Cassazione Civile, Ordinanza n. 22052/2026 del 27/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria ha revocato l'aliquota IVA agevolata del 4% richiesta dal contribuente per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione non di lusso, con conseguente richiesta della differenza d'imposta, degli interessi e delle sanzioni. Il ricorso in cassazione era stato proposto dal contribuente contro la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello, deducendo quattro motivi tutti orientati a contestare la corretta applicazione della disciplina sull'agevolazione 'prima casa'. Prima della decisione, il ricorrente ha però depositato memoria in cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che il debito sotteso all'avviso era stato definito con procedura agevolata di rottamazione, con domanda presentata e pagamento rateale integralmente eseguito nei termini.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata del carico iscritto a ruolo e il completo pagamento delle somme dovute in rate successive. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre precisato che, essendo il debitore parte ricorrente, la richiesta formulata con memoria va letta come adempimento dell'impegno a rinunciare al giudizio previsto dalla disciplina della definizione agevolata, con gli effetti processuali della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, e non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per le sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 370, comma 1, c.p.c.
solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione
la costituzione dell'Agenzia è avvenuta ai soli fini eventuali della partecipazione all'udienza.
art. 390 c.p.c.
come una rinuncia ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ.
la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, formulata dal ricorrente dopo la definizione agevolata, è stata letta come rinuncia al ricorso.
art. 391 c.p.c.
il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c.
in presenza dei presupposti della definizione agevolata e dell'integrale pagamento, il giudizio di cassazione si estingue.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il processo si estingue, poiché la norma opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58
definizione agevolata ex comb. disp. dell'art. 16-bis
la definizione agevolata del carico fiscale ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136
definizione agevolata ex comb. disp. dell'art. 16-bis ... e dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
la disciplina di rottamazione richiamata ha consentito l'estinzione del debito e quindi del processo.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, il debito tributario viene integralmente definito mediante procedura agevolata e il pagamento rateale è completato, la controversia perde oggetto e il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- Se il ricorrente è il debitore che aderisce alla definizione agevolata, la sua istanza di chiusura del processo può essere interpretata come rinuncia al ricorso, in quanto adempimento dell'impegno previsto dalla disciplina speciale.
- La definizione agevolata incide sia sul rapporto sostanziale sia sul processo: una volta eseguite le condizioni di legge, resta regolato il contenuto dell'atto dell'agente della riscossione e viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
- L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i soli esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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