Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 20/2021

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 20/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Abruzzo 46/2019 sull’Agenzia regionale di Protezione Civile: rinvia a 30 mesi la predisposizione del testo unico regionale, ridefinisce organizzazione, personale e procedure di reclutamento dell’Agenzia, aggiorna le fonti di finanziamento e disciplina la soppressione della struttura regionale competente con subentro dell’Agenzia e supporto transitorio della Giunta. In vigore dal 25 novembre 2021.

Modifiche alla disciplina dell’Agenzia regionale di Protezione Civile dell’Abruzzo

Modifiche alla disciplina dell’Agenzia regionale di Protezione Civile dell’Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 3 novembre 2021, n. 20 interviene sulla l.r. 20 dicembre 2019, n. 46, aggiornando l’assetto organizzativo, il personale, le risorse finanziarie e il regime di subentro dell’Agenzia regionale di Protezione Civile. La disciplina opera nel territorio della Regione Abruzzo e si applica dal 25 novembre 2021.

Testo unico regionale in materia di protezione civile

Viene fissato un termine entro il quale la Giunta regionale deve predisporre un testo unico in materia di protezione civile regionale: il termine è di trenta mesi dall’entrata in vigore della l.r. 46/2019. Si tratta quindi di un obbligo programmatorio collegato alla legge istitutiva dell’Agenzia.

Organizzazione dell’Agenzia e articolazione interna

L’organizzazione dell’Agenzia è demandata a un atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore. Tale atto deve definire, nel rispetto della normativa regionale su organizzazione e lavoro:

  • il contingente complessivo del personale e la sua dislocazione nelle strutture;
  • il ruolo e le responsabilità degli operatori di protezione civile;
  • le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile;
  • le relazioni esterne;
  • il logo dell’Agenzia.

L’Agenzia è articolata in:

  • Direzione;
  • Servizi;
  • Uffici;
  • Centro Funzionale d’Abruzzo;
  • Sala Operativa regionale;
  • Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile.

Personale, reclutamento e assegnazione iniziale

Per svolgere le proprie attività, l’Agenzia utilizza diverse tipologie di personale:

  • personale del ruolo della Giunta regionale, assegnato in distacco per due anni, prorogabile;
  • personale assunto dalla Giunta regionale tramite pubblico concorso, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme flessibili, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
  • personale di altre amministrazioni pubbliche in aspettativa, fuori ruolo, comando o distacco, nei limiti previsti per il personale assunto di cui sopra.

Le procedure di assunzione del personale della Giunta e di reclutamento del personale proveniente da altre amministrazioni sono delegate all’Agenzia e richiedono l’autorizzazione della Giunta regionale; devono essere svolte nel rispetto dei disciplinari applicabili all’accesso all’impiego della Giunta regionale.

In fase iniziale, per esigenze connesse all’attuazione del d.lgs. 1/2018, è assegnato all’Agenzia, in distacco, il personale regionale in forza ai servizi regionali di Protezione Civile.

Il Direttore propone il conferimento degli incarichi dirigenziali e ripartisce il personale non dirigenziale tra le strutture, in funzione di speditezza, efficienza ed efficacia amministrativa.

Formazione, tirocini e promozione della ricerca

L’Agenzia può ospitare tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, mediante apposite convenzioni. Inoltre, promuove iniziative di incentivazione della ricerca e dello studio sulle tematiche della protezione civile.

Ricognizione di risorse e fabbisogni finanziari

Con l’atto di organizzazione, la Giunta regionale, su proposta del Direttore, deve effettuare:

  • la ricognizione delle risorse umane e strumentali disponibili;
  • la determinazione del contingente dell’Agenzia;
  • la stima dei fabbisogni finanziari necessari al funzionamento del servizio e delle attività di protezione civile regionale.

Risorse finanziarie dell’Agenzia

Le risorse dell’Agenzia sono ampliate e tipizzate in più categorie:

  • risorse ordinarie regionali per funzionamento e compiti istituzionali, sulla base del bilancio preventivo pluriennale approvato annualmente;
  • risorse straordinarie regionali per emergenze connesse a eventi calamitosi di rilevanza regionale;
  • risorse ordinarie e straordinarie statali per le funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
  • risorse straordinarie statali per interventi relativi a eventi per i quali sia deliberato lo stato di emergenza nel territorio regionale;
  • risorse dell’Unione europea, statali e regionali per progetti e attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;
  • contributi, donazioni e liberalità di soggetti privati, secondo uno specifico regolamento approvato dal Direttore.

Subentro dell’Agenzia e soppressione della struttura regionale competente

Dalla data di pubblicazione sul BURAT dell’atto di organizzazione dell’Agenzia, la Giunta regionale dispone la soppressione della struttura regionale competente in materia di protezione civile. Da quel momento l’Agenzia subentra:

  • nell’esercizio di compiti e funzioni;
  • in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della struttura soppressa.

Il personale regionale in servizio alla data della soppressione, compreso quello del Centro Funzionale d’Abruzzo e della Sala Operativa regionale, è assegnato all’Agenzia in distacco.

Fase transitoria e supporto della Giunta regionale

Nelle more dell’acquisizione della piena capacità operativa dell’Agenzia e dell’attuazione dell’atto di organizzazione, le strutture della Giunta regionale devono garantire il pieno supporto alla funzionalità dell’Agenzia.

Il Servizio Personale della Giunta regionale, a titolo di supporto, cura per il personale a tempo determinato dell’Agenzia con oneri a carico della medesima:

  • l’elaborazione delle competenze mensili;
  • la produzione del cedolino stipendiale;
  • l’accantonamento e il pagamento del trattamento di fine servizio;
  • i connessi adempimenti fiscali e previdenziali.

Per regolare il supporto, l’Agenzia stipula una convenzione con il Servizio Personale, che deve disciplinare anche:

  • il trasferimento delle risorse necessarie sul bilancio della Giunta regionale;
  • il distacco del personale necessario allo svolgimento delle attività.

Resta fermo che gli atti sono imputati all’Agenzia, che è centro di costo e di responsabilità e svolge le attività di vigilanza, controllo e rendicontazione della spesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.