L.R. Liguria 1/2014
Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica i regolamenti regionali n. 2/2009 e n. 3/2010 in materia di strutture turistico-ricettive. È però oggi privo di utilità pratica: risulta abrogato dall’art. 72 della l.r. 32/2014, con effetti decorrenti dall’entrata in vigore delle singole disposizioni della stessa legge nelle materie disciplinate.
Modifiche ai regolamenti attuativi regionali sulle strutture ricettive alberghiere e sulle altre strutture ricettive
Modifiche ai regolamenti attuativi sulle strutture ricettive
Il provvedimento della Regione disciplina modifiche ai regolamenti regionali n. 2/2009 e n. 3/2010, entrambi attuativi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari. Interviene quindi sull’assetto regolamentare delle strutture ricettive alberghiere e delle altre strutture ricettive.
Ambito materiale
Le modifiche riguardano:
- il regolamento regionale n. 2/2009, relativo alle strutture ricettive alberghiere;
- il regolamento regionale n. 3/2010, relativo alle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della l.r. 2/2008.
Il testo fornito non consente di ricostruire nel dettaglio il contenuto puntuale delle singole modifiche, ma chiarisce che il regolamento opera nell’ambito dell’attuazione della disciplina regionale sulle strutture turistico-ricettive.
Regime di efficacia e successiva abrogazione
Il regolamento è indicato come abrogato ai sensi dell’art. 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32.
L’effetto abrogativo decorre:
- dall’entrata in vigore di ciascuna singola disposizione della l.r. 32/2014;
- limitatamente alle materie in essa disciplinate.
È inoltre segnalato che le disposizioni attuative sostitutive sono state successivamente approvate con:
- deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019, per il regolamento sulle strutture alberghiere;
- deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 5 maggio 2017, per il regolamento sulle altre strutture ricettive.
È infine richiamato l’art. 2 della l.r. 1 luglio 2024, n. 9, fermo restando che gli effetti abrogativi erano già stati prodotti in precedenza.
Rilevanza pratica
Il regolamento ha oggi rilievo sostanzialmente storico e non appare utilizzabile come fonte vigente per la disciplina delle strutture ricettive, essendo stato superato e abrogato dal successivo intervento legislativo regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 9 apr 2014R.R. Liguria 1/2014
- Regolamento · 9 apr 2014R.R. Liguria 2/2014
- Legge · 9 apr 2014L.R. Liguria 2/2014
- Legge · 1 apr 2014L.R. Liguria 7/2014
- Legge · 1 apr 2014L.R. Liguria 8/2014
- Legge · 31 mar 2014L.R. Liguria 6/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →