L.R. Abruzzo 19/2021
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 19/2021 modifica la disciplina dei tributi propri regionali includendo, tra le entrate rilevanti, anche le concessioni demaniali marittime rilasciate dalle autorità portuali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali. Gli effetti finanziari decorrono dall'annualità 2022; per il 2021 non sono previsti oneri.
Estensione dei tributi propri regionali alle concessioni demaniali marittime
Modifica dei tributi propri regionali
La legge regionale dell’Abruzzo 3 novembre 2021, n. 19 interviene sulla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, ampliando il perimetro dei tributi propri regionali. L’intervento riguarda in particolare le concessioni demaniali marittime rilasciate dalle autorità portuali nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
Ambito della modifica
La modifica inserisce, nel secondo comma dell’articolo 2 della l.r. n. 1/1972, il riferimento alle "concessioni demaniali marittime" rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali, accanto alle concessioni di acque pubbliche. Ne deriva che, per la disciplina regionale dei tributi propri, tali concessioni sono ricomprese tra le fattispecie considerate ai fini dell’applicazione del prelievo regionale.
Decorrenza e applicazione temporale
L’applicazione delle nuove disposizioni decorre dall’annualità 2022. La legge non produce effetti finanziari a carico del bilancio regionale per l’anno 2021.
Effetti finanziari
Le minori entrate derivanti dall’applicazione della modifica sono stimate in 160.000 euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 del bilancio regionale pluriennale 2021-2023. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nel bilancio regionale, Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di spesa 324001, per gli esercizi 2022 e 2023. Per gli anni successivi al 2023 la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica.
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