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Legge

L.R. Abruzzo 27/2009

Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 27/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo integra la disciplina dell’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie: se, nelle prestazioni rese per il SSN, è accertata una irregolarità negli obblighi retributivi e contributivi verso il personale dipendente per almeno tre mensilità consecutive, l’accreditamento è sospeso automaticamente e, se la situazione non viene regolarizzata entro sei mesi, revocato. Le strutture sospese non possono erogare nuove prestazioni, salvo i ricoverati da trasferire entro 90 giorni.

Sospensione e revoca dell'accreditamento sanitario per irregolarità retributive e contributive

Sospensione e revoca dell’accreditamento per irregolarità retributive e contributive

La legge regionale Abruzzo interviene sulla disciplina dell’autorizzazione, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, introducendo una specifica causa di sospensione e revoca dell’accreditamento per inadempimenti verso il personale dipendente.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina riguarda:

  • i soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. 32/2007;
  • le strutture di cui all’art. 12, comma 1, lettera a), della medesima legge;
  • le prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La misura opera quando la Direzione Sanità regionale accerti, secondo il procedimento previsto dalla L.R. 32/2007, una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente.

Presupposto della sospensione

La sospensione automatica dell’accreditamento istituzionale o predefinitivo scatta se l’irregolarità riguarda almeno tre mensilità consecutive. In tal caso la Giunta regionale dispone la sospensione, che permane fino all’eventuale regolarizzazione degli obblighi retributivi e contributivi.

Revoca automatica in caso di mancata regolarizzazione

Se la struttura non provvede a sanare l’irregolarità entro sei mesi dall’accertamento, l’accreditamento istituzionale o predefinitivo è automaticamente revocato dalla Giunta regionale.

Effetti della sospensione sull’attività assistenziale

Le strutture sospese non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario, con la sola eccezione delle attività relative ai pazienti già ricoverati. Per questi ultimi è previsto il trasferimento ad altra struttura pubblica o privata accreditata entro 90 giorni dalla sospensione, secondo un programma predisposto dalla Giunta regionale.

Le eventuali prestazioni rese in violazione del divieto non possono essere remunerate a carico del Servizio Sanitario.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 26 novembre 2009.

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