L.R. Abruzzo 21/2021
Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo interviene in via eccezionale e temporanea sui contratti pubblici in corso con la Regione o per conto della Regione, per fronteggiare gli aumenti straordinari dei materiali nel 2021. Istituisce inoltre l’Osservatorio permanente dei prezzi elementari presso il CE.RE.MO.CO., con funzioni di aggiornamento del prezzario, supporto tecnico e controllo sull’uso delle risorse statali ex art. 1-septies d.l. 73/2021. La copertura è nei limiti di tali risorse.
Misure regionali temporanee per l’adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici abruzzesi e istituzione dell’Osservatorio prezzi
Misure straordinarie per i contratti pubblici regionali
La legge disciplina un intervento eccezionale e temporaneo della Regione Abruzzo per fronteggiare l’aumento straordinario dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi nel 2021. La misura riguarda le imprese appaltatrici nei contratti in corso con la Regione o per conto della stessa alla data di entrata in vigore della legge.
Ambito di applicazione e finalità
L’intervento regionale è finalizzato a sostenere le imprese esecutrici dei contratti pubblici interessati dal rincaro dei materiali. La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione Abruzzo e si collega alle risorse e alle misure statali previste per l’adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici.
Osservatorio permanente dei prezzi elementari
La legge istituisce l’“Osservatorio permanente dei prezzi elementari” presso il Centro Regionale Monitoraggio e Controllo (CE.RE.MO.CO.), già previsto dalla normativa regionale sui lavori pubblici. L’Osservatorio:
- stabilisce le modalità per l’adeguamento annuale del Prezziario regionale;
- tiene conto, per le finalità della legge, delle disposizioni del decreto ministeriale richiamato dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021;
- adotta ogni misura ritenuta idonea per far fronte all’aumento eccezionale dei costi di approvvigionamento.
Le determinazioni dell’Osservatorio devono essere sottoposte alla successiva approvazione del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici.
Funzioni di supporto e verifica
L’Osservatorio svolge anche funzioni di supporto tecnico alla Giunta regionale, con attività di analisi, confronto e verifica sul corretto utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, delle risorse statali stanziate dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021. In questo quadro, svolge una funzione di raccordo tecnico-amministrativo per l’attuazione delle misure di compensazione dei maggiori costi.
Composizione dell’Osservatorio
I componenti dell’Osservatorio includono:
- il dirigente del servizio regionale competente in materia di aggiornamento annuale del Prezzario regionale delle Opere Pubbliche, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- un rappresentante ANCI;
- un rappresentante UPI;
- un rappresentante delle associazioni di imprese;
- un rappresentante del CNR – sezione Abruzzo (ITC-CNR Abruzzo);
- fino a due rappresentanti delle professioni tecniche individuati tra ordini e collegi regionali.
Possono partecipare, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza:
- un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Provveditorato alle Opere Pubbliche per Abruzzo, Lazio e Sardegna;
- un rappresentante dell’Ufficio speciale per la ricostruzione sisma 2016 – Abruzzo;
- un rappresentante dell’USRA 2009;
- un rappresentante dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere 2009;
- un rappresentante del mondo accademico regionale.
I componenti restano in carica fino a nuova designazione da parte del rispettivo ente o organismo di rappresentanza e la partecipazione è gratuita.
Organizzazione e funzionamento
L’Osservatorio definisce autonomamente le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, anche tramite specifici gruppi di lavoro su tematiche definite, funzionali allo svolgimento delle attività di competenza. Per la costituzione dell’Osservatorio, la Giunta regionale adotta gli atti e i provvedimenti necessari su proposta della struttura regionale competente.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti nei limiti delle risorse previste dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021. La legge non introduce quindi un autonomo stanziamento regionale aggiuntivo, ma opera entro il perimetro delle risorse statali richiamate.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. Il testo vigente riportato indica efficacia dal 13/10/2022 per effetto delle successive modifiche al contenuto originario.
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