previste attività ludico-ricreative, incluse gite e vacanze.
Personale della casa famiglia
Il personale della casa famiglia è composto da:
- educatori, individuati secondo l’art. 46 del regolamento, nella misura di 1 ogni 12 ospiti; tali figure possono svolgere anche il coordinamento;
- personale ausiliario per la cura materiale, l’accudimento e la pulizia degli ambienti;
- operatori sociosanitari in misura di almeno 1 ogni 12 utenti, con presenza nelle ore diurne per almeno 12 ore giornaliere.
Struttura abitativa e standard organizzativi
La casa famiglia deve essere organizzata in una struttura con caratteristiche di civile abitazione, adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli utenti.
Ogni nucleo abitativo deve comprendere camere da letto conformi ai seguenti standard:
- singole: spazio notte individuale non inferiore a 11 mq;
- doppie: spazio complessivo non inferiore a 16 mq per due posti letto;
- triple: spazio complessivo non inferiore a 25 mq.
Deve essere previsto un servizio igienico ogni tre posti letto, di cui uno assistito. Nelle camere doppie e triple i letti devono essere disposti in orizzontale, evitando la collocazione a castello.
La struttura deve inoltre comprendere:
- sala pranzo e cucina attrezzata ad uso comune;
- spazio comune per attività ricreative e tempo libero;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti;
- servizi igienici doppi, distinti per uomini e donne, ad uso collettivo e adeguatamente attrezzati;
- servizio igienico riservato al personale;
- lavanderia e guardaroba;
- ripostigli per materiale igienico-sanitario;
- dispensa alimentare.
L’unità di offerta deve rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
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