L.R. Liguria 11/2014
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) E ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 35 (ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 79/409 DEL 2 APRILE 1979 SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI. MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 11/2014 aggiorna la disciplina su protezione della fauna omeoterma, prelievo venatorio e deroghe alla tutela degli uccelli selvatici. Introduce iniziative di formazione per i cacciatori, modifica pianificazione faunistico-venatoria e riparto dei proventi, consente in casi limitati il posticipo dei termini di caccia e ridefinisce le deroghe ex direttiva 2009/147/CE, con obblighi di parere ISPRA, pubblicazione e relazione annuale. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale ligure su caccia, faunistica e deroghe agli uccelli selvatici
Modifiche alla disciplina venatoria e alle deroghe sugli uccelli selvatici in Liguria
La legge regionale Liguria n. 11 del 2014 interviene su due testi fondamentali della materia faunistico-venatoria: la l.r. 29/1994 e la l.r. 35/2006. La disciplina risultante riguarda la formazione dei cacciatori, la pianificazione faunistico-venatoria, il calendario e i termini di prelievo, la destinazione dei proventi delle tasse regionali e il regime delle deroghe per alcune specie di uccelli selvatici.
Formazione e riqualificazione dei cacciatori
La Regione può promuovere, anche con il supporto degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, iniziative di formazione continua e riqualificazione dei cacciatori. La previsione rafforza il profilo formativo della gestione venatoria regionale.
Pianificazione faunistico-venatoria e durata dei piani
I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati dall’Amministrazione provinciale, sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale, previo parere positivo della Regione sulla compatibilità con gli indirizzi regionali. I piani entrano in vigore dalla pubblicazione nell’albo pretorio e hanno durata quinquennale. Devono includere, oltre ai contenuti già previsti dalla normativa statale, gli elementi richiesti dalla legge statale sulla caccia.
Viene inoltre abrogata una disposizione dell’articolo 12 della l.r. 29/1994.
Termini del prelievo venatorio
La Regione Liguria può posticipare, per specie determinate e non oltre la prima decade di febbraio, i termini del prelievo previsti dalla disciplina regionale. Il posticipo è possibile solo nel rispetto delle disposizioni sugli ungulati e richiede il preventivo parere dell’ISPRA, al quale la Regione deve uniformarsi.
Riparto dei proventi delle tasse regionali sulla caccia
I proventi delle tasse regionali sono ripartiti tra associazioni venatorie, Regione e Province:
- 5% alle associazioni venatorie liguri riconosciute a livello nazionale e presenti da almeno cinque anni nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, secondo una ripartizione interna tra quota uguale e quota proporzionale al numero di soci;
- 15% alla Regione per compiti di istituto, ricerca e indagine;
- 80% alle Province, per le funzioni amministrative in materia venatoria.
Le associazioni devono trasmettere alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la certificazione dei soci. Alle Province spetta poi distribuire una quota minima agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini, oltre a destinare fondi alla prevenzione e al risarcimento dei danni da fauna selvatica e al soccorso e recupero della fauna in difficoltà. I criteri di riparto si applicano anche ai soggetti che eventualmente subentrino alle Province nelle funzioni di gestione faunistico-venatoria.
Regime delle deroghe alla direttiva sugli uccelli selvatici
La l.r. 35/2006 viene riscritta nella parte relativa alle deroghe alla tutela degli uccelli selvatici. La Regione Liguria può disporre deroghe solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, con atto amministrativo motivato sui presupposti, sulle specie interessate, sui mezzi e sui metodi autorizzati, sulle condizioni di rischio, sui luoghi e tempi del prelievo, sui capi prelevabili e sui controlli.
I soggetti abilitati al prelievo sono individuati dalla Regione e devono annotare i capi prelevati su un tesserino. La Regione deve prevedere sistemi periodici di verifica per sospendere tempestivamente la deroga quando sia raggiunto il numero autorizzato o lo scopo del provvedimento.
Pareri, limiti sostanziali e pubblicità delle deroghe
Le deroghe sono adottate sentito l’ISPRA e non possono riguardare specie in grave diminuzione. Per le specie migratrici, l’intenzione di adottare una deroga deve essere comunicata all’ISPRA entro aprile di ogni anno, con risposta entro 40 giorni. Per le deroghe ex articolo 9, paragrafo 1, lettera c), la “piccola quantità” è determinata annualmente a livello nazionale dall’ISPRA e ripartita tra le regioni dalla Conferenza Stato-Regioni; tali regole non si applicano alle deroghe adottate per finalità diverse, in particolare a quelle della lettera b).
Il provvedimento di deroga, salvo quello adottato ai sensi della lettera b), deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima dell’inizio del prelievo, con contestuale comunicazione al Ministero competente. In caso di violazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri può diffidare la Regione ad adeguarsi entro 15 giorni e, decorso il termine, il Consiglio dei ministri può disporre l’annullamento.
Deroghe per specifiche finalità e controllo annuale
Per le deroghe adottate ai sensi della lettera a) dell’articolo 9 della direttiva, la Regione deve comunque rispettare la temporaneità del provvedimento e le linee guida statali emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione deve trasmettere una relazione sull’attuazione delle deroghe al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali, ai Ministri competenti, all’ISPRA e alle Commissioni parlamentari. Se dalla relazione emerge il superamento del numero massimo di capi prelevabili, la Regione non è ammessa al riparto nell’anno successivo. Il Ministro dell’ambiente trasmette poi annualmente alla Commissione europea la relazione prevista dalla direttiva.
Ulteriore coordinamento normativo
Nella disciplina regionale sulle misure di salvaguardia viene eliminato un rinvio ai termini previsti da una specifica disposizione dell’articolo 4 della l.r. 35/2006, con conseguente aggiornamento del coordinamento interno della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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