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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1737

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1737 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

Normativa europea32016R1737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1737 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive nel contesto della crisi yemenita. In particolare, modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 sostituendo due voci della sezione dedicata alle persone, sulla base di informazioni aggiornate fornite dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’atto produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 aggiornando le voci relative a due persone soggette a misure restrittive nello Yemen.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nello Yemen, incidendo sull’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei beni e ad altre restrizioni previste dal regolamento (UE) n. 1352/2014. Riguarda in particolare i soggetti indicati nell’allegato I di tale regolamento e, per effetto dell’aggiornamento, sostituisce le voci n. 2 e n. 4 della sezione A "Persone". L’atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1737 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo allo Yemen

Il regolamento interviene nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nello Yemen. La finalità è tecnica e aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 alla luce delle informazioni rese disponibili dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 2140 (2014).

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio aveva già adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014 il 18 dicembre 2014. Il 26 agosto 2016 il comitato ONU competente ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive; per tale ragione, l’Unione ha ritenuto necessario adeguare conseguentemente l’allegato I del regolamento base.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle misure restrittive collegate alla situazione nello Yemen e incide sul contenuto dell’elenco di persone ed entità sottoposte a restrizioni. In concreto, l’atto modifica la sezione A "Persone" dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, sostituendo le voci n. 2 e n. 4. Non introduce una disciplina autonoma generale, ma aggiorna il perimetro soggettivo delle sanzioni già vigenti.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 è la disposizione sostanziale del regolamento: rinvia all’allegato del nuovo atto per la sostituzione delle due voci dell’elenco. Si tratta di un aggiornamento delle informazioni identificative e motivazionali relative ai soggetti designati, rilevante per l’applicazione delle misure restrittive da parte degli operatori e delle autorità competenti.

Persone interessate e motivi della designazione

La voce n. 2 è sostituita con quella relativa ad Abd Al-Khaliq Al-Houthi, anche noto con diversi alias. Nel testo sono riportati il ruolo di comandante militare del gruppo Houthi, la data di nascita (1984), la cittadinanza yemenita e la data di designazione ONU (7 novembre 2014, poi modificata il 20 novembre 2014 e il 26 agosto 2016). La sintesi dei motivi indica che egli avrebbe compiuto atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, ostacolando l’attuazione dell’accordo del 23 novembre 2011 tra governo e opposizione e il processo politico nel Paese; sono inoltre richiamati episodi di attacco armato a Dimaj, minacce contro strutture diplomatiche a Sanàa e il coordinamento del trasporto di armi da Amran a un campo di protesta a Sanàa.

La voce n. 4 è sostituita con quella relativa ad Abdulmalik al-Houthi, alias Abdulmalik al-Huthi, indicato come leader del movimento Houthi dello Yemen. La designazione ONU è del 14 aprile 2015, modificata il 26 agosto 2016. Secondo la sintesi riportata, il soggetto ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen; viene ricordata la conquista di Sanàa da parte delle forze Houthi nel settembre 2014, il tentativo di sostituire unilateralmente il governo legittimo nel gennaio 2015, l’arresto del presidente Hadi, del primo ministro e di membri importanti del gabinetto, nonché l’offensiva contro Aden con il supporto di unità militari fedeli all’ex presidente Saleh e a suo figlio Ahmed Ali Saleh.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previsti periodi transitori o ulteriori adempimenti, essendo un atto di aggiornamento immediatamente applicabile.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 1352/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda le voci n. 2 e n. 4 della sezione A "Persone", che vengono sostituite con dati identificativi e motivazioni aggiornati.

Soggetti interessati e contenuto delle voci aggiornate

La nuova voce n. 2 riguarda Abd Al-Khaliq Al-Houthi, indicato come comandante militare del gruppo Houthi, cittadino yemenita, nato nel 1984, con diversi alias; la sua designazione ONU risale al 7 novembre 2014, con aggiornamenti del 20 novembre 2014 e del 26 agosto 2016. La nuova voce n. 4 riguarda Abdulmalik al-Houthi, leader del movimento Houthi dello Yemen, con designazione ONU del 14 aprile 2015, modificata il 26 agosto 2016. Per entrambe le persone sono richiamati i motivi della designazione, legati ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

Data di entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza ulteriori termini dilatori.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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