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Legge

L.R. Liguria 1/2014

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”.

Normativa regionaleL.R. Liguria 1/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica i regolamenti regionali n. 2/2009 e n. 3/2010 in materia di strutture turistico-ricettive. È però oggi privo di utilità pratica: risulta abrogato dall’art. 72 della l.r. 32/2014, con effetti decorrenti dall’entrata in vigore delle singole disposizioni della stessa legge nelle materie disciplinate.

Modifiche ai regolamenti attuativi regionali sulle strutture ricettive alberghiere e sulle altre strutture ricettive

Modifiche ai regolamenti attuativi sulle strutture ricettive

Il provvedimento della Regione disciplina modifiche ai regolamenti regionali n. 2/2009 e n. 3/2010, entrambi attuativi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari. Interviene quindi sull’assetto regolamentare delle strutture ricettive alberghiere e delle altre strutture ricettive.

Ambito materiale

Le modifiche riguardano:

  • il regolamento regionale n. 2/2009, relativo alle strutture ricettive alberghiere;
  • il regolamento regionale n. 3/2010, relativo alle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della l.r. 2/2008.

Il testo fornito non consente di ricostruire nel dettaglio il contenuto puntuale delle singole modifiche, ma chiarisce che il regolamento opera nell’ambito dell’attuazione della disciplina regionale sulle strutture turistico-ricettive.

Regime di efficacia e successiva abrogazione

Il regolamento è indicato come abrogato ai sensi dell’art. 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32.

L’effetto abrogativo decorre:

  • dall’entrata in vigore di ciascuna singola disposizione della l.r. 32/2014;
  • limitatamente alle materie in essa disciplinate.

È inoltre segnalato che le disposizioni attuative sostitutive sono state successivamente approvate con:

  • deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019, per il regolamento sulle strutture alberghiere;
  • deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 5 maggio 2017, per il regolamento sulle altre strutture ricettive.

È infine richiamato l’art. 2 della l.r. 1 luglio 2024, n. 9, fermo restando che gli effetti abrogativi erano già stati prodotti in precedenza.

Rilevanza pratica

Il regolamento ha oggi rilievo sostanzialmente storico e non appare utilizzabile come fonte vigente per la disciplina delle strutture ricettive, essendo stato superato e abrogato dal successivo intervento legislativo regionale.

Testo integrale

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