Deliberazione n. 262 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 23 aprile 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme Snapchat, Facebook e Instagram. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audiovisivo o informatico sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso. Il dirigente competente ha ordinato l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale e, in via accessoria, la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Garante ha poi ratificato tali determinazioni ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Snapchat International II Limited, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati il 23 aprile 2024 nei confronti di Snapchat International II Limited, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy da parte della persona interessata, che ha rappresentato il rischio di diffusione di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito a lei riferibili e destinati a rimanere privati.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti tramite piattaforme digitali;
- la previsione secondo cui il Garante decide entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure per impedire la diffusione del materiale, salva ratifica successiva del Collegio.
Attività istruttoria e valutazione preliminare
A fronte della segnalazione protocollata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità di quanto rappresentato con la fattispecie prevista dall’art. 144-bis del Codice. Sulla base di tale riscontro, ha adottato in via urgente misure immediate verso i gestori delle piattaforme indicate dalla persona interessata.
Misure urgenti disposte nei confronti delle piattaforme
Con le determinazioni nn. 173 e 174 del 23 aprile 2024, trasmesse tempestivamente alle società destinatarie, il dirigente ha disposto che:
- Snapchat International II Limited, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- le medesime società conservassero l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- le società comunicassero tempestivamente all’Autorità l’adozione delle misure richieste.
Ratifica finale del Collegio
Il Garante, riunito il 24 aprile 2024 e preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 173/2024 e 174/2024 adottati dal dirigente competente. La decisione conferma l’efficacia delle misure immediate volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, se acquisito in chiaro, la conservazione a fini probatori per il periodo stabilito.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che sarebbero destinati a rimanere privati, rientrando così nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Snapchat International II Limited, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Collegio, riunito il 24 aprile 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 173/2024 e 174/2024, confermando così l’operato del dirigente competente nei confronti delle piattaforme indicate.
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