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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1805

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1805 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carmarthen Ham (IGP)]

Normativa europea32016R1805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione registra la denominazione "Carmarthen Ham" come IGP nel registro unionale delle DOP e IGP. La Commissione adotta l'atto in assenza di dichiarazioni di opposizione alla domanda pubblicata in precedenza, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto precisa anche la classe merceologica del prodotto e stabilisce l'entrata in vigore ordinaria al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Registrazione della denominazione "Carmarthen Ham" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Carmarthen Ham" e, più in generale, al prodotto agricolo/alimentare che rientra nella classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto è direttamente applicabile. L'iscrizione riguarda la registrazione nel registro delle DOP e delle IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, a seguito di una domanda presentata dal Regno Unito e dell'assenza di opposizioni.

Registrazione di "Carmarthen Ham" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1805 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, registra la denominazione "Carmarthen Ham" come indicazione geografica protetta, inserendola nel registro unionale delle DOP e IGP.

Contesto procedurale

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Considerato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall'articolo 51 dello stesso regolamento, l'iscrizione della denominazione è disposta senza ulteriori passaggi contenziosi o di conciliazione.

Oggetto della registrazione

La denominazione "Carmarthen Ham" è registrata come IGP e viene associata alla classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè ai prodotti a base di carne, inclusi quelli cotti, salati o affumicati. Il regolamento non disciplina requisiti produttivi dettagliati o il disciplinare della IGP, ma limita il proprio contenuto all'atto di registrazione.

Entrata in vigore ed efficacia nell'Unione

L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore, la conseguenza principale è la tutela unionale della denominazione registrata e l'applicazione delle regole generali del sistema delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

La denominazione "Carmarthen Ham" è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo ai prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dell'atto di esecuzione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichetutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette

Testo integrale

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