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Legge

L.R. Liguria 10/2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA) E NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Normativa regionaleL.R. Liguria 10/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale ligure modifica la l.r. 25/2006 sull’autonomia del Consiglio regionale, intervenendo sulla composizione e sulle nomine dell’Ufficio stampa, sulle relative indennità e sulla proroga di alcuni contratti di collaborazione fino al 31 dicembre 2015. Contiene anche un’interpretazione autentica sull’inquadramento di alcuni dipendenti che avevano esercitato l’opzione entro il 31 marzo 2012. La disciplina ha effetti ormai esauriti e risulta oggi sostanzialmente obsoleta.

Modifiche alla disciplina dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale ligure e interpretazione autentica sull’inquadramento del personale

Modifiche alla disciplina dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale ligure

La legge regionale interviene sulla l.r. Liguria 17 agosto 2006, n. 25, ridefinendo assetto, incarichi e trattamento economico del personale dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria. Il provvedimento disciplina inoltre una proroga transitoria di alcuni rapporti di collaborazione e chiarisce, con norma di interpretazione autentica, gli effetti di una precedente opzione di inquadramento del personale.

Composizione e nomine dell’Ufficio stampa

Vengono rimossi i commi 3 e 3-bis dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e riscritto il comma 3-ter. L’Ufficio di Presidenza è chiamato a nominare:

  • un Capo Ufficio stampa, con qualifica di Capo redattore;
  • fino a due Vice Capo Ufficio stampa, con qualifica di Vice Capo redattore.

Per i giornalisti assunti a tempo indeterminato, il successivo comma 3-quater viene integrato precisando che la disciplina si applica solo a coloro che non svolgano già funzioni di giornalista.

Trattamento economico e indennità aggiuntiva

È introdotto un nuovo comma 3-quinquies che regola il trattamento economico dei giornalisti già inquadrati come redattori con oltre trenta mesi di anzianità quando vengono nominati Capo Ufficio stampa o Vice Capo Ufficio stampa. In tali casi è prevista, in via temporanea, un’indennità aggiuntiva pari alla differenza tra:

  • il minimo di stipendio del redattore con oltre trenta mesi di anzianità;
  • il minimo di stipendio del Capo redattore o del Vice Capo redattore, secondo gli importi fissati al momento del conferimento dell’incarico dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

Proroga di contratti e salvaguardia del personale in servizio

La legge interviene anche sull’articolo 29 della l.r. 25/2006, abrogando alcune lettere del comma 2 e aggiungendo una disciplina transitoria. Nei limiti di spesa previsti, e con esclusione del Capo redattore la cui nomina resta regolata dall’articolo 15, comma 3-quater:

  • sono prorogati i contratti di collaborazione in essere al 31 dicembre 2013, finalizzati alle esigenze dell’Ufficio stampa consiliare;
  • la proroga vale verso i medesimi soggetti e alle stesse condizioni economiche;
  • la proroga opera fino alla nomina dei Vice Capo redattori e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

È inoltre stabilito che il personale di ruolo già inquadrato nell’Ufficio stampa consiliare alla data del 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettere d bis) e d ter), conserva la posizione giuridica ed economica in godimento.

Interpretazione autentica sull’inquadramento del personale

La legge fornisce una interpretazione autentica del combinato disposto delle lettere d bis) e d ter) dell’articolo 29, comma 2, della l.r. 25/2006. Si chiarisce che l’esercizio dell’opzione prevista dalla lettera d bis) entro il 31 marzo 2012 comporta l’inquadramento, sin dalla data di entrata in vigore della disposizione, nel profilo giuridico-professionale di redattore con oltre trenta mesi di anzianità, per il personale che a quella data si trovava nelle condizioni richieste dalla norma.

Profilo temporale e attualità della disciplina

La parte transitoria sui contratti di collaborazione è espressamente limitata al 31 dicembre 2015. L’interpretazione autentica riguarda invece una situazione maturata entro il 31 marzo 2012. Nel complesso, la legge disciplina vicende interne e ormai storicizzate dell’Ufficio stampa consiliare, con effetti pratici oggi sostanzialmente esauriti.

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