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Regolamento

R.R. Liguria 1/2014

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”.

Normativa regionaleR.R. Liguria 1/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica i regolamenti regionali n. 2/2009 e n. 3/2010 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari della Regione. È però oggi privo di utilità applicativa: risulta abrogato dal 12 novembre 2014, con effetti collegati all’entrata in vigore delle disposizioni della l.r. 32/2014 sulle materie interessate.

Modifiche ai regolamenti attuativi sulle strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive

Modifiche ai regolamenti attuativi sulle strutture ricettive

Il regolamento regionale 9 aprile 2014, n. 1 interviene sui regolamenti attuativi della disciplina delle strutture ricettive alberghiere e delle altre strutture ricettive della Regione, già adottati in attuazione della l.r. 7 febbraio 2008, n. 2. Il testo ha natura modificativa e non introduce, nel contenuto qui fornito, una disciplina autonoma di settore.

Ambito materiale e funzione dell’atto

L’atto riguarda:

  • il regolamento regionale n. 2/2009, relativo alle strutture ricettive alberghiere;
  • il regolamento regionale n. 3/2010, relativo alle altre strutture ricettive.

La finalità è quella di aggiornare le disposizioni di attuazione della normativa regionale sul comparto turistico-ricettivo e balneare, sempre nell’ambito della Regione indicata nell’intestazione.

Regime di efficacia e obsolescenza

L’atto è espressamente indicato come abrogato ai sensi dell’articolo 72 della l.r. 12 novembre 2014, n. 32, a decorrere dall’entrata in vigore di ciascuna disposizione della stessa legge regionale nelle materie corrispondenti. Ne consegue che il regolamento non è oggi utilmente applicabile.

È inoltre richiamato che le disposizioni attuative sostitutive sono state poi approvate con:

  • deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019;
  • deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 5 maggio 2017.

Viene infine richiamato l’articolo 2 della l.r. 1 luglio 2024, n. 9, con salvezza degli effetti abrogativi già prodotti in precedenza.

Conseguenze pratiche

Per l’operatore non risultano, dal testo fornito, previsioni operative autonome ancora spendibili in concreto. L’atto va considerato superato dalla successiva evoluzione normativa regionale in materia di strutture turistico-ricettive e balneari.

Testo integrale

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